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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33432/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente, esercente l'attività di panettiere, aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno 2005, con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato assumendo una maggiore resa della farina e una gestione ritenuta perlomeno inverosimile e antieconomica. Sia il giudice di primo grado sia la commissione tributaria regionale avevano accolto la tesi del contribuente, valorizzando il fatto che i risultati dichiarati fossero in linea con gli studi di settore e ritenendo che gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento non fossero gravi, precisi e concordanti, anche perché non sarebbe stato considerato il peso dello sfrido, della merce invenduta e delle vendite al banco comprensive di IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente escluso la legittimità dell'accertamento fondando la decisione su un rilievo inconferente, poiché l'accertamento analitico-induttivo è possibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare e di risultati conformi agli studi di settore; inoltre la motivazione della sentenza sarebbe stata solo apparente. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla quantificazione della residua pretesa fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo apparente e giuridicamente errato, perché aveva escluso la legittimità dell'accertamento solo sulla base della conformità ai parametri/studi di settore, senza confrontarsi con gli ulteriori elementi presuntivi indicati dall'Ufficio e senza considerare che tali studi costituiscono solo uno degli strumenti dell'accertamento induttivo, non un limite alla sua esperibilità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione distaccata di Foggia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Gli studi di settore non escludono di per sé la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo: sono solo uno degli strumenti disponibili per la ricostruzione del reddito, che può fondarsi anche su altri elementi presuntivi tratti dalla contabilità e dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.
  • In tema di accertamento tributario induttivo, l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto, mentre il contribuente ha l'onere di provare circostanze specifiche idonee a giustificare uno scostamento dal modello normale e un reddito inferiore.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non può essere astratta o automatica, ma deve essere compiuta caso per caso tenendo conto delle caratteristiche dell'attività, del periodo e del contesto economico di riferimento.
  • La motivazione della sentenza è apparente quando si risolve in affermazioni apodittiche o meramente assertive, senza confrontarsi con gli elementi fattuali e presuntivi posti a base dell'accertamento.
  • Nel processo tributario, quando la pretesa dell'Amministrazione risulti solo parzialmente infondata, il giudice non deve limitarsi ad annullare integralmente l'atto ma può e deve quantificare il tributo dovuto nei limiti del petitum, esercitando una cognizione piena sul rapporto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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