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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04370/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società cooperativa sociale ha impugnato una sentenza della Corte d'appello che aveva respinto l'appello contro il rigetto, da parte del Tribunale, dell'opposizione a un verbale unico INPS. Con quel verbale l'INPS aveva richiesto il recupero di euro 787.529,67 a titolo di contributi previdenziali, conseguenti alla riqualificazione del contratto collettivo applicabile ai dipendenti della cooperativa dal c.c.n.l. cooperative sociali al c.c.n.l. scuole private laiche. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1 d.l. 338/1989 conv. in l. 389/1989, dell'art. 2, comma 25, l. 549/1995, dell'art. 2070 c.c. e dell'art. 39 Cost.; 2) ulteriore violazione delle medesime norme e degli artt. 1362 c.c., 1 l. 381/1991, 1, comma 1, d.lgs. 112/2017, 2 l. 53/2003, nonché degli artt. 3, 39 e 45 Cost.; 3) violazione della libertà sindacale ex art. 39 Cost. e delle norme sul lavoro a tempo parziale; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato però superato da una rinuncia del ricorrente e dall'adesione alla definizione agevolata dei carichi, con deposito della documentazione relativa ai pagamenti.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha applicato lo ius superveniens introdotto dall'art. 12-bis d.l. 84/2025, norma di interpretazione autentica in tema di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. Pur rilevando che, secondo la disciplina originaria dell'art. 1, comma 236, l. 197/2022, non risultava provato il pagamento integrale delle somme dovute, la Corte ha ritenuto che la nuova disposizione consentisse di considerare perfezionata la definizione, ai fini dell'estinzione del giudizio, con il versamento della prima o unica rata e con la documentazione richiesta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza statuire sulle spese processuali e senza applicare il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 conv. in l. 7 dicembre 1989, n. 389

    Richiamato come parametro sulla retribuzione/contribuzione dovuta, nella prospettazione della ricorrente.

  • art. 2, comma 25, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Richiamato come norma interpretativa del precedente assetto contributivo.

  • art. 2070 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per la determinazione del contratto collettivo applicabile.

  • art. 39 Cost.

    Invocato per sostenere i limiti all'applicazione del contratto collettivo e la libertà sindacale.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione del contratto collettivo e della disciplina applicabile.

  • art. 1 l. 8 novembre 1991, n. 381

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle cooperative sociali.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli enti del terzo settore/impresa sociale.

  • art. 2 l. 28 marzo 2003, n. 53

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti di lavoro.

  • artt. 3, 39 e 45 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure di legittimità costituzionale/compatibilità costituzionale.

  • art. 1 d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61

    Richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro a tempo parziale.

  • art. 4 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    Richiamato dalla ricorrente in tema di lavoro a termine/parziale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare omessa pronuncia.

  • art. 12-bis d.l. n. 84/2025

    "Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ... l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ..."

    Norma di interpretazione autentica applicata come ius superveniens; ai soli fini dell'estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione agevolata si considera realizzato con il pagamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione prevista.

  • art. 1, commi 231 e segg., l. 197/2022

    Richiamata per l'adesione alla c.d. rottamazione-quater.

  • art. 1, comma 236, l. 197/2022

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

    Nella versione originaria richiedeva il pagamento integrale e la documentazione dei versamenti; la Corte osserva che, in mancanza di ius superveniens, non risultava provato il pagamento integrale.

  • art. 310, ultimo comma, c.p.c.

    "Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate"

    Applicata per escludere una statuizione sulle spese nel giudizio estinto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ritenuto non applicabile perché la declaratoria è di estinzione e non di infondatezza nel merito o inammissibilità/improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando interviene uno ius superveniens di interpretazione autentica sulla definizione agevolata dei carichi, il giudice deve applicarlo anche al giudizio di cassazione se la fattispecie rientra nell'ambito temporale e oggettivo della nuova disciplina.
  • Ai fini dell'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, la disciplina sopravvenuta può considerare sufficiente, in luogo del pagamento integrale, il versamento della prima o unica rata unitamente alla documentazione prevista dalla legge.
  • Se il processo si estingue per definizione agevolata, non si decide sul merito dei motivi di ricorso e non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di estinzione del processo, salvo speciali disposizioni, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, senza una condanna alle spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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