Cassazione Civile, Ordinanza n. 04328/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore, già adibito a un appalto poi accertato come illegittimo in precedente giudizio, di ottenere dalla società bancaria committente il pagamento di ticket restaurant per il periodo dal 1 settembre 2000 al 20 luglio 2017. La Corte d'appello aveva riconosciuto la somma di euro 25.593,90, valorizzando le allegazioni del lavoratore e le buste paga prodotte dalle società appaltatrici, ritenendo non contestati i fatti dedotti e ritenendo provata la prestazione di effettivo servizio per 4.826 giorni con orario full time e pausa pranzo. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione, sostenendo che le allegazioni del lavoratore erano generiche e che non poteva attribuirsi valore probatorio a buste paga provenienti da terzi; con il secondo ha denunciato falsa applicazione dell'art. 51, comma 2, d.P.R. 917/1986 e della disciplina aziendale, contestando la qualificazione dei ticket restaurant come emolumenti dovuti e la mancanza di accertamento sulle effettive caratteristiche della prestazione lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'apprezzamento della contestazione o non contestazione dei fatti, alla luce dell'art. 115 c.p.c., è riservato al giudice di merito e nel caso non erano dedotti vizi motivazionali idonei a superare tale valutazione. Ha respinto anche il secondo motivo perché la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto; inoltre non indicava in quale parte della sentenza fosse stata affermata la natura retributiva dei ticket restaurant né riportava gli atti processuali rilevanti. È stata quindi confermata la condanna della banca al pagamento dell'importo riconosciuto in appello, con spese a carico della ricorrente e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce relevatio ab onere probandi; la verifica della sussistenza e dell'efficacia della non contestazione è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per vizi motivazionali estremi.
art. 360 c.p.c., n. 3
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o per censurare l'accertamento di merito compiuto dal giudice di appello.
art. 51, comma 2, d.P.R. 917/1986
La censura sulla disciplina fiscale dei buoni pasto è stata ritenuta inammissibilmente orientata contro l'accertamento di merito e non correttamente calibrata su una specifica affermazione della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, legge 228/2012
Norma richiamata quale fonte della modifica introdotta all'art. 13 del d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel sistema dell'art. 115 c.p.c., la valutazione della non contestazione dei fatti allegati dalla controparte è rimessa al giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione se non nei limiti di un vizio motivazionale radicale.
- Una doglianza formalmente qualificata come violazione di legge non è ammissibile quando, nella sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dell'accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito.
- Per censurare utilmente una statuizione su una pretesa patrimoniale fondata su documenti e allegazioni di fatto, il ricorso per cassazione deve indicare con precisione il passaggio della sentenza asseritamente errato e gli atti processuali rilevanti, così da rendere verificabile la dedotta violazione di legge.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la prestazione lavorativa, la sua durata e le modalità di svolgimento, tali accertamenti non possono essere rimessi in discussione in sede di legittimità sotto la veste della violazione di norme sostanziali.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
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