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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04362/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Un lavoratore agricolo a tempo determinato aveva impugnato i provvedimenti con cui l'INPS gli aveva comunicato un indebito e chiesto la restituzione dell'indennità di disoccupazione percepita per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre a domandare l'accertamento della non debenza e la restituzione di quanto eventualmente recuperato. La Corte d'appello, riformando il Tribunale, aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, ritenendo che il termine di 120 giorni decorresse dalla conoscenza delle comunicazioni INPS del luglio 2022, mentre il ricorso giudiziale era stato depositato solo il 28 marzo 2023. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle successive comunicazioni INPS del 16 e 18 novembre 2022, che avrebbero sostituito e annullato quelle precedenti; 2) violazione dell'art. 22 d.l. n. 7 del 1970 per insussistenza dei presupposti essenziali delle richieste di restituzione, che sarebbero state mere intimazioni; 3) violazione del medesimo art. 22 per mancata considerazione del fatto che il provvedimento non sarebbe divenuto definitivo, perché occorreva attendere il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo ex art. 11 d.lgs. n. 375 del 1993; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova in ordine al diritto dell'INPS alla ripetizione dell'indebito e alle ragioni della modifica degli elenchi; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per la condotta dell'INPS, asseritamente priva di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, assorbito il quarto per effetto della conferma della decadenza, e inammissibile il quinto per difetto di specificità e autosufficienza, non essendo stata adeguatamente dimostrata la riproposizione della domanda subordinata in appello né chiarito il suo effettivo contenuto. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la censura di omessa pronuncia fosse infondata perché il ricorrente, in realtà, contestava l'omesso esame di una circostanza fattuale e non la mancata decisione su una domanda autonoma; inoltre non aveva riportato in modo autosufficiente il contenuto dell'atto introduttivo né dimostrato che la domanda avesse ad oggetto la caducazione delle comunicazioni successive. Sul piano sostanziale, la Corte ha confermato che la decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 opera anche nei giudizi volti a contestare l'indebito previdenziale quando l'iscrizione o la variazione negli elenchi agricoli costituisce presupposto della prestazione. Le comunicazioni ricevute nel luglio 2022 erano idonee a rendere conoscibile la variazione degli elenchi; la tardiva impugnazione amministrativa non spostava il dies a quo né riapriva i termini, sicché il ricorso del 28 marzo 2023 era tardivo. La doglianza sull'onere della prova è rimasta assorbita; la domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica riproposizione in appello e per carenza di autosufficienza. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se manca una statuizione su una domanda o eccezione autonomamente proposta; non basta l'omesso esame di un fatto o documento.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di circostanze fattuali non specificamente allegati secondo i requisiti di legge.

  • artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.

    il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua discussione e la sua decisività, a pena di inammissibilità.

  • art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970

    il termine decadenziale di 120 giorni per impugnare la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi agricoli decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo e opera anche nelle controversie che, sostanzialmente, mirano a contestare il presupposto della prestazione previdenziale o della ripetizione dell'indebito.

  • art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993

    il termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo non sospende né sposta in avanti il termine di decadenza per l'azione giudiziale quando l'impugnazione amministrativa sia tardiva.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo sull'onere della prova resta assorbito se la domanda è preclusa da decadenza e non si giunge all'esame del merito.

  • art. 24 Cost.

    la disciplina decadenziale considerata non viola il diritto di azione, perché risponde all'esigenza di certezza e di rapido accertamento dei diritti previdenziali.

  • art. 3 Cost.

    la previsione di un termine decadenziale breve è ritenuta giustificata e non discriminatoria nel settore degli elenchi agricoli.

  • art. 38 Cost.

    la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ritiene compatibile con la tutela previdenziale la decadenza di 120 giorni per contestare gli elenchi agricoli.

  • art. 113 Cost.

    la decadenza non è considerata ostacolo apprezzabile e ingiustificato alla tutela giurisdizionale.

  • art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ferma la verifica amministrativa delle eventuali cause di esenzione.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è ammissibile solo se la sentenza abbia omesso ogni decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta; se il ricorrente contesta soltanto il mancato esame di un fatto storico, la censura va eventualmente ricondotta all'art. 360, n. 5, c.p.c. e formulata con rigorosa specificità.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare in modo puntuale il fatto storico decisivo, il dato da cui risulta, il momento e il modo in cui è stato discusso nel processo e la sua decisività; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • In materia di elenchi dei lavoratori agricoli, la decadenza di 120 giorni per l'azione giudiziale decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo che incide sull'iscrizione o sulla cancellazione, e la tardiva proposizione del ricorso amministrativo non sposta il dies a quo né rimette in termini l'interessato.
  • Quando l'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce presupposto per l'indennità di disoccupazione o per altre prestazioni previdenziali collegate, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento amministrativo preclude anche la contestazione giudiziale della pretesa restitutoria fondata su quel presupposto.
  • La previsione di un termine decadenziale breve per contestare provvedimenti relativi agli elenchi agricoli è ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost., in quanto funzionale alla certezza dei rapporti giuridici e al rapido accertamento del diritto previdenziale.
  • Se una questione è assorbita da una preliminare ragione di inammissibilità o decadenza, il giudice di legittimità non esamina le censure che attengono al merito, come la ripartizione dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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