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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04366/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasceva dalla comunicazione, da parte dell'INPS, di note di indebito relative all'indennità di disoccupazione agricola percepita, fondate sulla variazione degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza. Il lavoratore aveva prima attivato il ricorso amministrativo e poi proposto ricorso giudiziale chiedendo la reiscrizione negli elenchi e l'accertamento negativo dell'indebito. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, ritenendo tardivo sia il ricorso amministrativo sia il ricorso giudiziale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle note INPS del 16 e 18 novembre 2022, asseritamente sostitutive di quelle del 12 luglio 2022; 2) violazione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 per insussistenza dei presupposti della decadenza e perché le richieste restitutorie sarebbero state generiche; 3) violazione dell'art. 22 per mancata definitività del provvedimento, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalle note successive del novembre 2022 e non da quelle del luglio 2022; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. in tema di prova, motivo ritenuto assorbito; 5) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno per violazione di legge, parametrato alle giornate di indennità di disoccupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sull'omessa pronuncia e sulla decadenza, affermando che le note INPS del luglio 2022 avevano consentito al lavoratore di conoscere la variazione degli elenchi, che il ricorso amministrativo era stato proposto oltre il termine di 30 giorni e che tale tardività non spostava in avanti il dies a quo del termine di 120 giorni per l'azione giudiziaria. Ha inoltre ribadito che la decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 si applica anche al giudizio di accertamento negativo dell'indebito, poiché l'iscrizione negli elenchi è presupposto della prestazione previdenziale. È stato reputato inammissibile il motivo sulla domanda risarcitoria subordinata per difetto di specifica deduzione e riproposizione in appello. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette completamente di adottare un provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; non basta il mancato esame di singoli fatti o argomenti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio può riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, o l'apparenza/mancanza assoluta di motivazione, ma richiede una deduzione specifica e puntuale.

  • art. 22 D.L. n. 7 del 1970

    Il termine di 120 giorni per impugnare la mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo, indipendentemente dalla causa della definitività; il termine si applica anche all'azione di accertamento negativo dell'indebito quando la prestazione dipende dall'iscrizione negli elenchi.

  • art. 11 d.lgs. n. 375 del 1993

    Il ricorso amministrativo va proposto entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione; la sua proposizione tardiva non impedisce la formazione della definitività dell'atto né rimette in termini il lavoratore.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che il termine decadenziale breve per contestare la cancellazione dagli elenchi comprima in modo incostituzionale il diritto di azione.

  • art. 3 Cost.

    La previsione del termine decadenziale è ritenuta giustificata dalla esigenza di certezza e dall'interesse all'accertamento rapido in materia previdenziale agricola.

  • art. 38 Cost.

    La decadenza è compatibile con la tutela previdenziale, poiché l'iscrizione negli elenchi serve a stabilire in tempi brevi il diritto alle prestazioni e all'accredito contributivo.

  • art. 113 Cost.

    Il termine decadenziale non integra un ostacolo apprezzabile e ingiustificato alla tutela giurisdizionale della posizione assicurativa.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo relativo al riparto dell'onere probatorio è stato assorbito dal definitivo accertamento della decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, salvo verifica concreta di eventuali cause di esenzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio volto a contestare una pretesa restitutoria dell'ente previdenziale, l'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto alla prestazione o dell'esistenza di un titolo che renda l'erogazione un adempimento, non la mera caducazione degli atti di recupero.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice abbia comunque deciso sulla domanda, anche implicitamente; l'eventuale omissione riguardante singoli fatti storici può semmai rilevare come vizio motivazionale, nei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
  • La tardiva proposizione del ricorso amministrativo non sposta in avanti il termine di decadenza per l'azione giudiziale e non comporta rimessione in termini dell'interessato.
  • In materia di iscrizione negli elenchi agricoli, il termine di 120 giorni per agire in giudizio decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo di esclusione o cancellazione, anche quando la definitività derivi dalla mancata o tardiva impugnazione amministrativa.
  • La decadenza prevista per l'impugnazione della cancellazione o mancata iscrizione dagli elenchi agricoli si applica anche quando il lavoratore agisca per paralizzare una richiesta di indebito connessa alla prestazione di disoccupazione, poiché l'iscrizione negli elenchi costituisce presupposto della prestazione stessa.
  • I termini decadenziali in materia previdenziale agricola sono considerati compatibili con gli artt. 3, 24, 38 e 113 Cost. perché finalizzati alla certezza dei rapporti giuridici e al rapido accertamento di una posizione assicurativa che dipende da elementi fattuali difficili da verificare.
  • Una domanda o eccezione non riproposta in appello dalla parte che era risultata vittoriosa in primo grado non può poi essere utilmente lamentata in cassazione come omessa pronuncia, in assenza di specifica allegazione della rituale riproposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenzaGiudicato

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