Cassazione Civile, Ordinanza n. 04327/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni dipendenti hanno agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità prevista dall'art. 10 del c.c.n.l. Federambiente 1995, deducendo che tale emolumento fosse dovuto in base a un accordo sindacale dell'8 giugno 2004. La Corte d'appello ha respinto la domanda ritenendo che, anche seguendo l'interpretazione dell'accordo prospettata dai lavoratori, mancasse comunque la prova degli elementi costitutivi del diritto: in particolare, la partecipazione ai corsi di formazione con verifica finale e la presentazione della specifica domanda di partecipazione alla procedura di sviluppo. I ricorrenti hanno quindi denunciato in cassazione: 1) violazione degli artt. 2734 e 2735 c.c. e degli artt. 1 e 2 l. n. 4/1953, sostenendo che dalle buste paga si desumesse il raggiungimento del livello 3A e quindi la prova della partecipazione alla procedura e ai corsi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito valutato le prove secondo prudente apprezzamento; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la prova dell'esistenza di altre procedure di sviluppo dovesse gravare sulla società; 4) omesso esame di fatto decisivo, contraddittorietà motivazionale ed ulteriori violazioni di legge, in sostanza sollecitando una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo perché, sotto la veste formale di violazioni di legge o vizi motivazionali, miravano in realtà a contestare l'accertamento di merito e la valutazione delle prove compiuti dalla Corte territoriale. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che correttamente la Corte d'appello aveva posto a carico dei lavoratori la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato, in applicazione del generale criterio dell'art. 2697 c.c. La Corte ha inoltre richiamato, per completezza, propri precedenti che avevano già interpretato l'accordo dell'8 giugno 2004 in senso conforme alla tesi della società. Le spese sono state poste a carico dei soccombenti e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2734 c.c.
È stata evocata dai ricorrenti come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse a contestare un accertamento di fatto e non una reale violazione di diritto.
art. 2735 c.c.
È stata evocata dai ricorrenti come norma asseritamente violata, ma la Corte ha ritenuto che la censura in realtà mirasse a contestare un accertamento di fatto e non una reale violazione di diritto.
art. 1 l. n. 4 del 1953
Norma richiamata dai ricorrenti insieme agli artt. 2734 e 2735 c.c.; la Corte non ne ha affrontato un'interpretazione autonoma, reputando inammissibile la doglianza.
art. 2 l. n. 4 del 1953
Norma richiamata dai ricorrenti insieme agli artt. 2734 e 2735 c.c.; la Corte non ne ha affrontato un'interpretazione autonoma, reputando inammissibile la doglianza.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta contestare la ponderazione comparativa delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando invece dovuto; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
Il riparto dell'onere probatorio impone alla parte che agisce per ottenere un diritto di provare i fatti costitutivi della pretesa; nel caso concreto l'onere ricadeva sui lavoratori e non sulla società.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge è inammissibile se, sotto tale etichetta, si contestano in realtà gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per ottenere una rivalutazione complessiva del merito o delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso devono ricorrere i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti o a una nuova valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola di giudizio; non basta dissentire dalla valutazione comparativa delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore difforme da quello imposto dalla legge o disconosce la regola del prudente apprezzamento; non è deducibile per criticare il semplice cattivo esercizio di tale apprezzamento.
- Chi agisce per il riconoscimento di un emolumento fondato su una fonte collettiva o negoziale deve provare i fatti costitutivi espressamente richiesti da quella fonte.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe portato con certezza a un esito diverso; non può essere usato per una revisione del merito.
- In presenza di un diritto azionato in giudizio, l'onere di prova dei relativi presupposti costitutivi resta a carico dell'attore, salvo diversa previsione di legge o di titolo.
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