Cassazione Civile, Ordinanza n. 04364/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento ispettivo presso una società agricola, a seguito del quale l'INPS ritenne che vi fosse una doppia contabilizzazione delle giornate di lavoro e una falsa indicazione di parte delle retribuzioni. L'Istituto cancellò alcune giornate dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e chiese la restituzione delle somme corrisposte a titolo di disoccupazione agricola. Il lavoratore agì per ottenere il ripristino delle giornate cancellate. Il Tribunale accolse la domanda, ma la Corte d'appello riformò la decisione ritenendo maturata la decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 e art. 11 d.lgs. n. 375 del 1993. In cassazione il ricorrente dedusse: omessa pronuncia sulle comunicazioni INPS del novembre 2022, che avrebbero sostituito quelle di luglio; erronea applicazione della decadenza perché le comunicazioni sarebbero state prive dei requisiti essenziali; erronea decorrenza del termine, sostenendo che dovessero rilevare anche i 30 giorni per il ricorso amministrativo e che il termine complessivo di 150 giorni non fosse decorso; violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, assorbito il quarto e inammissibile il quinto. Ha affermato che le comunicazioni di luglio 2022 erano idonee a rendere nota la variazione degli elenchi, che il termine decadenziale di 120 giorni decorreva dalla definitività del provvedimento amministrativo e non veniva spostato dal tardivo ricorso amministrativo, e che l'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 si applica anche alla contestazione giudiziale delle variazioni degli elenchi rilevanti ai fini della disoccupazione agricola. Ha inoltre escluso i dubbi di costituzionalità prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di una statuizione su un capo di domanda o su un'eccezione; non coincide con l'omesso esame di singole circostanze di fatto o elementi istruttori.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; il ricorrente deve indicare fatto, dato da cui risulta, momento della discussione e decisività.
art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c.
Impone l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati nel ricorso per cassazione.
art. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiede il deposito e la specifica indicazione degli atti rilevanti ai fini del controllo di legittimità.
art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970
termine di centoventi giorni
Prevede una decadenza sostanziale per l'impugnazione giudiziale dei provvedimenti di mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi agricoli; il termine decorre dalla definitività del provvedimento amministrativo, indipendentemente dalla causa della definitività.
art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993
Il ricorso amministrativo deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione; il suo tardivo esperimento non sposta il dies a quo del termine decadenziale giudiziale.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata dichiarata assorbita perché, una volta ritenuta la decadenza, non occorre esaminare il merito della pretesa restitutoria.
art. 24 Cost.
Le doglianze di incostituzionalità sono state respinte; la decadenza non è considerata un ostacolo apprezzabile e ingiustificato all'azione giudiziale.
art. 3 Cost.
La previsione di una breve decadenza è stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza in ragione della funzione di certezza dei rapporti giuridici.
art. 38 Cost.
Il termine decadenziale è stato ritenuto conforme alla tutela previdenziale, tenuto conto della necessità di accertare rapidamente il diritto alle prestazioni collegate all'iscrizione negli elenchi.
art. 113 Cost.
La decadenza non è stata considerata lesiva della tutela giurisdizionale contro gli atti dell'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ferma la verifica amministrativa delle eventuali esenzioni.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Norma di modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo se manca del tutto una decisione su una domanda o eccezione autonomamente proposta; non basta che il giudice abbia omesso di esaminare un fatto o un documento rilevante ai fini della domanda.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è scrutinabile in cassazione solo se il ricorrente indica in modo puntuale il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- Quando la legge prevede una decadenza per impugnare provvedimenti amministrativi incidenti su elenchi previdenziali, il termine decorre dalla definitività del provvedimento e non viene differito dalla tardiva attivazione del ricorso amministrativo.
- In materia di elenchi dei lavoratori agricoli, la contestazione giudiziale della cancellazione o variazione delle giornate va proposta entro il termine decadenziale previsto dalla legge; decorso tale termine, il diritto alla prestazione o alla permanenza dell'iscrizione non è più azionabile.
- La previsione di un termine decadenziale breve per contestare provvedimenti che incidono sull'iscrizione negli elenchi agricoli è compatibile con il diritto di azione e con i principi costituzionali, poiché risponde all'esigenza di certezza e di rapido accertamento dei diritti previdenziali.
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