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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08604/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento riferita a una cartella per il recupero di un credito d'imposta relativo all'anno 2007. La contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'atto deducendo: inesistenza giuridica della notificazione dell'intimazione; omessa notifica della cartella presupposta; mancata indicazione del responsabile del procedimento; violazione dell'art. 7, comma 2, L. n. 212/2000; infondatezza della pretesa erariale. In primo grado il ricorso era stato accolto per omessa notifica della cartella. In appello, però, la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo valida la notifica della cartella effettuata a un familiare presso la residenza del contribuente, rilevando inoltre che il ricorso fosse tardivo rispetto alla notifica della cartella e che la produzione di copia della relata di notifica fosse sufficiente, poiché la contestazione della contribuente era generica. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: violazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 per mancata ordinanza di esibizione degli originali in presenza di contestazione; violazione dell'art. 2719 c.c. sul disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche; violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973 sulla validità della notifica; nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992 e tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla genericità del disconoscimento della copia prodotta. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica di relata di notifica o avviso di ricevimento deve essere specifico e circostanziato, non essendo sufficiente un mero dissenso generico. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, nella notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dalla giacenza, senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che, una volta ritenuta valida la notifica della cartella, il ricorso era effettivamente tardivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 4 e 5, d.lgs. n. 546/1992

    "Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi"

    Il giudice deve ordinare l'esibizione degli originali solo quando la contestazione sulla conformità delle copie sia effettiva e specifica; una contestazione generica non impone tale adempimento.

  • art. 2712 c.c.

    Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione di elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e riproduzione.

  • art. 2719 c.c.

    "Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"

    Il disconoscimento della copia fotostatica richiede specificazione delle ragioni della asserita non conformità; il mero disconoscimento generico è insufficiente a privare la copia di efficacia probatoria.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Nella notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta, se il destinatario è temporaneamente assente, la notifica si perfeziona secondo la disciplina del servizio postale ordinario senza necessità della comunicazione di avvenuta notifica.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Non è necessaria l'integrazione prevista dalla norma nel caso di notifica effettuata secondo il procedimento semplificato richiamato dalla Corte.

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Se la notifica della cartella presupposta è valida, il termine per impugnare decorre da quella notifica e il ricorso successivo può risultare tardivo.

  • art. 7, comma 2, L. n. 212/2000

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la decisione non si è fondata su di essa in modo autonomo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la contestazione della conformità di copie documentali prodotte in giudizio deve essere specifica, chiara e circostanziata; un disconoscimento generico non è sufficiente a far perdere valore probatorio alla copia né a imporre automaticamente l'esibizione dell'originale.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. di copie fotografiche di scritture richiede l'indicazione delle concrete ragioni di difformità rispetto all'originale; in mancanza, il giudice può valorizzare la copia prodotta dall'amministrazione.
  • Nella notifica diretta degli atti impositivi a mezzo posta, la temporanea assenza del destinatario non determina invalidità della notifica se sono rispettate le regole del servizio postale e decorre il termine previsto per la giacenza; non è necessaria, in tale procedimento semplificato, una ulteriore comunicazione di avvenuta notifica.
  • Quando la notifica dell'atto presupposto è ritenuta valida, il termine di impugnazione decorre da tale notifica e l'impugnazione proposta oltre il termine è tardiva.
  • In cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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