Cassazione Civile, Ordinanza n. 26484/2022 del 08/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2009 emesso nei confronti della società contribuente. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento sugli studi di settore; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo decisiva l'assenza del contraddittorio endoprocedimentale e ponendo a carico dell'Ufficio la prova della congruità dello studio di settore rispetto al caso concreto. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., deducendo che la CTR non avrebbe motivato in modo sufficiente e riferito alla fattispecie concreta; 2) violazione degli artt. 39 e 42 d.P.R. 600/1973, 2729 e 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avrebbe erroneamente escluso un comportamento antieconomico e il contrasto con gli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente né mancante, ma chiara, coerente e intellegibile, poiché aveva spiegato che l'accertamento standardizzato era stato emesso senza il necessario contraddittorio e che ciò ne determinava l'illegittimità. Quanto al secondo, ha ribadito che negli accertamenti basati su studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale è centrale e che l'onere di dimostrare l'applicabilità degli standards al caso concreto grava sull'ente impositore; ha inoltre rilevato che il ricorso dell'Ufficio non era autosufficiente sul punto dell'invito al contraddittorio, non essendo stato allegato o prodotto. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia è stata condannata alle spese; la Corte ha anche precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è deducibile quando la motivazione manchi, sia meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile; al di fuori di tali casi il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge, ma non per ottenere una diversa lettura del fatto o delle risultanze probatorie.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone il minimo costituzionale della motivazione, violato solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, o di motivazione incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza del requisito essenziale della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo idoneo e riferito alla fattispecie concreta.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma in tema di accertamento tributario, ma la censura dell'Ufficio è stata ritenuta infondata.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla legittimità dell'avviso di accertamento, senza trovare accoglimento la doglianza dell'Ufficio.
Gli studi di settore integrano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza si formano procedimentalmente nell'esito del contraddittorio.
L'onere di dimostrare l'applicabilità degli standard al caso concreto grava sull'ente impositore.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma il motivo è stato respinto.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
Il termine ivi previsto non si applica all'accertamento standardizzato tramite studi di settore, perché tale procedimento prevede già un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio a pena di nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente è fondata solo se la sentenza sia priva del minimo costituzionale di motivazione; non basta contestare la sufficienza o la condivisione della motivazione.
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale è un passaggio necessario e centrale, perché consente di adeguare gli standards statistici alla concreta realtà economica del contribuente.
- L'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità degli studi di settore al caso concreto; tali elaborazioni assumono valore presuntivo solo se inserite nel corretto percorso procedimentale.
- Il contribuente che non abbia partecipato al contraddittorio non perde ogni difesa in giudizio, ma sopporta le conseguenze della propria inerzia, potendo comunque il giudice valutare la mancata risposta all'invito nel complessivo quadro probatorio.
- Nel ricorso per cassazione che deduca la mancata attivazione del contraddittorio è necessaria l'autosufficienza del motivo, con puntuale allegazione e produzione degli atti rilevanti, come l'invito inviato al contribuente.
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