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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12707/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi all’anno d’imposta 2015, emessi nei confronti di una società a socio unico. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto; in appello la società ha dedotto: (i) difetto di motivazione dell’atto impositivo per motivazione per relationem, per mancata allegazione e mancata riproduzione del contenuto essenziale di atti richiamati (segnalazioni della Guardia di finanza, PVC, intercettazioni e verbali di interrogatorio); (ii) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita mancata effettiva risposta alle censure sulla metodologia di calcolo e sulla sproporzione del reddito accertato; (iii) violazione delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che la ricostruzione avesse tassato un risultato lordo e non l’utile netto, senza considerare i costi necessari; (iv) per l’Iva, violazione delle norme sulla detrazione e delle regole presuntive, contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi e, in subordine, la mancata prova della conoscenza o conoscibilità della frode, con conseguente diritto alla detrazione per buona fede. L’Agenzia ha resistito sostenendo la sussistenza di uno schema di frode con fatture per operazioni inesistenti e restituzione di contante, nonché la correttezza dell’accertamento e della decisione di merito. La Cassazione ha esaminato i quattro motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata e il compendio indiziario posto a base dell’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso perché il contenuto essenziale degli atti richiamati risultava riprodotto nell’atto; ha escluso la motivazione apparente della sentenza d’appello, che esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione; ha considerato infondata la censura sul calcolo dell’imponibile, osservando che, nel disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, è correttamente riconoscibile solo il costo effettivo e inerente individuato dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il motivo sull’Iva, perché la Corte territoriale si era conformata alla giurisprudenza consolidata in tema di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e perché gli indizi raccolti dall’Ufficio erano idonei a spostare sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese processuali, una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 e all’art. 7 l. 212/2000 a sostegno della censura sulla motivazione dell’avviso; la Corte respinge la doglianza applicando il principio per cui non occorre l’allegazione integrale degli atti richiamati se è riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    L’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, essendo sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale nell’avviso.

  • art. 7 l. 212/2000

    Invocato dalla ricorrente a tutela della motivazione dell’atto; la Corte ritiene soddisfatto l’obbligo motivazionale quando il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riportato nell’avviso.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546/1992

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della decisione era percepibile e comprensibile.

  • art. 61 d. lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione alla struttura della motivazione della sentenza tributaria d’appello; non si ravvisa alcuna violazione.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso concreto non sussiste.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    In tema di accertamento induttivo, la Corte ritiene corretto il metodo seguito quando, disconosciuti costi per operazioni inesistenti, viene riconosciuto solo il costo effettivo e inerente.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la tassazione di un profitto lordo; la Corte non accoglie la doglianza perché il costo effettivo è stato comunque considerato.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato con l’art. 19 d.P.R. 633/1972 per contestare l’accertamento Iva fondato su presunzioni; la Corte ritiene gli indizi idonei a trasferire l’onere della prova sul contribuente.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    La detrazione Iva è esclusa quando gli elementi indiziari rendono non provata l’effettività/estraneità del contribuente alla frode; l’onere di prova contraria passa al contribuente.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte afferma che, una volta fornito dall’Ufficio un compendio indiziario grave, preciso e concordante, l’onere della prova dell’effettività delle operazioni si sposta sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni utilizzate dall’Ufficio sono ritenute idonee perché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte considera legittimo il ricorso a presunzioni semplici, ove supportate da un compendio indiziario coerente e convergente.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il motivo sul trattamento Iva è dichiarato inammissibile perché la questione era stata decisa in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La decisione interviene a seguito di proposta di definizione accelerata del giudizio; il mancato adeguamento alla proposta è valorizzato ai fini della responsabilità aggravata.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ravvisando gli estremi dell’abuso del processo nella prosecuzione del ricorso manifestamente infondato.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Disposta un’ulteriore somma da versare alla cassa delle ammende, quale conseguenza della valutazione di abuso del processo.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando l’atto riporti il contenuto essenziale dei documenti richiamati; non è necessaria la loro integrale allegazione, se il contribuente è posto in condizione di comprenderne la pretesa.
  • La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è configurabile quando la decisione esponga, pur sinteticamente, un iter logico comprensibile e percepibile.
  • Nell’accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, il costo fiscalmente riconoscibile è soltanto quello effettivamente sostenuto e inerente; non può pretendersi il riconoscimento di costi meramente fittizi.
  • In materia di Iva, un compendio di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti può legittimare il recupero a tassazione e spostare sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni o la propria estraneità alla frode.
  • La buona fede del contribuente non è desumibile in via automatica dalla sola contestazione delle operazioni: quando l’Ufficio abbia allegato indizi seri di frode, il contribuente deve fornire prova contraria specifica.
  • La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, dopo proposta di definizione accelerata confermata dalla decisione, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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