Cassazione Civile, Ordinanza n. 12707/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi all’anno d’imposta 2015, emessi nei confronti di una società a socio unico. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto; in appello la società ha dedotto: (i) difetto di motivazione dell’atto impositivo per motivazione per relationem, per mancata allegazione e mancata riproduzione del contenuto essenziale di atti richiamati (segnalazioni della Guardia di finanza, PVC, intercettazioni e verbali di interrogatorio); (ii) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente, per asserita mancata effettiva risposta alle censure sulla metodologia di calcolo e sulla sproporzione del reddito accertato; (iii) violazione delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che la ricostruzione avesse tassato un risultato lordo e non l’utile netto, senza considerare i costi necessari; (iv) per l’Iva, violazione delle norme sulla detrazione e delle regole presuntive, contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi e, in subordine, la mancata prova della conoscenza o conoscibilità della frode, con conseguente diritto alla detrazione per buona fede. L’Agenzia ha resistito sostenendo la sussistenza di uno schema di frode con fatture per operazioni inesistenti e restituzione di contante, nonché la correttezza dell’accertamento e della decisione di merito. La Cassazione ha esaminato i quattro motivi e li ha ritenuti tutti infondati o inammissibili, valorizzando la motivazione della sentenza impugnata e il compendio indiziario posto a base dell’accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell’avviso perché il contenuto essenziale degli atti richiamati risultava riprodotto nell’atto; ha escluso la motivazione apparente della sentenza d’appello, che esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione; ha considerato infondata la censura sul calcolo dell’imponibile, osservando che, nel disconoscimento di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, è correttamente riconoscibile solo il costo effettivo e inerente individuato dal giudice di merito; ha dichiarato inammissibile, e comunque infondato, il motivo sull’Iva, perché la Corte territoriale si era conformata alla giurisprudenza consolidata in tema di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti e perché gli indizi raccolti dall’Ufficio erano idonei a spostare sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni. Sono state inoltre poste a carico della ricorrente le spese processuali, una condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 42 d.P.R. 600/1973 e all’art. 7 l. 212/2000 a sostegno della censura sulla motivazione dell’avviso; la Corte respinge la doglianza applicando il principio per cui non occorre l’allegazione integrale degli atti richiamati se è riprodotto il contenuto essenziale.
L’Amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, essendo sufficiente la riproduzione del loro contenuto essenziale nell’avviso.
Invocato dalla ricorrente a tutela della motivazione dell’atto; la Corte ritiene soddisfatto l’obbligo motivazionale quando il contenuto essenziale degli atti richiamati sia riportato nell’avviso.
art. 36, comma 2, n. 4 d. lgs. 546/1992
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte esclude la nullità perché la motivazione della decisione era percepibile e comprensibile.
Richiamato in relazione alla struttura della motivazione della sentenza tributaria d’appello; non si ravvisa alcuna violazione.
La Corte ribadisce che la nullità per motivazione apparente ricorre solo in caso di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; nel caso concreto non sussiste.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973
In tema di accertamento induttivo, la Corte ritiene corretto il metodo seguito quando, disconosciuti costi per operazioni inesistenti, viene riconosciuto solo il costo effettivo e inerente.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tassazione di un profitto lordo; la Corte non accoglie la doglianza perché il costo effettivo è stato comunque considerato.
Richiamato con l’art. 19 d.P.R. 633/1972 per contestare l’accertamento Iva fondato su presunzioni; la Corte ritiene gli indizi idonei a trasferire l’onere della prova sul contribuente.
La detrazione Iva è esclusa quando gli elementi indiziari rendono non provata l’effettività/estraneità del contribuente alla frode; l’onere di prova contraria passa al contribuente.
La Corte afferma che, una volta fornito dall’Ufficio un compendio indiziario grave, preciso e concordante, l’onere della prova dell’effettività delle operazioni si sposta sul contribuente.
Le presunzioni utilizzate dall’Ufficio sono ritenute idonee perché sorrette da elementi gravi, precisi e concordanti.
La Corte considera legittimo il ricorso a presunzioni semplici, ove supportate da un compendio indiziario coerente e convergente.
Il motivo sul trattamento Iva è dichiarato inammissibile perché la questione era stata decisa in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte.
La decisione interviene a seguito di proposta di definizione accelerata del giudizio; il mancato adeguamento alla proposta è valorizzato ai fini della responsabilità aggravata.
La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ravvisando gli estremi dell’abuso del processo nella prosecuzione del ricorso manifestamente infondato.
Disposta un’ulteriore somma da versare alla cassa delle ammende, quale conseguenza della valutazione di abuso del processo.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di motivazione per relationem dell’avviso di accertamento, l’obbligo motivazionale è soddisfatto quando l’atto riporti il contenuto essenziale dei documenti richiamati; non è necessaria la loro integrale allegazione, se il contribuente è posto in condizione di comprenderne la pretesa.
- La nullità della sentenza per motivazione apparente sussiste solo in presenza di un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è configurabile quando la decisione esponga, pur sinteticamente, un iter logico comprensibile e percepibile.
- Nell’accertamento fondato su operazioni oggettivamente inesistenti, il costo fiscalmente riconoscibile è soltanto quello effettivamente sostenuto e inerente; non può pretendersi il riconoscimento di costi meramente fittizi.
- In materia di Iva, un compendio di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti può legittimare il recupero a tassazione e spostare sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni o la propria estraneità alla frode.
- La buona fede del contribuente non è desumibile in via automatica dalla sola contestazione delle operazioni: quando l’Ufficio abbia allegato indizi seri di frode, il contribuente deve fornire prova contraria specifica.
- La proposizione di un ricorso manifestamente infondato, dopo proposta di definizione accelerata confermata dalla decisione, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
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