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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07888/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, contestando una plusvalenza ex art. 86 TUIR; sulla base di tale rettifica aveva poi emesso un ulteriore avviso a carico della socia accomandante, per il reddito di partecipazione imputatole ex art. 5 TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla loro salvezza per gli atti notificati entro il 2 settembre 2015, sostenendo che la notifica del 24 dicembre 2014 fosse tempestiva anche senza formale trasmissione della denuncia penale; dall'altro l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l'estensione del raddoppio dei termini alla socia, affermando che i presupposti del reato di dichiarazione infedele sarebbero comunque stati integrati e che la mancanza di poteri gestori o di materiale partecipazione alla condotta evasiva non impedirebbe l'applicazione dell'istituto.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che i contribuenti avevano aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che, non essendo stata richiesta la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultando un diniego impugnato, il processo si era estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina di definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria e non viene richiesta tempestivamente la trattazione del ricorso, il processo si estingue e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
  • La salvezza degli effetti della definizione agevolata o di un istituto estintivo del processo opera indipendentemente dalle questioni sostanziali dedotte sui termini di accertamento.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata nel provvedimento di estinzione e restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

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