Cassazione Civile, Ordinanza n. 07888/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, contestando una plusvalenza ex art. 86 TUIR; sulla base di tale rettifica aveva poi emesso un ulteriore avviso a carico della socia accomandante, per il reddito di partecipazione imputatole ex art. 5 TUIR. I contribuenti avevano impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla loro salvezza per gli atti notificati entro il 2 settembre 2015, sostenendo che la notifica del 24 dicembre 2014 fosse tempestiva anche senza formale trasmissione della denuncia penale; dall'altro l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l'estensione del raddoppio dei termini alla socia, affermando che i presupposti del reato di dichiarazione infedele sarebbero comunque stati integrati e che la mancanza di poteri gestori o di materiale partecipazione alla condotta evasiva non impedirebbe l'applicazione dell'istituto.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato che i contribuenti avevano aderito alla definizione agevolata della controversia prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che, non essendo stata richiesta la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultando un diniego impugnato, il processo si era estinto per decorso del termine previsto dalla disciplina di definizione. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
richiamato come base per l'accertamento della plusvalenza in capo alla società
richiamato per l'imputazione del reddito di partecipazione al socio
art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973
invocato dall'Ufficio per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento
art. 57, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972
invocato dall'Ufficio per sostenere il raddoppio dei termini di accertamento
richiamato dall'Ufficio per affermare la salvezza degli effetti del raddoppio per gli atti già notificati
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 43 per la disciplina dell'accertamento
richiamato dall'Ufficio come fattispecie penale rilevante ai fini del raddoppio dei termini
commi 2-ter, 8, 9, 10, 13
disciplina della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio per mancata richiesta di trattazione e assenza di diniego impugnato
richiamato come disposizione che consente alle parti di chiedere la fissazione dell'udienza in ipotesi di estinzione per definizione agevolata
art. 6, comma 2-ter, del d.l. n. 119/2018
richiamato dai contribuenti quale base dell'adesione alla definizione agevolata
legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento
Massime di principio
- Quando interviene una valida definizione agevolata della controversia tributaria e non viene richiesta tempestivamente la trattazione del ricorso, il processo si estingue e la Corte non esamina i motivi di impugnazione.
- La salvezza degli effetti della definizione agevolata o di un istituto estintivo del processo opera indipendentemente dalle questioni sostanziali dedotte sui termini di accertamento.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola indicata nel provvedimento di estinzione e restano a carico di chi le ha anticipate.
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