Cassazione Civile, Ordinanza n. 07758/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un consorzio di difesa agricola aveva affidato, mediante tre convenzioni stipulate nel 2000, 2002 e 2004, la riscossione coattiva dei contributi dovuti dai consorziati a una società poi confluita in Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il consorzio agiva per il risarcimento dei danni da inadempimento dell'agente, deducendo che la riscossione non era stata svolta diligentemente e che ciò aveva causato la perdita di somme non recuperate; il danno era stato liquidato dai giudici di merito in via equitativa, anche come perdita di chance, per euro 500.000 oltre accessori. In cassazione l'agente della riscossione deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo la giurisdizione della Corte dei conti; 2) violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 e delle norme di proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità, assumendo che la domanda fosse improcedibile o infondata perché la procedura di riscossione era ancora pendente; 3) violazione delle regole sull'efficacia e interpretazione dei contratti, per non avere considerato un rinvio contrattuale alla disciplina del d.lgs. n. 112 del 1999; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettiva non recuperabilità delle somme non riscosse. Il consorzio proponeva ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di ius postulandi del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha escluso il difetto di giurisdizione, affermando che la controversia riguarda un rapporto obbligatorio di natura privatistica tra un organismo collettivo di difesa e il soggetto incaricato della riscossione di contributi privati, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario e non della Corte dei conti. Ha poi rigettato il secondo motivo, chiarendo che la disciplina del discarico per inesigibilità di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999 non costituisce condizione di procedibilità né impedisce l'azione ordinaria di responsabilità contrattuale per mala gestio del mandatario; il creditore può agire per il risarcimento dell'inadempimento senza attendere sine die l'esaurimento della procedura di discarico. Il terzo motivo è stato parimenti rigettato perché la sentenza impugnata, pur a prescindere dalla ricostruzione della Corte territoriale, è risultata corretta in diritto alla luce dei principi delle Sezioni Unite. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme e perché tendeva a una nuova valutazione del merito probatorio. Il ricorso incidentale è stato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate e, a carico della ricorrente principale, è stato dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
norma invocata per censurare il difetto di giurisdizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.
norma invocata per la violazione degli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999; la Corte ha escluso che tali norme impediscano l'azione risarcitoria ordinaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per la dedotta violazione delle regole sull'interpretazione ed efficacia dei contratti; motivo rigettato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
consente alla sezione semplice di decidere la questione di giurisdizione perché le Sezioni Unite si erano già pronunciate su una questione sovrapponibile.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
la doppia conforme ha precluso la deduzione del vizio motivazionale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ha comportato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112 del 1999
disciplinano il discarico per inesigibilità come procedimento autonomo di natura amministrativo-contabile, non ostativo all'azione ordinaria di risarcimento per inadempimento.
richiamato per la riscossione a mezzo ruolo di varie entrate; non muta la natura privatistica del rapporto esaminato.
art. 19, comma 5, l. n. 364 del 1970
prevede che alla riscossione dei contributi dovuti dai soci dei consorzi si applichino le disposizioni sull'esazione delle imposte dirette.
art. 11 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102
qualifica i consorzi di difesa come organismi collettivi di difesa di diritto privato.
art. 10 legge n. 185 del 1992
richiamato come precedente disciplina che attribuiva personalità giuridica di diritto privato ai consorzi di difesa.
art. 127, comma 6, l. n. 388 del 2000
richiamato come disposizione poi abrogata dal d.lgs. n. 102 del 2004, relativa alla riscossione mediante ruolo.
art. 16 d.lgs. n. 102 del 2004
ha abrogato la disciplina precedente richiamata sul diritto dei consorzi di difesa ad avvalersi delle norme sull'esazione mediante ruolo.
nel regime previgente disciplinava l'accertamento dell'obbligo del terzo, rilevante ai fini del precedente delle Sezioni Unite.
richiamato in relazione al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo nel regime previgente.
base della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'agente della riscossione.
richiamato quale parametro della diligenza del mandatario nell'esecuzione dell'incarico di riscossione.
art. 6 CEDU
evocato per escludere interpretazioni che paralizzino sine die la tutela giurisdizionale del creditore.
richiamato nel motivo incidentale per omessa pronuncia.
Massime di principio
- Quando il rapporto controvertito riguarda la riscossione di contributi dovuti a un ente di diritto privato e il denaro riscosso non è denaro pubblico, la mera utilizzazione del ruolo o di poteri propri della riscossione pubblicistica non basta a radicare la giurisdizione contabile; la controversia resta devoluta al giudice ordinario.
- La disciplina del discarico per inesigibilità prevista per l'agente della riscossione configura un autonomo procedimento amministrativo-contabile interno al rapporto tra agente ed ente creditore, ma non costituisce condizione di procedibilità né sospende l'azione di cognizione ordinaria per responsabilità contrattuale da inadempimento o mala gestio.
- In presenza di convenzioni di riscossione stipulate da un soggetto privato, l'azione del creditore per risarcimento del danno va valutata secondo le regole del diritto comune sulla responsabilità contrattuale del mandatario, con possibile liquidazione equitativa del pregiudizio ove il nesso causale e l'esatta quantificazione risultino incerti.
- In cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, decisivo e controverso; non è ammissibile una mera sollecitazione a riesaminare le prove o una censura di insufficienza motivazionale, specie in presenza di doppia conforme.
- La violazione delle norme sulla riscossione mediante ruolo non può essere utilmente invocata, contro un'azione risarcitoria per inadempimento, per paralizzare indefinitamente la tutela del creditore quando la domanda non mira al discarico, ma all'accertamento della responsabilità dell'incaricato.
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