Cassazione Civile, Ordinanza n. 07752/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale per il pagamento di un rilevante residuo credito da canoni di locazione, in solido con altra società, sulla base di un atto di transazione collegato al mancato pagamento dei canoni di un immobile. Una società opponente ha sostenuto di essere estranea alla transazione e di non essere il soggetto effettivamente obbligato, anche perché il debito era stato assunto da terzi nell'ambito di operazioni societarie e di cessione di ramo d'azienda. La corte d'appello ha invece accolto l'appello dell'ente, rigettato l'opposizione e condannato l'opponente alle spese. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 2560, 2697, 2740, 2112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sussistente una cessione di ramo d'azienda e la responsabilità della cessionaria per un debito estraneo al ramo ceduto, senza adeguata prova dell'inerenza del debito e senza considerare la mancata contestazione di tale circostanza da parte dell'ente; dall'altro, nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di indeterminatezza della domanda monitoria ex art. 633 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che il ricorso fosse carente del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché non offriva una esposizione sommaria chiara e completa dei fatti di causa, delle difese delle parti, dell'iter dei giudizi di merito e del contenuto delle decisioni pregresse, così da rendere intellegibili le censure. Ha inoltre osservato, comunque, che anche i motivi sarebbero stati inammissibili: il primo perché sotto la veste di violazione di legge mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e non indicava correttamente un vizio ex artt. 115, 116 e 2697 c.c.; inoltre era privo di specificità quanto alla dedotta non contestazione e non si confrontava con tutta la motivazione della sentenza impugnata; il secondo perché l'omessa pronuncia non riguarda questioni processuali come l'asserita indeterminatezza della domanda monitoria. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria, chiara e completa dei fatti di causa e dell'iter processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere il significato e la portata delle censure.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
I motivi devono criticare specificamente la decisione impugnata, indicando le ragioni per cui essa sarebbe erronea e confrontandosi con la motivazione sorreggente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Quando si fonda il motivo su fatti processuali o sulla non contestazione, occorre indicare specificamente contenuto e localizzazione degli atti processuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per censurare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non per questioni processuali.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o contraddice la regola del giudizio sulle prove; non basta contestare il peso attribuito alle prove.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che tali non sono, o viceversa; non quando si contesti la valutazione discrezionale delle prove.
L'errore rileva solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata rispetto alla struttura costitutivo-eccezionale del fatto.
Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità patrimoniale, ma non oggetto di accoglimento nel merito.
Richiamato per sostenere che la responsabilità per debiti nella cessione d'azienda presupponga l'inerenza al complesso aziendale ceduto e la relativa prova.
Richiamato per sostenere che i debiti anteriori ceduti gravano sull'acquirente solo se risultano dai libri contabili obbligatori del cedente.
Richiamato in relazione all'asserita indeterminatezza della domanda monitoria, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile come questione processuale non riconducibile all'omessa pronuncia.
Citato nel racconto processuale per il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione/sospensione, ma senza rilievo decisivo nel merito del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in caso dovuto.
art. 24 Cost.
Richiamato per escludere che i requisiti formali del ricorso siano incompatibili con il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato per affermare la compatibilità dei requisiti di contenuto-forma del ricorso con il giusto processo.
art. 6 CEDU
Richiamato, in parallelo agli artt. 24 e 111 Cost., per affermare la legittimità dei requisiti di chiarezza e completezza del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti di causa è così lacunosa da impedire alla Corte di comprendere il significato concreto delle censure e di valutare la loro pertinenza rispetto alla decisione impugnata.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non introdotte o l'erronea attribuzione di efficacia legale a prove che non la hanno.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti la persuasività o la sufficienza delle prove apprezzate in sentenza.
- La censura fondata sulla non contestazione deve indicare in modo specifico il contenuto delle difese avversarie e gli atti processuali rilevanti, così da consentire il controllo di legittimità.
- Il vizio di omessa pronuncia attiene alle domande e alle eccezioni di merito; non è configurabile, di regola, rispetto a eccezioni o questioni meramente processuali come l'asserita indeterminatezza della domanda monitoria.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza impugnata; l'omissione di anche una sola ratio autonoma rende il motivo inammissibile.
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