Cassazione Civile, Ordinanza n. 07751/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia origina da un procedimento di sfratto per morosità relativo a un immobile ad uso diverso dall'abitativo. La locatrice aveva dedotto che il contratto di locazione, stipulato originariamente con un soggetto persona fisica e poi ceduto alla società ricorrente, era rimasto inadempiuto per il mancato pagamento di plurimi canoni, oltre oneri condominiali e quota della tassa di registrazione. Nel giudizio di merito la società aveva opposto, tra l'altro, l'inammissibilità della domanda per asserita violazione del ne bis in idem e il rischio di giudicati contrastanti rispetto a un diverso procedimento promosso contro il precedente conduttore. Il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto al rilascio, ma aveva comunque pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice e l'aveva condannata al pagamento delle somme richieste. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che il motivo sul ne bis in idem non criticava specificamente la ratio decidendi di primo grado e che, comunque, i due giudizi coinvolgevano parti, petita e causa petendi diverse. In Cassazione la società ha dedotto tre motivi: violazione dell'art. 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato/ne bis in idem; violazione dell'art. 324 c.p.c. per la pretesa identità di parti, contratto, immobile e canoni tra i due procedimenti; omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, lamentando che la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato la mancata confutazione delle ragioni del Tribunale. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che la censura investiva in realtà la specificità dell'appello ex art. 342 c.p.c., che la ricorrente non aveva indicato con precisione quale sentenza fosse passata in giudicato, e che il pericolo di contrasto tra future pronunce, in assenza di giudicato, riguarda piuttosto strumenti di coordinamento tra processi (litispendenza, continenza, pregiudizialità o riunione/sospensione). Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché formulato secondo il previgente art. 360, n. 5, c.p.c., senza indicare un fatto storico decisivo omesso e limitandosi a contestare la valutazione di sufficienza della motivazione, estranea al sindacato di legittimità nei termini attuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero correttamente la decisione impugnata, poiché l'inammissibilità dell'appello era stata fondata sulla mancanza di una critica specifica alla sentenza di primo grado; ha inoltre rilevato la mancata precisa individuazione del giudicato asseritamente violato e, quanto al vizio motivazionale, la formulazione non conforme all'attuale art. 360, n. 5, c.p.c. e comunque diretta a contestare insufficienza/sufficienza della motivazione, non più deducibile nei termini pretesi. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente lo invocava come norma sul giudicato, ma la Corte chiarisce che la doglianza non era correttamente sussumibile sotto tale disposizione perché il problema era, in realtà, la specificità dell'appello e non un giudicato validamente formato e individuato.
È la norma che sarebbe dovuta essere richiamata, poiché l'appello era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, cioè per mancata critica reale alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Nel testo vigente consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non permette di censurare la mera insufficienza della motivazione o la mancata considerazione di argomentazioni difensive.
Richiamato in relazione al possibile coordinamento tra processi pendenti in caso di pregiudizialità-dipendenza, quale rimedio alternativo al richiamo improprio al ne bis in idem in assenza di giudicato.
Richiamato per escludere l'applicazione della litispendenza in senso stretto, evidenziando che il pericolo di pronunce contrastanti tra cause pendenti va piuttosto governato tramite i criteri di continenza, connessione o sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione dell'esistenza di un giudicato esterno richiede la precisa indicazione della pronuncia asseritamente passata in giudicato e la riproduzione del suo contenuto essenziale; non è sufficiente un richiamo generico a stralci motivazionali o al mero rischio di contrasto tra decisioni.
- Il pericolo di pronunce contrastanti tra cause ancora pendenti non coincide con il giudicato né fonda, di per sé, una censura ex art. 324 c.p.c.; esso va trattato con gli strumenti processuali di coordinamento tra procedimenti, quali litispendenza, continenza, connessione, pregiudizialità e, se del caso, sospensione necessaria.
- L'appello è inammissibile quando non contesta specificamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a reiterare le difese già svolte; la censura in cassazione deve allora confrontarsi con il reale fondamento della declaratoria di inammissibilità, cioè con l'art. 342 c.p.c., non con norme sul giudicato.
- Il vizio motivazionale oggi deducibile in cassazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione né la mancata considerazione di argomentazioni difensive.
- Quando la decisione impugnata è di inammissibilità dell'appello, il ricorso per cassazione deve misurarsi con la specificità del motivo di gravame e non può trasformarsi in una nuova critica alla sentenza di primo grado.
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