Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici che avevano frequentato scuole di specializzazione post lauream senza percepire remunerazione hanno agito contro amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e incompleta attuazione delle direttive europee in materia di compenso degli specializzandi. Il Tribunale aveva rigettato le domande accogliendo l’eccezione di prescrizione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, fissando il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La ricorrente principale ha censurato tale decorrenza e, inoltre, ha contestato la mancata rinnovazione in appello e la mancata valutazione dell’efficacia interruttiva di un tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., deducendo anche omesso esame di un fatto decisivo. Il gruppo di ricorrenti incidentali ha sostenuto invece che la legge n. 370 del 1999 non potesse incidere sulla decorrenza della prescrizione e che essa dovesse decorrere solo dal venir meno delle incertezze giurisprudenziali, anche alla luce del diritto UE.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo inammissibile perché diretto a contrastare un orientamento di legittimità ormai consolidato sul dies a quo della prescrizione delle azioni risarcitorie dei medici specializzandi, fissato al 27 ottobre 1999 ex lege n. 370 del 1999; ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo ricorso perché tardivo, dovendo computarsi il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza impugnata e avendo rilevanza, per la tempestività del ricorso incidentale, la data di deposito e non quella di notifica. In ogni caso ha rilevato anche l’inammissibilità intrinseca del motivo, sostanzialmente coincidente con le doglianze già respinte nel ricorso principale. Ha condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre agli ulteriori importi dovuti per il contributo unificato.
Norme richiamate
i ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti
la proposizione del ricorso per cassazione si identifica con la notificazione
il deposito entro venti giorni è condizione di procedibilità
nel giudizio di cassazione il controricorso e il ricorso incidentale seguono il termine di deposito previsto dalla riforma Cartabia per i ricorsi proposti dopo il 1° gennaio 2023
si applica al ricorso incidentale secondo il combinato disposto con l’art. 370 c.p.c.
il ricorso incidentale è tardivo se depositato oltre il termine lungo per impugnare
il ricorso è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento di legittimità consolidato
in appello non sono ammissibili nuove produzioni documentali fuori dei casi consentiti; la Corte escludeva comunque l’indispensabilità nel regime applicabile
la rinnovazione riguarda la prova testimoniale, non la prova documentale
il potere di rinnovazione della prova testimoniale può operare anche in appello
il prudente apprezzamento delle prove non è stato specificamente scalfito dai motivi di ricorso
il principio di non contestazione non opera in assenza di specifica allegazione del fatto interruttivo
richiamato in rubrica, ma la Corte ha ritenuto le censure inammissibili per difetto di specificità e/o per contrasto con il diritto vivente
richiamato in rubrica per vizio motivazionale, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili
richiamato in rubrica, senza autonoma incidenza decisiva nella motivazione
richiamato in rubrica per l’onere probatorio, ma non superava i rilievi di inammissibilità
richiamato in rubrica in tema di presunzioni, ma non determinante
richiamato in relazione alla pretesa risarcitoria, senza incidere sull’esito
la prescrizione dell’azione risarcitoria è stata confermata nel termine decennale
il tentativo di conciliazione era invocato come possibile atto interruttivo, ma la prova della sua notificazione non era ammessa in appello
eventuali documenti sopravvenuti avrebbero richiesto, al più, una rimessione in termini davanti al giudice di merito
in cassazione sono ammissibili solo documenti relativi a nullità della sentenza, ammissibilità del ricorso o del controricorso, o a giudicato sopravvenuto
la Corte ha applicato la condanna aggravata per la proposizione di ricorsi su questioni già ampiamente consolidate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo all’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nelle controversie relative al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione delle direttive europee sui medici specializzandi, il termine di prescrizione decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso gli aventi diritto non destinatari di sentenze irrevocabili.
- L’incertezza su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, perché l’inerzia del creditore può essere interrotta anche con atti stragiudiziali e il soggetto obbligato era comunque identificabile nello Stato.
- Non sussiste necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione sia già coperta da un orientamento di legittimità consolidato e non emerga un reale dubbio interpretativo rilevante ai fini della decisione.
- In appello non è consentito introdurre per la prima volta documenti per colmare lacune probatorie su fatti già dedotti, salvo i limiti previsti dall’art. 345 c.p.c.; la rinnovazione ex art. 257 c.p.c. riguarda la prova testimoniale e non la prova documentale.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti documenti nuovi per provare il merito della pretesa; tali documenti sono ammissibili solo se pertinenti alla nullità della sentenza, all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, o a un giudicato sopravvenuto.
- Il ricorso incidentale proposto dopo il primo ricorso si valuta, ai fini della tempestività, con riguardo al deposito e al termine lungo di impugnazione, secondo le regole del processo di cassazione applicabili ratione temporis.
- Il principio di non contestazione non supplisce alla mancanza di una specifica prova del fatto interruttivo della prescrizione quando la circostanza non risulti adeguatamente allegata o dimostrata.
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