Cassazione Civile, Ordinanza n. 07749/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato tra una società costruttrice e un privato. La società, poi fallita, aveva inizialmente chiesto la risoluzione del preliminare per grave inadempimento del promissario acquirente; quest'ultimo aveva invece domandato in via riconvenzionale l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., sostenendo di aver pagato integralmente il prezzo. Dopo una complessa vicenda processuale, culminata in una cassazione con rinvio non riassunta, gli eredi del promissario acquirente hanno agito per far accertare il giudicato favorevole formatosi sull'adempimento del de cuius e sull'acquisto del bene, oppure comunque per ottenere il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c.; in giudizio hanno anche proposto una domanda di usucapione ventennale dell'immobile. Il fallimento della promittente venditrice ha resistito, sostenendo che non si fosse formato alcun giudicato utile, che il diritto ex art. 2932 c.c. fosse prescritto e che la domanda di usucapione fosse nuova e comunque infondata. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, da un lato, la falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sugli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere non dalla domanda riconvenzionale del 1991 ma dal termine per riassumere il giudizio di rinvio; dall'altro, hanno censurato la qualificazione della domanda di rilascio dell'immobile come azione di rivendicazione e la conseguente condanna alla restituzione del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze non coperte da giudicato; ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato sulla completa adempienza del promissario acquirente, poiché la clausola contrattuale relativa all'accollo del mutuo imponeva un ulteriore esame. Ne è conseguito che il termine di prescrizione del diritto all'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. andava fatto decorrere dalla domanda riconvenzionale del 28/11/1991, quale primo atto interruttivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché non confrontato con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva fondato la decisione sulla qualificazione dell'azione restitutoria come rivendica, ma su altre questioni decise in appello. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il diritto all'esecuzione specifica del preliminare è soggetto a prescrizione e, nel caso esaminato, il relativo termine decorre dalla domanda giudiziale che lo interrompe per la prima volta.
La domanda giudiziale interrompe la prescrizione.
art. 2945, secondo comma, c.c.
Non opera l'effetto permanente dell'interruzione quando il processo si estingue per mancata riassunzione del giudizio di rinvio.
In caso di estinzione del processo, la prescrizione ricomincia a decorrere dalla domanda giudiziale che aveva interrotto il termine.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, salvo quelle già coperte da giudicato.
La Corte ne afferma l'applicabilità, in via sistematica, all'estinzione del giudizio di rinvio per mancata o tardiva riassunzione, con salvezza delle sole statuizioni coperte da giudicato.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla formazione del giudicato, ma non accolto come fondamento della tesi difensiva.
Richiamato per sostenere la sopravvivenza di capi non cassati e la formazione progressiva del giudicato.
Richiamato nel motivo sul rilascio dell'immobile, ma la Corte non ha ritenuto decisiva la sua evocazione perché la censura non colpiva la ratio della decisione impugnata.
Richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'applicazione del diritto da parte del giudice.
Richiamato nella precedente cassazione per l'esame dell'inadempimento del promissario acquirente.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per l'interpretazione del contratto preliminare.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per l'interpretazione del contratto preliminare.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per l'interpretazione del contratto preliminare.
Richiamato nella precedente fase di legittimità in tema di prova testimoniale.
Richiamato nella precedente fase di legittimità in tema di prova testimoniale.
Richiamato nella precedente fase di legittimità in tema di prova testimoniale.
Richiamato nella precedente fase di legittimità in tema di prova testimoniale.
Richiamato nella precedente fase di legittimità in tema di prova testimoniale.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per il tema delle impugnazioni parziali e del giudicato interno.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per i requisiti dell'appello.
Richiamato nella precedente fase di legittimità per la devoluzione delle questioni in appello.
Richiamato per distinguere il regime del giudizio di rinvio dalla regola sulle nuove conclusioni in sede rescissoria.
Richiamato con riferimento alla possibile introduzione della domanda di usucapione nelle memorie istruttorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 65 ordinamento giudiziario
Richiamato incidentalmente per il dovere di conoscere i precedenti in funzione nomofilattica.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo di merito, con caducazione delle sentenze emesse nel corso del procedimento, salvo le statuizioni già coperte da giudicato perché non impugnate o non investite dai motivi di ricorso.
- Nel caso di estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione in cassazione con rinvio, non opera l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione: la prescrizione resta interrotta solo fino all'estinzione e il nuovo termine decorre dalla domanda giudiziale che aveva interrotto il diritto.
- Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente resta vincolante nel successivo giudizio sul medesimo rapporto tra le stesse parti, anche se il processo precedente si è estinto per mancata riassunzione.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si confronti con una questione non decisiva o non affrontata dalla decisione di merito.
- La formazione del giudicato è progressiva: possono sopravvivere, anche dopo l'estinzione del processo di rinvio, le sole statuizioni di merito non impugnate o comunque non caducate dai motivi accolti in cassazione.
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