Cassazione Civile, Ordinanza n. 20570/2024 del 24/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva ottenuto in primo grado l’annullamento di un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2011, contestando l’oggettiva inesistenza di operazioni intercorse con un soggetto terzo e la fittizietà delle fatture da questi emesse, ritenute funzionali alla deduzione di costi non sostenuti e alla detrazione dell’IVA. In appello la decisione favorevole alla contribuente era stata confermata. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi: 1) violazione dell’art. 12 L. 212/2000 per avere la CTR ravvisato un vizio del contraddittorio endoprocedimentale senza considerare che, nel caso concreto, il contraddittorio era stato invece instaurato mediante questionario e risposta della contribuente, e senza tener conto della natura facoltativa della convocazione in sede di adesione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che la CTR avesse motivato in modo sufficiente e avesse deciso su questioni effettivamente dedotte; 3) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che, una volta provata dall’Ufficio l’inesistenza oggettiva delle operazioni, spettasse al contribuente dimostrarne l’effettività, non potendo bastare fatture, contabilità regolare, pagamenti e documenti di trasporto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il secondo. Ha ritenuto che il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato comunque instaurato, sicché la CTR aveva erroneamente ravvisato un vizio invalidante dell’atto impositivo per la sola mancata ulteriore attivazione di un più articolato contraddittorio o dell’adesione, non essendo prevista dalla legge una nullità per tale omissione. Ha inoltre affermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta fornita dall’Amministrazione una prova presuntiva della frode, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, e che tale prova non può ritenersi raggiunta con la sola esibizione di fatture, scritture contabili, pagamenti o documenti di trasporto, poiché tali elementi possono essere impiegati anche per simulare la realtà dell’operazione. Accogliendo tali motivi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata ulteriore attivazione di un più articolato contraddittorio o della convocazione in sede di adesione non determina di per sé la nullità dell’accertamento, se il contribuente ha comunque potuto interloquire con l’Ufficio.
L’istanza di accertamento con adesione non comporta un obbligo dell’Ufficio di convocare il contribuente la cui violazione sia sanzionata con nullità.
art. 111, co. 6, Cost.
La motivazione è nulla solo quando manchi in modo assoluto o sia meramente apparente; non basta una diversa lettura del merito.
art. 36, co. 2, nn. 2 e 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione riconoscibile, ma la critica alla sua sufficienza non può tradursi in un riesame del merito.
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto delle censure processuali formulate contro la decisione di merito.
art. 54 D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel contesto delle censure processuali formulate contro la decisione di merito.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice si pronuncia sulle questioni effettivamente devolute, anche se l’appellante le qualifica come argomentazioni critiche.
La motivazione è invalida solo se manca o è meramente apparente; altrimenti eventuali errori di valutazione attengono al merito.
Richiamato per il dovere di motivazione della decisione.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
In tema di accertamento induttivo, l’Amministrazione può fondare la ripresa su elementi presuntivi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA non spetta se il contribuente non prova l’effettiva esistenza delle operazioni contestate come fittizie.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel quadro delle riprese IVA relative a operazioni oggettivamente inesistenti.
Una volta fornita dall’Amministrazione la prova presuntiva dell’inesistenza oggettiva delle operazioni, incombe sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettività.
Richiamato insieme alle regole sulla prova, nel senso che i mezzi formali non bastano a superare la prova dell’inesistenza delle operazioni.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare l’oggettiva inesistenza delle operazioni.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza, e il giudice di merito deve rispettarne la logica probatoria.
Massime di principio
- Nel contenzioso su operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche tramite presunzioni semplici, mentre il contribuente, per conservare la detrazione IVA e la deduzione dei costi, deve fornire prova effettiva dell’operazione, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti.
- La sola mancata attivazione di un ulteriore o più intenso contraddittorio endoprocedimentale non determina nullità dell’accertamento se il contribuente ha comunque avuto modo di interloquire con l’Ufficio; l’eventuale istanza di adesione non impone alla P.A. un obbligo di convocazione assistito da sanzione di invalidità.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di individuare la ratio decidendi; non è censurabile per nullità una decisione che, pur contestata nel merito, renda percepibili gli elementi di fatto e le valutazioni poste a base del convincimento del giudice.
- Il giudice di merito, nel valutare la prova di operazioni economiche contestate come fittizie, non può attribuire valore decisivo a elementi che, per loro natura, sono compatibili anche con una simulazione dell’operazione e quindi non sono di per sé idonei a dimostrarne l’effettività.
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