Sentenza del 12/02/2018 n. 796 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Illegittimità della pretesa impositiva - Non sussiste - Accertamento intervenuto solo una volta decorso il termine di prescrizione quinquennale - Raddoppio dei termini di accertamento - Violazione che comporta obbligo di denuncia - Decadenza dall'azione accertatrice - Nessuna - Diritto di difesa - Rispettato - Legittimità atto impositivo emesso prima del decorso del tempo -Ragioni di urgenza - Sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'accertamento perché emesso oltre il termine ordinario quinquennale, nonché in violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Contestava quindi la decadenza dell'Amministrazione dal potere accertativo e la lesione del diritto di difesa.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. Il termine ordinario è stato superato perché ricorrevano violazioni tributarie tali da comportare l'obbligo di denuncia penale, circostanza sufficiente ad applicare il cosiddetto raddoppio dei termini, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia. Inoltre, l'emissione dell'avviso prima del decorso dei 60 giorni non ha determinato l'illegittimità dell'atto, poiché sussistevano specifiche ragioni di urgenza connesse al pericolo derivante da reiterate violazioni penalmente rilevanti. Il diritto di difesa è stato ritenuto rispettato.
Norme richiamate
Introduce il meccanismo dei termini più ampi di accertamento in presenza di violazioni tributarie che comportano l'obbligo di denuncia penale.
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
Disciplina i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il loro ampliamento in presenza di fatti penalmente rilevanti.
Disciplina i termini per l'accertamento in materia di IVA, compreso l'ampliamento collegato all'obbligo di denuncia penale.
D.Lgs. n. 74/2000, artt. 20 e 74
Individua la rilevanza penale delle violazioni tributarie e disciplina i relativi profili procedurali.
Interviene sulla disciplina del raddoppio dei termini, collegandolo alla presenza di condizioni oggettive riconducibili all'obbligo di denuncia.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Prevede il termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione prima dell'emissione dell'avviso, salvo specifiche ragioni di urgenza.
Impone la denuncia dei reati perseguibili d'ufficio; ai fini dell'ampliamento dei termini è sufficiente l'esistenza di fatti che rendano configurabile tale obbligo, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
Massime di principio
- Il superamento del termine ordinario di accertamento non comporta automaticamente la decadenza dell'Amministrazione: occorre verificare se i fatti contestati integrino violazioni che impongono la denuncia penale.
- Il cosiddetto raddoppio dei termini non opera sulla base della sola qualificazione formale dell'atto, ma richiede un riscontro obiettivo di fatti penalmente rilevanti e dell'obbligo di denuncia.
- L'effettiva presentazione della denuncia penale non è necessariamente indispensabile: è sufficiente che, al momento dell'accertamento, sussistano fatti idonei a far sorgere tale obbligo.
- La violazione del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente può non invalidare l'avviso se l'Amministrazione dimostra ragioni concrete e specifiche di urgenza.
- Le ragioni di urgenza devono essere effettive e documentabili; il semplice richiamo generico all'urgenza non è normalmente sufficiente.
- In casi analoghi è quindi necessario esaminare congiuntamente la data dell'accertamento, la natura delle violazioni contestate, la possibile rilevanza penale e la motivazione dell'urgenza.
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