Sentenza del 12/02/2018 n. 59 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Inoppugnabilità del ruolo e tardiva impugnazione di avvisi di accertamento per irregolarità formali della notifica a mezzo posta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l'irregolarità formale delle notifiche degli avvisi di accertamento effettuate a mezzo posta, anche per l'assenza della relazione di notificazione, e ha contestato il ruolo. La decisione rileva però che il ruolo non è autonomamente impugnabile quando non rientra tra gli atti elencati dall'art. 19 del D.lgs. 546/1992 e che, dopo l'introduzione dell'accertamento esecutivo, il ruolo non costituisce più l'atto necessario previsto dalla disciplina precedente. Inoltre, gli avvisi di accertamento diventano esecutivi decorso il termine di 60 giorni dalla loro notificazione, sicché la loro impugnazione tardiva non è ammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto o dichiarato inammissibile. La notificazione a mezzo posta è stata ritenuta valida perché il contribuente aveva riconosciuto di aver ricevuto gli atti. L'eventuale mancanza della relazione di notificazione è stata qualificata come mera irregolarità formale, superata dalla certezza dell'avvenuta ricezione. È stata inoltre esclusa la possibilità di impugnare autonomamente il ruolo e rilevata la tardività dell'impugnazione degli avvisi, proposta oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione.
Norme richiamate
Art. 19 del D.lgs. 546/1992
Il ruolo non è atto impugnabile perché non previsto nell'elencazione dell'art. 19 del D.lgs. 546/1992.
Sono autonomamente impugnabili soltanto gli atti espressamente indicati dalla norma, salvo i casi in cui l'atto successivo renda conoscibile per la prima volta la pretesa tributaria.
Disciplina dell'accertamento esecutivo
Gli avvisi di accertamento notificati precedente al ruolo divengono esecutivi decorso il termine di 60 giorni dalla notifica.
L'avviso di accertamento può svolgere direttamente la funzione esecutiva senza la necessità di un successivo ruolo, una volta decorso il termine previsto per l'impugnazione e il pagamento.
Norme sulle notificazioni a mezzo posta
Le notificazioni a mezzo posta sono valide ed operanti se risulta che il destinatario ha ricevuto l'atto.
La prova dell'effettiva ricezione dell'atto prevale sulle contestazioni relative a irregolarità formali, inclusa l'assenza della relazione di notificazione, quando lo scopo della notifica è stato raggiunto.
Massime di principio
- Il contribuente deve contestare l'avviso di accertamento entro il termine ordinario di 60 giorni dalla sua valida notificazione; l'impugnazione successiva è normalmente tardiva.
- Il ruolo non è sempre autonomamente impugnabile: occorre verificare se rientra tra gli atti impugnabili oppure se l'atto successivo costituisce la prima conoscenza effettiva della pretesa tributaria.
- Nelle notifiche a mezzo posta, la prova che il destinatario abbia ricevuto l'atto può rendere irrilevanti vizi meramente formali della procedura.
- La mancata relazione di notificazione, da sola, non comporta necessariamente l'inesistenza o la nullità della notifica se la ricezione dell'atto è certa.
- Le contestazioni sulla notifica devono essere specifiche e riferite a un vizio concreto idoneo a compromettere la conoscenza dell'atto; eccezioni generiche sono normalmente insufficienti.
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