Sentenza del 12/02/2018 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
1. Imposte in genere - IRES e IRAP - investimenti ambientali - individuazione 2. Accertamento - elusione - investimenti ambientali - vendita di energia prodotta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dei benefici fiscali per investimenti ambientali previsti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000, ai fini IRES e IRAP. Il beneficio deve essere calcolato con approccio incrementale, considerando esclusivamente i sovraccosti sostenuti per la componente ambientale dell'investimento rispetto ai costi che sarebbero stati necessari per una centrale elettrica tradizionale. Era inoltre contestato il trattamento dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, ritenuti eventualmente connessi in modo elusivo all'investimento ambientale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che i costi ammissibili al beneficio sono limitati ai sovraccosti rispetto a quelli di una centrale elettrica tradizionale. Ha inoltre escluso che la vendita dell'energia prodotta costituisca un ricavo elusivamente connesso all'investimento ambientale, poiché tale ricavo sarebbe stato realizzato anche mediante una centrale tradizionale. Il testo fornito non indica espressamente l'esito processuale formale, ma il principio enunciato risulta favorevole al contribuente sulla contestazione relativa alla vendita dell'energia.
Norme richiamate
Art. 6, comma 15, legge n. 388/2000
Il beneficio fiscale per gli investimenti ambientali deve essere determinato considerando soltanto la parte di costo aggiuntiva, o sovraccosto, sostenuta rispetto al costo di un investimento ordinario equivalente, come una centrale elettrica tradizionale.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è calcolata con approccio incrementale, non è agevolabile l'intero investimento, ma soltanto il costo aggiuntivo direttamente riconducibile alla caratteristica incentivata.
- Per individuare il sovraccosto occorre confrontare l'investimento agevolabile con un impianto o investimento tradizionale funzionalmente equivalente.
- I ricavi derivanti dall'attività ordinaria esercitata tramite l'investimento non sono automaticamente elusivi o imputabili alla componente ambientale: occorre verificare se sarebbero stati conseguiti anche con una soluzione tradizionale.
- La vendita di energia prodotta da un impianto ambientale non costituisce, di per sé, un ricavo connesso elusivamente all'investimento agevolato, se la produzione e la vendita sarebbero state possibili anche con una centrale convenzionale.
- L'Amministrazione finanziaria non può ampliare il confronto includendo ricavi ordinari dell'attività, quando il beneficio riguarda esclusivamente i costi incrementali dell'investimento ambientale.
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