Sentenza del 12/02/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Riscossione - Prescrizione - Cartella di pagamento non opposta - Termine breve di prescrizione - Sussiste - Intimazione di pagamento oltre termine - Illegittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'intimazione di pagamento notificata oltre cinque anni dopo la notifica di una cartella di pagamento non impugnata. La questione riguardava il termine di prescrizione applicabile: se il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2946 c.c., in ragione della mancata opposizione della cartella, oppure il termine più breve proprio del credito sottostante.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che la cartella di pagamento, in quanto atto amministrativo, non è idonea ad acquisire efficacia di giudicato. La mancata impugnazione della cartella non trasforma quindi il credito in un diritto accertato con sentenza e non comporta l'applicazione automatica del termine decennale di prescrizione. Deve invece applicarsi il termine di prescrizione proprio del credito sottostante; nel caso considerato, l'intimazione notificata oltre cinque anni dalla cartella non opposta è stata ritenuta illegittima.
Norme richiamate
Art. 2946 c.c.
Si prescrive in dieci anni il diritto per il quale la legge non dispone diversamente.
Il termine decennale ordinario non si applica automaticamente ai crediti contenuti in una cartella non opposta, poiché la cartella non equivale a un giudicato giurisdizionale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione della cartella di pagamento la rende definitiva sotto il profilo della contestabilità del credito, ma non attribuisce alla cartella efficacia di giudicato né converte automaticamente la prescrizione in decennale.
- Per stabilire se un'intimazione di pagamento è tempestiva occorre individuare il termine di prescrizione previsto per il credito sottostante, come tributi, contributi previdenziali, sanzioni o altre somme.
- Se l'intimazione viene notificata dopo la scadenza del termine prescrizionale decorrente dalla cartella, il contribuente può contestarla per intervenuta prescrizione, anche quando la cartella originaria non sia stata impugnata.
- Il termine decennale può trovare applicazione quando il credito sia stato accertato da un vero provvedimento giudiziario passato in giudicato, non per il solo fatto che la cartella amministrativa non sia stata opposta.
- La verifica concreta richiede il confronto tra le date di notifica della cartella e dell'intimazione, la natura del credito e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.
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