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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26970/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex amministratore di una società cessata impugnava un’ordinanza-ingiunzione emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro per euro 10.352,00, relativa a due illeciti: omessa comunicazione al Centro per l’impiego dell’assunzione di due lavoratori per il 04/10/2014 e omessa consegna ai medesimi, all’atto dell’assunzione, di copia del contratto di lavoro. L’opponente deduceva la mancata notifica del verbale di accertamento sia a sé sia alla società obbligata in solido, sostenendo la decadenza del potere sanzionatorio ex art. 14 L. 689/1981, nonché la nullità dell’ordinanza per motivazione insufficiente e contraddittoria. In cassazione articolava quattro motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per difetto di patrocinio dell’Ispettorato, che in appello si era costituito a mezzo di funzionario; (2) violazione degli artt. 14 e 6 L. 689/1981, per la ritenuta prova della notifica del verbale e per l’irrilevanza della mancata notifica alla società solidalmente obbligata; (3) violazione dell’art. 14 L. 689/1981 per l’asserita estinzione dell’obbligazione sanzionatoria; (4) violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 18 L. 689/1981 e omesso esame di un fatto decisivo, per la pretesa contraddittorietà del verbale e il mancato esame delle prove richieste.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’art. 9, comma 2, d.lgs. 149/2015, che consente all’Ispettorato di farsi rappresentare da propri funzionari nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, sia in primo sia in secondo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva valorizzato: l’autonomia del rapporto tra obbligato principale e pubblica amministrazione rispetto a quello con l’obbligato solidale; e la fede privilegiata dell’attestazione dell’agente postale ex art. 2700 c.c., superabile solo con querela di falso. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e comunque infondato per il rigetto del secondo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione da doppia conforme, per mancato confronto con la motivazione sul punto dell’inapplicabilità dell’art. 7 L. 212/2000 alle sanzioni amministrative, e per la mancata trascrizione e dimostrazione della decisività dei capitoli di prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 L. 689/1981

    È richiamato come norma sulla tempestiva notificazione del verbale di accertamento e sulla possibile decadenza dal potere sanzionatorio; la Corte non nega in astratto il rilievo, ma conferma che, nel caso concreto, la decadenza non è maturata e le censure non colgono la ratio decidendi.

  • art. 6 L. 689/1981

    È evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’obbligazione solidale nelle sanzioni amministrative, ma la censura è dichiarata non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’agente postale sulla consegna del plico è considerata atto assistito da fede probatoria privilegiata; per contestarne efficacia e veridicità era necessaria querela di falso.

  • art. 75, co. 3, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per dedurre il difetto di patrocinio, ma la Corte esclude la violazione in presenza della disciplina speciale dell’Ispettorato.

  • art. 82 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per contestare la difesa a mezzo di funzionario, ma la Corte applica la disciplina speciale che consente tale rappresentanza nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione.

  • art. 360, co. 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    È il parametro processuale richiamato per dedurre nullità e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza o l’ammissibilità per le ragioni esposte.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per le censure di violazione di legge, ma i motivi vengono respinti o dichiarati inammissibili per difetto di pertinenza o specificità.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione della doppia conforme, ostativa al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in mancanza di specifica indicazione delle differenti rationes delle due sentenze di merito.

  • art. 7 L. 241/1990

    È ritenuto inapplicabile ai procedimenti sanzionatori amministrativi, per prevalenza della disciplina speciale dettata dalla L. 689/1981.

  • art. 7 L. 212/2000

    È ritenuto inapplicabile perché riguarda gli atti di imposizione tributaria e non gli atti sanzionatori amministrativi.

  • art. 18, co. 2, L. 689/1981

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione e al contraddittorio nel procedimento sanzionatorio, ma la censura è respinta/inammissibile.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 9, co. 2, d.lgs. 149/2015

    La disposizione speciale consente all’Ispettorato di farsi rappresentare e difendere da propri funzionari nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, sia in primo sia in secondo grado.

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione promossi contro l’Ispettorato territoriale del lavoro, la rappresentanza in giudizio può essere validamente assunta da funzionari dell’ente in forza della disciplina speciale, che prevale sulle regole generali del patrocinio delle amministrazioni.
  • La censura per omessa notifica del verbale di accertamento deve confrontarsi con la ratio decidendi concreta: se il giudice di merito fonda la decisione sull’autonomia del rapporto tra obbligato principale e amministrazione e sulla prova della notifica al destinatario, il motivo che attacca genericamente la vicenda notificatoria è inammissibile per difetto di specificità.
  • L’attestazione dell’agente postale in ordine alla consegna del plico è assistita da fede privilegiata ex art. 2700 c.c.; la sua contestazione richiede querela di falso, non essendo sufficiente il mero disconoscimento della sottoscrizione o della qualifica del consegnatario.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado e non dimostra la loro diversità.
  • La motivazione dell’ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative può essere sintetica e anche per relationem al verbale di contestazione; il giudizio di opposizione ha ad oggetto il rapporto sanzionatorio, non la mera validità formale dell’atto impugnato.
  • Le norme sul contraddittorio e sulla motivazione previste per gli atti tributari o per la legge generale sul procedimento amministrativo non si applicano automaticamente alle sanzioni amministrative, quando la disciplina speciale della L. 689/1981 regola compiutamente il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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