Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il dipendente, in servizio presso il Ministero con inquadramento F1 e con incarico sindacale, ha agito per ottenere il risarcimento del danno lamentando che l'amministrazione datrice di lavoro, a causa del suo impegno sindacale, avesse posto in essere vari comportamenti illeciti, tra cui una denuncia per uso anomalo del badge che egli riteneva ingiustificata e calunniosa. Sosteneva di avere subito un lungo processo penale, concluso con esito assolutorio, con lesione della reputazione personale e professionale e chiedeva Euro 75.000. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda rilevando, da un lato, il giudicato interno su una delle rationes decidendi del Tribunale e, dall'altro, l'assenza di una denuncia calunniosa e di un nesso causale risarcibile, poiché la denuncia aveva comunque condotto al rinvio a giudizio del lavoratore. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 324 c.p.c., sostenendo di aver effettivamente devoluto in appello la questione relativa all'inesistenza di una riserva di competenza del giudice penale e contestando la formazione del giudicato interno; 2) violazione degli artt. 361 e 368 c.p., assumendo che anche il rischio di indagine potesse integrare la calunnia e che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato i presupposti dell'obbligo di denuncia, senza considerare la natura di reato di pericolo della calunnia e l'asserita illegittimità della segnalazione datoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e di decisività, osservando inoltre che la sentenza impugnata era sorretta da una seconda ratio decidendi autonoma, non validamente censurata, relativa all'assenza di una responsabilità risarcitoria del datore di lavoro perché la denuncia aveva comunque innescato l'azione penale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, ribadendo che la responsabilità civile per denuncia/querela di reato perseguibile d'ufficio sussiste solo se l'atto integri gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia; nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che i fatti denunciati presentavano profili di reato e che l'esito penale, pur assolutorio, non smentiva tale valutazione. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata tempestiva costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non genera responsabilità risarcitoria del denunciante se non integra la calunnia; fuori da tale ipotesi manca l'ingiustizia risarcibile della condotta.
art. 324 c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando non colpisce in modo specifico la ratio decidendi e non supera il rilievo del giudicato interno come affermato dalla sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare e trascrivere gli atti rilevanti con specificità e deve dimostrare la decisività delle censure.
art. 361 c.p.
È richiamato per affermare che l'obbligo di denuncia sussiste anche in presenza di un mero fumus di reato.
art. 368 c.p.
La calunnia richiede una falsa incolpazione con elementi oggettivi e soggettivi del reato; l'atto deve contenere una denuncia seriamente idonea a determinare l'esercizio dell'azione penale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge viene dedotta come motivo di ricorso, ma la censura è stata respinta/inammissibile per la parte che mirava a un nuovo esame del merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 370 c.p.c.
Il Ministero si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
Massime di principio
- La denuncia o querela per un reato perseguibile d'ufficio può fondare responsabilità civile del denunciante solo se l'atto contenga gli estremi oggettivi e soggettivi della calunnia; il successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato non è di per sé sufficiente.
- Quando la decisione di merito è sorretta da pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, la censura che colpisce solo una di esse non è idonea a determinare la cassazione della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e decisivo: occorre indicare e, nei limiti necessari, trascrivere gli atti rilevanti e spiegare perché la loro corretta considerazione avrebbe invertito l'esito della controversia.
- Ai fini della calunnia non è necessario che il procedimento penale si sia già aperto contro il denunciato; è sufficiente che la falsa incolpazione sia concretamente idonea a fondare l'esercizio dell'azione penale e non sia meramente assurda o grottesca.
- La sopravvenuta attività del pubblico ministero si sovrappone all'iniziativa del denunciante e interrompe il nesso causale tra denuncia non calunniosa e danno eventualmente lamentato dal denunciato.
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