DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto legislativo che istituisce l'Ispettorato nazionale del lavoro, Agenzia unica per le ispezioni del lavoro che integra i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Definisce funzioni (vigilanza su lavoro, contribuzione, sicurezza, lotta al lavoro sommerso), organi, organizzazione, risorse e coordinamento con ASL, ARPA e il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; alcune norme sono state successivamente abrogate o modificate (es. D.L. 2 marzo 2024, n. 19). Prevede limiti di dotazione organica e modalità di trasferimento di personale e risorse.
Istituzione e disciplina dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
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