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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26984/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla procedura indetta da un ente pubblico di ricerca per la nomina del direttore di una struttura astrofisica. Il ricorrente, dirigente di ricerca già in servizio presso l'osservatorio interessato, ha chiesto di essere nominato direttore in luogo del candidato prescelto. Ha dedotto che il nominato avversario aveva una qualifica inferiore, minore anzianità e un curriculum meno rilevante, e che nella procedura erano stati introdotti criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'avviso. In primo grado la domanda era stata accolta, con declaratoria di illegittimità della nomina e condanna al risarcimento del danno da perdita di chance. In appello, invece, la domanda è stata respinta perché la procedura non era stata qualificata come concorsuale, ma come scelta tra candidati idonei entro una rosa, rimessa alla discrezionalità del consiglio di amministrazione sulla base di più elementi, non solo dei curricula. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., degli artt. 113 e 115 c.p.c., omesso esame di fatto decisivo, violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo che la corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare esclusivamente i dati curriculari e che la consultazione del personale aveva solo rilievo ausiliario e non poteva prevalere sulla maggiore qualificazione del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte d'appello aveva interpretato correttamente la disciplina regolamentare dell'ente nel senso che la selezione si articolava in due fasi: una prima, affidata alla commissione, limitata a individuare i candidati idonei senza formare una graduatoria; una seconda, rimessa al consiglio di amministrazione, nel cui ambito era legittima la valorizzazione discrezionale di ulteriori elementi, compresi gli esiti dei colloqui e della consultazione del personale, in funzione dell'interesse pubblico e delle esigenze gestionali della struttura. La Cassazione ha quindi escluso arbitrarietà nella scelta del candidato prescelto, osservando che l'incarico non riguardava una pura attività scientifica, ma anche la gestione amministrativa, il coordinamento del personale e la leadership organizzativa. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell'esercizio del potere discrezionale, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la scelta dell'ente era coerente con la procedura regolamentare e con l'interesse pubblico.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte ha escluso che la selezione del direttore fosse stata svolta in violazione di tali canoni.

  • art. 113 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come violato; la Corte non ha ravvisato errori giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente come violato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • art. 18 Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell'INAF

    interpretato nel senso che la procedura per la nomina dei direttori prevedeva prima l'individuazione di una rosa di idonei senza graduatoria e poi una scelta discrezionale del consiglio di amministrazione fondata su più elementi, non solo sui curricula.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un regolamento interno prevede la formazione di una rosa di candidati idonei senza graduatoria di merito, non è configurabile un diritto del candidato con curriculum superiore alla nomina, poiché la scelta finale può essere rimessa a una valutazione discrezionale dell'organo competente.
  • In presenza di una procedura selettiva non concorsuale, il sindacato giudiziale sulla nomina è limitato alla verifica della non arbitrarietà e del rispetto della disciplina procedurale, non potendo trasformarsi in una sostituzione del giudice alla valutazione dell'amministrazione.
  • La valutazione comparativa di profili per incarichi dirigenziali di gestione può legittimamente valorizzare, oltre alla qualificazione scientifica, anche capacità organizzative, attitudine alla mediazione, leadership e gestione del personale, se tali elementi sono coerenti con la funzione da attribuire.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura del materiale istruttorio senza dimostrare un errore decisivo della regola applicata.
  • I canoni di correttezza e buona fede, così come i principi di imparzialità e buon andamento, non impediscono all'amministrazione di scegliere tra candidati tutti idonei, purché la decisione sia adottata secondo la procedura prevista e sulla base di criteri pertinenti all'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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