Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26910/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti a tempo determinato intercorsi tra un ente regionale e un lavoratore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. I giudici di merito avevano riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine, oltre alla ricostruzione della carriera con valorizzazione dell’anzianità maturata prima dell’assunzione a tempo indeterminato. L’ente ha impugnato in Cassazione con due motivi: (1) ha denunciato la violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che la successiva assunzione a tempo indeterminato avesse effetto sanante e dovesse escludere il risarcimento del danno; (2) ha dedotto la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dell’art. 97 Cost., sostenendo che il personale a termine fosse già compensato con un elemento retributivo aggiuntivo e che, comunque, la ricostruzione di carriera non potesse essere integrale perché il lavoratore stabilizzato non aveva superato un concorso pubblico. La Corte d’appello, richiamando la giurisprudenza sulla tutela risarcitoria per abuso del termine nel pubblico impiego e sul principio di non discriminazione, aveva invece ritenuto che la stabilizzazione non fosse collegata alla reiterazione abusiva dei contratti ma al solo possesso del requisito delle 180 giornate lavorative nell’anno precedente, e che l’anzianità maturata con i contratti a termine dovesse essere riconosciuta ai fini della progressione economica e di carriera quando le mansioni svolte fossero identiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che l’efficacia sanante della successiva assunzione a tempo indeterminato opera solo se la stabilizzazione sia strettamente e causalmente collegata alla reiterazione abusiva dei contratti a termine e costituisca esito di misure specificamente volte a superare il precariato; nel caso concreto, invece, l’assunzione era avvenuta in applicazione del diritto di precedenza previsto dalla normativa regionale per gli operai forestali con almeno 181 giornate lavorative, quindi per ragioni autonome e non come rimedio all’abuso del termine. Sul secondo ha ribadito che la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l’anzianità maturata con contratti a termine, ai fini della progressione stipendiale e della carriera, nella stessa misura del lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato quando le mansioni siano identiche; pertanto non rilevano, di per sé, la diversa modalità di reclutamento o il mancato superamento di un concorso pubblico. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la stabilizzazione avrebbe avuto efficacia sanante tale da escludere il risarcimento del danno.

  • L.R. Puglia 25 febbraio 2010, n. 3

    utilizzata per fondare la disciplina regionale del diritto di precedenza e dell’assunzione degli operai stagionali forestali dopo un certo numero di giornate lavorative.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    invocato dalla ricorrente in relazione al contratto a termine e ai suoi effetti, ma ritenuto non idoneo a escludere il risarcimento nel caso concreto.

  • clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    è di diretta applicazione e impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, per la progressione stipendiale e di carriera, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato quando le funzioni svolte siano identiche a quelle del personale a tempo indeterminato.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della diversità di trattamento e della rilevanza della diversa modalità di reclutamento, ma non ritenuto ostativo al riconoscimento dell’anzianità.

  • art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    richiamato come base del diritto di precedenza che ha condotto all’assunzione, indipendentemente dall’abusiva reiterazione dei termini.

  • art. 1, comma 40, L. 24 dicembre 2007, n. 247

    norma che ha inserito il comma 4-quinquies nell’art. 5 del d.lgs. 368/2001.

  • art. 12, comma 2, lett. b), L.R. Puglia n. 3 del 2010

    norma regionale applicata agli operai stagionali forestali con almeno 181 giornate lavorative, quale presupposto dell’assunzione a tempo indeterminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego a termine, la successiva assunzione a tempo indeterminato esclude il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine solo se costituisce misura strettamente correlata e causalmente derivante dalla reiterazione illegittima dei contratti, cioè un vero rimedio al precariato.
  • Se la stabilizzazione avviene per una ragione autonoma e non per sanare l’abuso del termine, essa non ha efficacia satisfattiva o sanante rispetto al danno già prodotto dall’illecita successione di contratti.
  • La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quanto all’anzianità utile per la progressione economica e di carriera, quando le mansioni svolte siano identiche.
  • Ai fini della ricostruzione di carriera nel pubblico impiego, la diversa modalità di reclutamento o il mancato superamento di un concorso non escludono, da soli, il riconoscimento dell’anzianità maturata con contratti a termine, se ricorrono identità di funzioni e divieto di discriminazione.
  • La tutela risarcitoria e quella di progressione di carriera vanno valutate separatamente: la prima dipende dall’abuso del termine e dalla funzione dissuasiva del risarcimento; la seconda dal principio di non discriminazione tra lavoratori comparabili.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.