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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26913/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento ex lege, in data 30.9.2012, di dipendenti a tempo indeterminato di ANAS S.p.A. alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011. I lavoratori hanno chiesto la conservazione integrale del trattamento economico percepito presso ANAS e il riconoscimento, nell'assegno personale riassorbibile spettante dopo il passaggio, di varie voci retributive, tra cui il valore dell'assicurazione sanitaria integrativa. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda anche su tale voce, qualificandola come emolumento a contenuto retributivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, limitato alla sola voce dell'assistenza sanitaria integrativa, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36, comma 5, d.l. 98/2011, degli artt. 48, comma 7, e 77 CCNL ANAS 2002/2005 e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la copertura assicurativa non potesse essere inclusa nella base di calcolo dell'assegno personale. Alcuni controricorrenti hanno anche rinunciato al controricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere nei loro confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto decisivo il precedente recente della stessa Corte secondo cui, in caso di trasferimento dei dipendenti al Ministero, il premio o controvalore della polizza sanitaria non può essere incluso nella base di calcolo dell'assegno personale, poiché il suo mantenimento economico non è coerente con la funzione dell'assegno ad personam, che serve solo a evitare una reformatio in peius del trattamento economico conseguente al trasferimento, e comunque il beneficio assicurativo è logicamente condizionato alla vigenza della polizza e sostituito, per il futuro, dalla diversa copertura assicurativa offerta dal nuovo datore pubblico. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente all'inclusione del valore dell'assicurazione sanitaria nell'assegno personale e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda dei lavoratori su tale specifica voce. Ha confermato le statuizioni sulle spese del giudizio di merito e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, sia nei confronti dei controricorrenti rinuncianti sia nei confronti degli altri controricorrenti, anche per la sopravvenienza di un orientamento di legittimità intervenuto nelle more.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    La norma sul trasferimento del personale e sull'assegno personale riassorbibile va intesa nel senso che tutela il mantenimento del trattamento economico, ma non consente di includere il controvalore di una copertura assicurativa cessata e sostituita da altra diversa tutela.

  • artt. 48, comma 7, e 77 CCNL ANAS 2002/2005

    Richiamati dal ricorrente come disciplina del trattamento economico e della copertura sanitaria, ma la Corte li considera non idonei a fondare l'inclusione del valore dell'assicurazione sanitaria nell'assegno personale dopo il trasferimento.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nel ricorso, ma non decisivo nella soluzione adottata dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dal Ministero.

Massime di principio

  • Nel trasferimento ex lege di dipendenti da un ente/azienda pubblica o para-pubblica a un'amministrazione statale, l'assegno personale riassorbibile tutela la conservazione del trattamento economico effettivamente percepito, ma non impone di mantenere componenti che presuppongono un rapporto o una copertura cessata e sostituita da un beneficio analogo nel nuovo impiego.
  • Il controvalore di una polizza sanitaria aziendale non integra, di regola, una voce da trasfondere automaticamente nell'assegno personale dopo il trasferimento, se il beneficio assicurativo è venuto meno per la cessazione del rapporto originario ed è sostituito da altra protezione sanitaria presso il nuovo datore di lavoro.
  • La funzione dell'assegno ad personam è evitare una reformatio in peius del trattamento economico al momento del trasferimento, non garantire il cumulo di utilità eterogenee o il mantenimento di vantaggi non più attuali nel nuovo assetto contrattuale.
  • Quando il giudice di legittimità individua un principio di diritto già affermato in una pronuncia recente e dirimente, può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando la domanda sulla specifica voce controversa.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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