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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un ente pubblico regionale e un lavoratore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine e la ricostruzione della carriera, con valorizzazione dell’anzianità maturata prima dell’assunzione a tempo indeterminato intervenuta nel 2017. La Corte d’appello aveva confermato tali statuizioni. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che la successiva stabilizzazione avrebbe avuto effetto sanante e avrebbe escluso il risarcimento; 2) violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a termine e dell’art. 97 Cost., deducendo che il personale a termine sarebbe stato già compensato da un elemento aggiuntivo di retribuzione e che, ai fini della ricostruzione di carriera, occorresse considerare la diversa modalità di reclutamento e il mancato superamento di un concorso pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’effetto sanante dell’assunzione a tempo indeterminato non opera automaticamente: esso esclude il risarcimento solo quando vi sia una stretta connessione causale tra la reiterazione abusiva dei contratti a termine e la successiva stabilizzazione, cioè quando la stabilizzazione sia esito di misure specificamente volte a superare il precariato. Nel caso concreto l’immissione in ruolo era avvenuta per effetto del diritto di precedenza previsto dalla normativa regionale e non in diretta derivazione dall’abusivo utilizzo dei contratti a termine, sicché non era idonea a neutralizzare il danno. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la clausola 4 dell’accordo quadro impone, per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera, il riconoscimento dell’anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, quando le mansioni siano identiche, in applicazione del principio di non discriminazione. La Corte ha quindi confermato il diritto al risarcimento e alla ricostruzione di carriera, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165

    non esclude automaticamente il risarcimento del danno da abuso del termine in presenza di successiva assunzione a tempo indeterminato; occorre verificare il nesso causale tra abuso e stabilizzazione.

  • L.R. Puglia 25 febbraio 2010 n. 3, art. 12, comma 2, lett. b)

    prevede un diritto di precedenza per gli operai stagionali forestali con determinati requisiti di giornate lavorative; tale disciplina è richiamata come titolo dell’immissione in ruolo, indipendente dall’abuso dei contratti a termine.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

    invocato per escludere il risarcimento; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.

  • clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE

    impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine, ai fini della progressione economica e di carriera, quando le mansioni siano identiche a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della diversa modalità di reclutamento; la Corte non lo considera ostativo al riconoscimento dell’anzianità nei termini sopra indicati.

  • art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368

    norma sul diritto di precedenza richiamata per spiegare che la stabilizzazione era avvenuta in base a un meccanismo non collegato alla reiterazione abusiva dei contratti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego a termine, la successiva assunzione a tempo indeterminato non elimina di per sé il diritto al risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine: l’effetto sanante opera solo se la stabilizzazione è causalmente collegata alla reiterazione abusiva ed è espressione di misure specificamente dirette a superare il precariato.
  • Quando la stabilizzazione deriva da una diversa base normativa o da un autonomo diritto di precedenza, e non dalla sequenza abusiva dei contratti a termine, essa non vale a neutralizzare il pregiudizio già subito dal lavoratore.
  • Ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera nel pubblico impiego, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato deve essere riconosciuta nella stessa misura spettante al lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato, se le mansioni svolte sono identiche, in applicazione del principio di non discriminazione della clausola 4 dell’accordo quadro.
  • La diversa modalità di reclutamento, incluso il mancato superamento di un concorso pubblico, non giustifica da sola un trattamento deteriore nella valorizzazione del servizio pregresso, quando il rapporto a termine abbia comportato lo svolgimento delle medesime funzioni.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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