Cassazione Civile, Ordinanza n. 26979/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un ente pubblico regionale e un lavoratore dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine e la ricostruzione della carriera, con valorizzazione dell’anzianità maturata prima dell’assunzione a tempo indeterminato intervenuta nel 2017. La Corte d’appello aveva confermato tali statuizioni. L’ente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, della L.R. Puglia n. 3/2010 e dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, sostenendo che la successiva stabilizzazione avrebbe avuto effetto sanante e avrebbe escluso il risarcimento; 2) violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a termine e dell’art. 97 Cost., deducendo che il personale a termine sarebbe stato già compensato da un elemento aggiuntivo di retribuzione e che, ai fini della ricostruzione di carriera, occorresse considerare la diversa modalità di reclutamento e il mancato superamento di un concorso pubblico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’effetto sanante dell’assunzione a tempo indeterminato non opera automaticamente: esso esclude il risarcimento solo quando vi sia una stretta connessione causale tra la reiterazione abusiva dei contratti a termine e la successiva stabilizzazione, cioè quando la stabilizzazione sia esito di misure specificamente volte a superare il precariato. Nel caso concreto l’immissione in ruolo era avvenuta per effetto del diritto di precedenza previsto dalla normativa regionale e non in diretta derivazione dall’abusivo utilizzo dei contratti a termine, sicché non era idonea a neutralizzare il danno. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la clausola 4 dell’accordo quadro impone, per la progressione stipendiale e gli sviluppi di carriera, il riconoscimento dell’anzianità maturata con contratti a termine nella stessa misura prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, quando le mansioni siano identiche, in applicazione del principio di non discriminazione. La Corte ha quindi confermato il diritto al risarcimento e alla ricostruzione di carriera, ponendo le spese a carico della ricorrente e dando atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165
non esclude automaticamente il risarcimento del danno da abuso del termine in presenza di successiva assunzione a tempo indeterminato; occorre verificare il nesso causale tra abuso e stabilizzazione.
L.R. Puglia 25 febbraio 2010 n. 3, art. 12, comma 2, lett. b)
prevede un diritto di precedenza per gli operai stagionali forestali con determinati requisiti di giornate lavorative; tale disciplina è richiamata come titolo dell’immissione in ruolo, indipendente dall’abuso dei contratti a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
invocato per escludere il risarcimento; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.
clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere l’anzianità di servizio maturata con contratti a termine, ai fini della progressione economica e di carriera, quando le mansioni siano identiche a quelle dei dipendenti a tempo indeterminato.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della diversa modalità di reclutamento; la Corte non lo considera ostativo al riconoscimento dell’anzianità nei termini sopra indicati.
art. 5, comma 4-quinquies, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368
norma sul diritto di precedenza richiamata per spiegare che la stabilizzazione era avvenuta in base a un meccanismo non collegato alla reiterazione abusiva dei contratti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale per entrambi i motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego a termine, la successiva assunzione a tempo indeterminato non elimina di per sé il diritto al risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine: l’effetto sanante opera solo se la stabilizzazione è causalmente collegata alla reiterazione abusiva ed è espressione di misure specificamente dirette a superare il precariato.
- Quando la stabilizzazione deriva da una diversa base normativa o da un autonomo diritto di precedenza, e non dalla sequenza abusiva dei contratti a termine, essa non vale a neutralizzare il pregiudizio già subito dal lavoratore.
- Ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera nel pubblico impiego, l’anzianità maturata con contratti a tempo determinato deve essere riconosciuta nella stessa misura spettante al lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato, se le mansioni svolte sono identiche, in applicazione del principio di non discriminazione della clausola 4 dell’accordo quadro.
- La diversa modalità di reclutamento, incluso il mancato superamento di un concorso pubblico, non giustifica da sola un trattamento deteriore nella valorizzazione del servizio pregresso, quando il rapporto a termine abbia comportato lo svolgimento delle medesime funzioni.
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