Cassazione Civile, Ordinanza n. 26972/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva svolto attività alle dipendenze della società in due periodi del 2013 e 2014, con mansioni di addetto alla raccolta e sistemazione di piante e fiori in serra, e aveva chiesto in primo grado la condanna al pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo decadute le impugnazioni di quietanze liberatorie ai sensi dell'art. 2113 c.c.; in un separato giudizio aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo della società, ritenendo irrilevante la certificazione unica prodotta dal lavoratore. In appello la Corte territoriale aveva invece qualificato i documenti come mere quietanze a saldo, escluse l'applicazione dell'art. 2113 c.c., ritenuto non provato il pagamento di retribuzioni inferiori e non provato l'orario di lavoro dedotto, valorizzando però la certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro come prova delle giornate lavorate e ponendo sulla società l'onere di dimostrarne l'erroneità o di provare un minor numero di giornate. La Corte d'appello aveva quindi riconosciuto solo 10 giornate non retribuite, liquidando euro 730,00. Nel ricorso per cassazione la società lamentava: 1) violazione di legge e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello invertito l'onere della prova attribuendo rilievo probatorio alla certificazione unica; 2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la divergenza fra giorni fiscali e giorni lavorati dipendeva da coefficienti legislativi diversi e che le quietanze erano integralmente liberatorie; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo, osservando che non vi era stata inversione dell'onere della prova perché la Corte territoriale aveva valorizzato un documento prodotto dalla stessa parte interessata, che il secondo motivo era generico, nuovo e non pertinente al decisum, e che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché non sia imposto un carico alla parte integralmente vittoriosa. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della società alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha dichiarato inammissibili il primo motivo, per difetto di specificità e perché non vi era inversione dell'onere probatorio, e il secondo, per difetto di autosufficienza, novità e non pertinenza rispetto alla ratio decidendi. Ha respinto il terzo motivo, ritenendo legittima la compensazione delle spese disposta in appello in presenza di una soccombenza solo parziale della società. La società è stata inoltre condannata al rimborso delle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le quietanze a saldo, per assumere efficacia di rinuncia o transazione soggetta a impugnazione, devono rivelare dal loro contenuto la consapevole volontà del lavoratore di rinunciare o transigere sui diritti controversi; in mancanza, non opera la decadenza prevista dalla norma.
La violazione della norma sull'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella cui spetta secondo la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi; non ricorre quando il giudice valorizza come prova un documento prodotto dalla parte che invoca il diritto.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e deve indicare le norme asseritamente violate, le affermazioni della sentenza impugnata contrastanti con esse e il raffronto critico tra le opposte soluzioni.
art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impedisce censure generiche sulla violazione di legge e richiede la puntuale individuazione delle norme e delle statuizioni censurate.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è specificamente localizzato negli atti, se è nuovo, o se non è pertinente rispetto alla decisione impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna della parte soccombente al rimborso.
La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, entro il limite di non porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione per violazione di legge non sono ammissibili doglianze generiche: il ricorrente deve indicare in modo puntuale le norme violate, le affermazioni della sentenza contrastanti con esse e il confronto critico tra tesi opposte.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre se il giudice valuta come prova un documento prodotto dalla parte che agisce o resiste in giudizio.
- Una certificazione o documentazione rilasciata dal datore di lavoro può avere rilievo probatorio nel giudizio civile anche oltre la mera finalità fiscale, se il giudice di merito ne valorizza il contenuto ai fini dell'accertamento del credito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se introduce questioni nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito o non decisive rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, purché non venga gravata la parte integralmente vittoriosa.
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