Cassazione Civile, Ordinanza n. 30290/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I soggetti sanzionati hanno proposto opposizione avverso un verbale per violazione dell'art. 142 C.d.S. Il Giudice di pace, all'esito di una prima udienza alla quale gli opponenti non erano comparsi senza giustificazione, ha convalidato il verbale ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011, esaminando sommariamente la documentazione dell'amministrazione e respingendo l'eccezione di tardività della notifica. In appello il Tribunale ha confermato la decisione, ritenendo che, in presenza dei presupposti per la convalida, non fosse necessario valutare nel merito tutte le doglianze del ricorso introduttivo. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione degli artt. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011 e 434 ss. c.p.c., perché il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare il merito dei motivi; omessa valutazione della tardività della notifica; omessa prova della notifica della contestazione; mancato esame della censura sulla segnaletica stradale relativa all'autovelox; omesso esame della censura sulla prova della commissione dell'infrazione e violazione dell'art. 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrastante con il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione definito con convalida ex art. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011, il controllo in impugnazione riguarda solo la sussistenza dei presupposti della convalida e non la fondatezza nel merito della sanzione. Ha dichiarato inammissibili anche gli altri motivi, perché tutti diretti a sollecitare un sindacato di merito su questioni che il giudice d'appello aveva legittimamente ritenuto estranee alla propria cognizione. Il ricorso è stato quindi integralmente dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa del comune; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma violata nel verbale opposto; non è stata però scrutinata nel merito in cassazione per effetto del regime di convalida dell'opposizione.
art. 7, comma 9, D.lgs. 150/2011
La convalida del provvedimento sanzionatorio, in caso di mancata comparizione dell'opponente senza giustificazione, consente un controllo limitato ai presupposti legittimanti e non impone l'esame pieno delle doglianze sul merito della violazione.
Richiamato come norma processuale dedotta per sostenere l'obbligo del giudice d'appello di esaminare il merito dei motivi; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Utilizzato come parametro di violazione di legge nei motivi, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili perché volte a rimettere in discussione il merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso l'ammissibilità delle censure perché concernenti questioni di merito non scrutinabili nel giudizio di legittimità in questa sede.
Richiamato per contestare la tempestività della notifica della violazione; la censura è stata reputata inammissibile nel quadro del controllo limitato sulla convalida.
artt. 79, comma 3, e 170 Regolamento di esecuzione del codice della strada
Norme invocate sulla segnaletica stradale e sulla rilevazione automatica della velocità; non esaminate nel merito per l'inammissibilità delle censure.
art. 7.1 P.I. Circolare Ministero dell'Interno 21.07.2007
Richiamata per contestare la disciplina della segnaletica degli apparecchi di rilevazione; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Invocato in relazione all'asserita mancanza di prova della violazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta al merito.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per la definizione in camera di consiglio.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato quale base per la definizione camerale del ricorso, poi dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa definito con ordinanza di convalida per mancata comparizione dell'opponente, il giudizio di impugnazione non riapre il merito della violazione, ma è limitato al controllo dei presupposti processuali e sostanziali della convalida.
- Se l'opponente non compare alla prima udienza senza giustificazione, il giudice può decidere sulla base della documentazione in atti senza dover esaminare analiticamente tutte le censure di merito dell'opposizione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirino in realtà a ottenere un nuovo giudizio sul merito della sanzione o sulla valutazione delle prove.
- La contestazione dell'ordinanza di convalida può riguardare solo l'assenza dei presupposti che legittimano tale meccanismo decisorio, non la fondatezza piena dell'accertamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
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