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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20422/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2011, recuperando maggiore IVA in relazione a fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da quattro società fornitrici asseritamente "cartiere". La contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue ragioni, ritenendo provata la natura fittizia dei fornitori e la consapevolezza o conoscibilità della frode in capo alla società acquirente. In cassazione la società ha proposto tre motivi, tutti centrati su: violazione delle regole sull'onere della prova e sulla detrazione IVA, nullità e carenze motivazionali della sentenza, omessa o errata valutazione delle prove, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché contestazione della ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito. In particolare ha sostenuto di aver documentato la regolarità delle operazioni, la tracciabilità dei pagamenti, la presenza di struttura operativa dei fornitori e la propria buona fede.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che i motivi erano inammissibili perché cumulavano censure eterogenee e incompatibili, mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali senza una chiara distinzione. Nel merito, ha comunque ritenuto corretto l'operato della CTR: in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode secondo l'ordinaria diligenza; una volta forniti elementi indiziari gravi, al contribuente incombe la prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile. La CTR aveva valorizzato plurimi indici, tra cui la pluralità di fornitori risultati cartiere, l'assenza di struttura aziendale, il rapporto reiterato per anni e le dichiarazioni di soci di una delle società, ritenendo non superata la presunzione di conoscibilità della frode. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, dando altresì atto dei presupposti per il contributo unificato aggravato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova; in materia di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa e, una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria buona fede e diligenza.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale norma sulla detrazione IVA, negata quando le operazioni risultino soggettivamente inesistenti e il cessionario sia consapevole o conoscibilmente partecipe della frode.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione; la Corte esclude che nel caso concreto ricorra un vizio tale da determinare nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte osserva che il vizio denunciato non sussiste nei limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    richiamato con riferimento al preteso difetto di motivazione dell'atto di accertamento.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la dedotta errata valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la rivalutazione del materiale istruttorio è preclusa in cassazione salvo specifici vizi di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare il governo delle prove da parte del giudice di merito, censura ritenuta in concreto meramente meritale.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato nei motivi di ricorso quale norma evocata per contestare la pretesa IVA.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte evidenzia che non è consentita la mescolanza di censure eterogenee e che il vizio di insufficiente motivazione non è più autonomamente deducibile nei termini prospettati.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli e sovrapponga censure eterogenee, mescolando violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire la chiara individuazione delle singole doglianze.
  • Il vizio di insufficiente motivazione non è più autonomamente deducibile; la censura è proponibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, dell'omessa pronuncia o della mancanza del minimo costituzionale della motivazione.
  • In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia, con elementi oggettivi anche presuntivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode usando l'ordinaria diligenza.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito indizi gravi, precisi e concordanti sulla natura cartolare del fornitore e sulla conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile e di essere in buona fede.
  • La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non è sufficiente a superare la prova presuntiva della partecipazione o conoscibilità della frode, se il quadro indiziario dimostra anomalie oggettive e soggettive dell'operazione.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non può sostituire la propria valutazione del merito a quella del giudice di merito, salvo il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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