Cassazione Civile, Ordinanza n. 22257/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un professionista esercente l'attività di commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2011, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso; il contribuente aveva impugnato il diniego. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, limitatamente ai compensi percepiti per l'attività di presidente di collegi sindacali e di amministratore o liquidatore di società. La commissione regionale aveva confermato la decisione, ritenendo scorporabili i compensi relativi all'attività di sindaco e non assoggettabili a IRAP quando svolta individualmente e senza autonoma organizzazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto provare non solo la scorporabilità dei compensi da quelli derivanti dalle altre attività, ma anche che l'attività di sindaco non fosse svolta unitariamente con quella di commercialista e senza autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di autosufficienza e specificità, osservando che il ricorso conteneva una esaustiva narrazione del fatto processuale. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IRAP, il professionista che svolga anche la funzione di sindaco di società non è soggetto all'imposta per i compensi riferiti a tale incarico, che vanno scorporati dagli altri proventi professionali; per le ulteriori attività resta invece applicabile il criterio generale dell'autonoma organizzazione. Ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la documentazione prodotta consentiva di separare i compensi relativi all'attività di sindaco da quelli derivanti dall'attività di commercialista. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese di lite; è stato altresì escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte lo considera nel quadro del presupposto IRAP e del principio per cui i compensi da attività di sindaco, se scorporabili, non sono imponibili ai fini IRAP
richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte lo interpreta nel contesto della disciplina IRAP applicabile ai professionisti e del requisito dell'autonoma organizzazione
invocato dall'Agenzia sul riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che il contribuente aveva assolto l'onere di provare la scorporabilità dei compensi relativi all'attività di sindaco
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 446 del 1997
richiamato per individuare i soggetti passivi IRAP tra le persone fisiche esercenti arti e professioni
richiamato congiuntamente all'art. 3 per sostenere che i compensi per l'attività di sindaco di società vanno esclusi dalla base imponibile IRAP
art. 49, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato come disposizione che individua le persone fisiche esercenti arti e professioni rilevanti ai fini IRAP nel testo applicabile all'epoca
art. 49, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917 del 1986
menzionato per chiarire che i redditi assimilati non rientrano nella categoria dei professionisti assoggettabili a IRAP per l'attività di sindaco
art. 50, comma 1, lett. c-bis, d.P.R. n. 917 del 1986
citato per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 342 del 2000, ma ritenuto irrilevante a mutare il principio di scorporo dei compensi da incarico di sindaco
richiamato come norma che ha introdotto l'art. 50, comma 1, lett. c-bis, senza incidere sul principio applicabile all'IRAP
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione camerale del ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di IRAP, il professionista che svolga anche l'incarico di sindaco di società non è soggetto all'imposta sui compensi relativi a tale attività, che devono essere scorporati dagli altri redditi professionali se documentalmente separabili.
- Il presupposto dell'IRAP per le attività professionali diverse da quelle espressamente escluse resta l'autonoma organizzazione; pertanto, per valutare l'imponibilità occorre verificare separatamente ciascun segmento di attività quando i compensi siano distinti.
- L'onere di provare la scorporabilità dei compensi e la diversa natura delle attività grava sul contribuente che chieda il rimborso, ma tale onere può ritenersi assolto mediante allegazioni e prove idonee a consentire la separazione dei proventi.
- Quando il giudice di merito accerti in fatto che i compensi siano separabili e che l'attività di sindaco sia svolta senza autonoma organizzazione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivato.
- La modifica del testo unico delle imposte sui redditi che ha ricondotto taluni redditi tra quelli assimilati al lavoro dipendente non incide sul principio giurisprudenziale secondo cui i compensi da incarico di sindaco, se distinti, non concorrono alla base imponibile IRAP.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22219/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22221/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22223/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22231/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22233/2023 del 25/07/2023
- ordinanza_civile · 25 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22235/2023 del 25/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →