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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22257/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un professionista esercente l'attività di commercialista aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2011, sostenendo di non disporre di un'autonoma organizzazione idonea a integrare il presupposto impositivo. L'Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso; il contribuente aveva impugnato il diniego. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, limitatamente ai compensi percepiti per l'attività di presidente di collegi sindacali e di amministratore o liquidatore di società. La commissione regionale aveva confermato la decisione, ritenendo scorporabili i compensi relativi all'attività di sindaco e non assoggettabili a IRAP quando svolta individualmente e senza autonoma organizzazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 446 del 1997 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto provare non solo la scorporabilità dei compensi da quelli derivanti dalle altre attività, ma anche che l'attività di sindaco non fosse svolta unitariamente con quella di commercialista e senza autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha respinto le eccezioni preliminari di difetto di autosufficienza e specificità, osservando che il ricorso conteneva una esaustiva narrazione del fatto processuale. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IRAP, il professionista che svolga anche la funzione di sindaco di società non è soggetto all'imposta per i compensi riferiti a tale incarico, che vanno scorporati dagli altri proventi professionali; per le ulteriori attività resta invece applicabile il criterio generale dell'autonoma organizzazione. Ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, secondo cui la documentazione prodotta consentiva di separare i compensi relativi all'attività di sindaco da quelli derivanti dall'attività di commercialista. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese di lite; è stato altresì escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per l'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il professionista che svolga anche l'incarico di sindaco di società non è soggetto all'imposta sui compensi relativi a tale attività, che devono essere scorporati dagli altri redditi professionali se documentalmente separabili.
  • Il presupposto dell'IRAP per le attività professionali diverse da quelle espressamente escluse resta l'autonoma organizzazione; pertanto, per valutare l'imponibilità occorre verificare separatamente ciascun segmento di attività quando i compensi siano distinti.
  • L'onere di provare la scorporabilità dei compensi e la diversa natura delle attività grava sul contribuente che chieda il rimborso, ma tale onere può ritenersi assolto mediante allegazioni e prove idonee a consentire la separazione dei proventi.
  • Quando il giudice di merito accerti in fatto che i compensi siano separabili e che l'attività di sindaco sia svolta senza autonoma organizzazione, tale accertamento non è sindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivato.
  • La modifica del testo unico delle imposte sui redditi che ha ricondotto taluni redditi tra quelli assimilati al lavoro dipendente non incide sul principio giurisprudenziale secondo cui i compensi da incarico di sindaco, se distinti, non concorrono alla base imponibile IRAP.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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