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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37520/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguardava la legittimità delle trattenute operate dalla cassa sulla pensione di un iscritto, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento previdenziale dell'ente e da successive delibere attuative. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità delle trattenute e la cassa era stata condannata alla restituzione delle somme. La corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione l'ente previdenziale ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato, in sintesi, la violazione della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e la potestà regolamentare riconosciuta alle casse, sostenendo che il contributo di solidarietà fosse legittimo e coerente con il principio di equilibrio finanziario e con il rispetto del pro rata; con il terzo motivo ha censurato la decisione sulla prescrizione, assumendo che il diritto alla ripetizione delle somme fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, anche in ragione della disciplina previdenziale richiamata e della necessità di evitare disparità di trattamento rispetto all'INPS.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo il principio secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o deliberativi, un contributo di solidarietà che si traduca in un prelievo su trattamenti pensionistici già determinati, poiché una simile prestazione patrimoniale può essere istituita solo dal legislatore. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, trattandosi non di riliquidazione della pensione ma di credito conseguente a un prelievo illegittimo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 2, D.Lgs. n. 509/1994

    La disciplina degli enti previdenziali privatizzati non consente l'introduzione regolamentare di un contributo di solidarietà su pensioni già determinate.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    La previsione regolamentare è stata ritenuta incompatibile con i limiti dei poteri dell'ente, nella parte in cui introduce un prelievo patrimoniale sulla pensione.

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    Atto attuativo del contributo di solidarietà, anch'esso ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa dell'intervento della cassa, ma non ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    Norma invocata a sostegno della potestà regolamentare dell'ente, ma non idonea a superare il limite per cui il contributo di solidarietà è prestazione patrimoniale riservata alla legge.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    Richiamato nel quadro delle misure di solidarietà, ma non applicato come fonte di legittimazione del prelievo regolamentare dell'ente.

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011

    Invocato nel complesso delle censure sulla compatibilità del prelievo con il sistema previdenziale, ma non determinante per l'esito.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la ragionevolezza del prelievo, ma la Corte ha ribadito il diverso profilo della riserva di legge ex art. 23 Cost.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà su pensioni già determinate integra una prestazione patrimoniale imposta, la cui istituzione è riservata al legislatore.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato in chiave di equilibrio del sistema previdenziale, ma non tale da consentire un prelievo imposto da fonti sub-legislative.

  • art. 2946 c.c.

    La ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei periodici non si applica quando è in contestazione l'ammontare della pensione o si agisce per somme indebitamente trattenute a titolo autonomo.

  • art. 129, R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la domanda al regime di prescrizione breve, ma la Corte ha escluso l'applicazione al caso concreto.

  • art. 47-bis, D.P.R. n. 639/1970

    La prescrizione quinquennale dei ratei arretrati non si applica al credito restitutorio conseguente a trattenute illegittime, che non costituiscono riliquidazione pensionistica.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore che ne ha fatto dichiarazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento in camera di consiglio non partecipata e nella dichiarazione del difensore ai fini della distrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in dispositivo per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con regolamenti o delibere interne, un contributo di solidarietà che incida su pensioni già liquidate: un prelievo di questo tipo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legislativa.
  • Il principio del pro rata e l'obiettivo di equilibrio finanziario non consentono all'ente di modificare unilateralmente il trattamento pensionistico mediante trattenute successive sulla prestazione già determinata.
  • Quando si controverte della restituzione di somme indebitamente trattenute a titolo di prelievo illegittimo, la domanda non va assimilata alla riliquidazione del trattamento pensionistico e segue la prescrizione ordinaria decennale.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici arretrati opera per crediti periodici già liquidi ed esigibili, non per crediti restitutori che sorgono dall'indebita applicazione di un prelievo autonomo e illegittimo.
  • In tema di previdenza, la qualificazione giuridica della pretesa è decisiva: se il credito deriva da una trattenuta illegittima su ratei già dovuti, non si applica automaticamente il regime prescrizionale breve proprio dei ratei pensionistici.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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