Sentenza del 18/10/2021 n. 28652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno 2003 fondato su p.v.c. dell'Agenzia delle dogane: l'Ufficio aveva determinato induttivamente ricavi non dichiarati (Euro 150.990) richiamando la Circolare n.295/1998 per la determinazione della percentuale di ricarico e aveva recuperato IVA su cessioni intracomunitarie per mancanza di idonea documentazione di trasporto e per operatore estero cessato.
La decisione
In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la CTR ha invece ritenuto legittimo l'accertamento basato su riscontri p.v.c. e su 'gravi incongruenze' ai sensi dell'art. 62‑sexies, non avendo la contribuente dimostrato con contabilità distinta la prevalenza dell'attività all'ingrosso né prodotto documentazione di trasporto idonea per molte cessioni intracomunitarie. In Cassazione la ricorrente ha rinunciato al ricorso aderendo alla definizione agevolata e versando le somme; l'Agenzia ha chiesto l'estinzione. La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d)
Norma che consente all'Amministrazione di effettuare accertamenti mediante riscontro e p.v.c.; applicata dall'Ufficio quale fondamento formale dell'avviso di accertamento.
Consente l'accertamento induttivo basato su gravi incongruenze riscontrate da p.v.c.; la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su tali riscontri.
Circolare Agenzia Entrate n. 295 del 1998
Circolare n. 295 del 1998
Fornisce la metodologia e le percentuali per la determinazione della redditività nel commercio al dettaglio; l'Ufficio l'ha utilizzata per stabilire la percentuale di ricarico (70%) e la CTR l'ha considerata parametro utile alla quantificazione, salvo la necessità che la sua applicabilità sia dimostrata caso per caso.
Norme sul procedimento amministrativo e sulle garanzie di partecipazione e motivazione dell'azione amministrativa; la ricorrente denunciava presunte violazioni per carenza di motivazione e contraddittorio, ma tali questioni non sono state decise nel merito a causa della definizione agevolata.
Norme sui diritti dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria (diritto di difesa, motivazione e onere della prova); richiamate dalla ricorrente nell'opposizione all'uso degli studi di settore e della motivazione dell'atto.
D.L. n. 119 del 2016
art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016
Disposizione sulla definizione agevolata delle liti pendenti che consente al debitore di aderire e rinunciare al giudizio previo pagamento; la dichiarazione di adesione e il pagamento hanno determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016
Riferimento normativo usato dalla giurisprudenza citata in tema di effetti della definizione agevolata sulla estinzione dei giudizi; la Corte ha applicato il principio di estinzione per rinuncia/pagamento.
Norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente o per cessazione della materia del contendere; applicata dalla Corte per dichiarare estinto il giudizio di cassazione.
Richiamato nella controversia in relazione alle sanzioni e alle questioni probatorie connesse alla documentazione fiscale; la ricorrente ha contestato applicazioni ma senza esito, dato l'esito per definizione.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti pendenti (adesione e pagamento) estingue il giudizio: se il ricorrente rinuncia e paga, la Corte dichiara cessata la materia del contendere e non decide sul merito.
- Gli accertamenti basati su p.v.c. e sull'art. 62‑sexies possono essere ritenuti legittimi quando emergono 'gravi incongruenze'; tuttavia l'Amministrazione deve indicare il fondamento fattuale e il contribuente può confutare l'applicabilità di studi/parametri mediante documentazione contabile distinta.
- L'utilizzo degli studi di settore o di circolari (es. Circolare 295/1998) è possibile come parametro di determinazione della redditività, ma la loro applicabilità al caso concreto deve poter essere dimostrata dall'Ufficio; il contribuente che contesti la natura dell'attività (dettaglio vs ingrosso) dovrebbe produrre contabilità separata o altri elementi probatori.
- Per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è essenziale la prova del trasporto/trasferimento intracomunitario: documenti di trasporto, indicazione del vettore, identificazione del mezzo, della persona incaricata al ritiro e verifica dello status IVA del cessionario al momento della cessione; carenze documentali possono legittimare il recupero dell'IVA.
- Le questioni procedurali (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente) sono rilevanti e vanno tempestivamente dedotte; tuttavia, se la controversia viene definita mediante adesione alla definizione agevolata, tali censure non saranno decise nel merito.
- Se si intende resistere a un accertamento fondato su studi/statistiche, occorre fin da subito richiedere l'accesso agli atti, produrre prove contro l'applicabilità degli standard e chiedere, se previsto, il contraddittorio preventivo.
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