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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 145 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Agenzia contestava, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, la deducibilità di costi e l'indebita detrazione/omessa indicazione dell'IVA riconducibili a fatture ritenute oggettivamente inesistenti. Per il 2011 le fatture erano emesse da una societa' in liquidazione che, alla data delle operazioni, non risultava disporre di rimanenze o di acquisti coerenti con i corrispettivi fatturati; pagamenti risultavano effettuati a terzi e tramite delega a una societa' slovena creditrice. Per il 2012/2013 l'Ufficio evidenziava mancanze documentali (dichiarazioni non autenticate, assenza di visure che attestassero cariche, fattura di accompagnamento che indica destinazione in territorio italiano) che non comprovavano l'effettivo trasferimento di merci verso l'estero.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della contribuente confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi. La Corte ha ritenuto idonei gli elementi forniti dall'Amministrazione finanziaria a fondare il disconoscimento delle fatture e l'imposta a tassazione; ha escluso rilievo vincolante dell'archiviazione penale depositata dalla societa', ricordando il principio del doppio binario. L'appellante e' stata condannata alle spese di lite per l'appello, liquidate in Euro 5.000,00 oltre accessori di legge. L'appello incidentale condizionato dell'Ufficio e' stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    I costi sono deducibili solo se sussistono e sono documentati; fatture riferite a operazioni inesistenti possono essere disconosciute fiscalmente e i relativi costi/VAT non possono essere portati in deduzione/detraibili.

  • art. 20 D.Lgs. n. 74/2000

    Richiamato il principio del cosiddetto 'doppio binario': l'esito del giudizio penale (assoluzione o archiviazione) non vincola automaticamente il giudice tributario, che puo' autonomamente valutare la prova ai fini fiscali.

  • art. 409 c.p.p.

    Norma procedurale penale sulla richiesta di archiviazione; l'archiviazione o il decreto di archiviazione non impediscono la valutazione tributaria delle stesse fattispecie quando gli elementi probatori siano ritenuti idonei ai fini fiscali.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    es. Cass. 21126/2020, 25070/2020, 19931/2020, 19794/2020, 17059/2020, 17000/2020, 16653/2020, 16650/2020, 16649/2020, 10145/2020

    Consolidato orientamento secondo cui il giudicato penale non si riflette automaticamente nel giudizio tributario; il giudice fiscale ha autonomia valutativa e puo' confermare gli accertamenti fiscali anche ove vi sia stato esito favorevole per l'imputato in sede penale.

Massime di principio

  • La PA fiscale puo' disconoscere deduzioni IVA e costi se le fatture paiono riferirsi a operazioni inesistenti: indizi forti sono assenza di scorte/merce nel bilancio del fornitore, mancanza di acquisti coerenti, descrizioni generiche nelle fatture e pagamenti non riconducibili al fornitore.
  • L'onere della prova spetta al contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari idonei: il contribuente deve esibire documentazione probatoria solida (documenti di trasporto, consegne, contratti, evidenze contabili del fornitore, tracciabilità dei pagamenti, documenti doganali per esportazioni) per confutare la tesi dell'inesistenza.
  • L'esito penale (archiviazione o assoluzione) non impedisce l'accertamento tributario: il giudice tributario valuta autonomamente le prove e puo' ritenere sussistente l'obbligazione tributaria anche dopo decisioni penali favorevoli al contribuente.
  • Documenti non autenticati, dichiarazioni generiche o mancanti di elementi essenziali (es. cariche sociali attestate, firme autenticate, coerenza dei luoghi di destinazione) hanno scarso valore probatorio e non bastano a scagionare il contribuente.
  • In giudizio tributario le spese seguono la soccombenza: perdere il grado di appello comporta condanna alle spese, pertanto valutare tempestivamente la produzione di prova documentale piu' efficace o negoziare eventuali accordi prima del contenzioso.

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