Sentenza del 18/10/2021 n. 1248 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali relativo all'anno 2011, procedendo a una determinazione sintetica del reddito ex art. 38 DPR 600/73 sulla base di spese certe, spese per elementi certi, investimenti e, in particolare, della voce "soci c/finanziamenti infruttiferi" risultante dal bilancio depositato della XX Srl (importo totale € 384.071, imputato al contribuente nella misura del 50% = € 192.035). Il contribuente ha impugnato l'accertamento contestando esclusivamente l'attribuzione della quota di finanziamento soci, producendo estratti conto e sostenendo di non aver effettuato il versamento. L'Ufficio ha ritenuto provata la spesa dall'elemento certo rappresentato dal bilancio depositato e ha imputato la quota al contribuente; la Commissione Tributaria provinciale ha ritenuto che, data la qualifica di amministratore e la firma sulla nota integrativa, gravasse sul contribuente l'onere di identificare chi avesse effettuato il versamento e di fornire elementi specifici idonei a smentire l'imputazione.
La decisione
La Commissione d'appello ha respinto l'appello del contribuente confermando la sentenza di primo grado. È stata ritenuta legittima la ricostruzione sintetica del reddito dell'Amministrazione e legittima l'inclusione della quota-parte del finanziamento soci, nella misura del 50% di quanto risultante dal bilancio depositato (quota contestata € 192.035). Restato confermato il maggior reddito non contestato pari a € 41.922, il reddito sintetico complessivo accertato dall'Ufficio era pari a € 233.957. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.942,00 con riduzione del 20% e al rimborso forfettario spese del 15%.
Norme richiamate
DPR 600/1973, art. 38, commi 4 e seguenti
art. 38, commi 4 e seguenti DPR 600/73
Consente all'Amministrazione finanziaria di determinare presuntivamente il reddito del contribuente sulla base delle spese effettivamente sostenute, delle spese per elementi certi e di altri elementi di capacità contributiva; il bilancio depositato è elemento idoneo a fornire elementi certi ai fini della ricostruzione sintetica.
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
Principio richiamato implicitamente: l'onere della prova grava su chi vuol far valere un fatto; in ambito tributario il contribuente, quando è a maggiore prossimità rispetto agli elementi di prova (es. amministratore che ha firmato documenti societari), ha l'onere di fornire elementi specifici per disconoscere la ricostruzione dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La presenza di voci rilevanti nel bilancio depositato (es. 'soci c/finanziamenti') costituisce elemento di certezza che può legittimare l'imputazione di somme ai soci nella determinazione sintetica del reddito.
- Se il contribuente ha ruolo di amministratore e ha sottoscritto documenti societari (bilancio, nota integrativa), aumenta il suo onere probatorio nel dimostrare che non ha partecipato al finanziamento: è necessario indicare nominativi, documenti e flussi finanziari alternativi che giustifichino l'assenza di apporto.
- Gli estratti conto prodotti in proprio non sono sempre sufficienti a escludere l'esistenza di risorse (trasferimenti da altri conti, somme in contanti, disponibilità di terzi); per disattendere l'accertamento è preferibile produrre prove dirette (bonifici, contratti di finanziamento, scritture contabili della società, dichiarazioni e documentazione del curatore fallimentare che attribuiscano il versamento a terzi).
- La determinazione sintetica ex art. 38 è legittima quando si fonda su spese e elementi certi non contestati: il contribuente deve fornire elementi precisi e documentali per confutare singole poste contestate.
- In casi analoghi, per difesa efficace il contribuente dovrebbe acquisire e produrre: i movimenti della società, le schede contabili del conto 'soci c/finanziamenti', eventuali contratti/accordi di finanziamento, prove di bonifici in entrata sulla società con indicazione del soggetto finanziatore, o dichiarazioni formali degli altri soci/terzi che attestino la provenienza delle somme.
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