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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1234 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - Ristretta base societaria - Accertamento con adesione - Efficacia nei confronti dei soci - Non sussiste - Riconoscimento perdita alla società - Presunzione di distribuzione utili ai soci - Non si applica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione aveva imputato ai soci maggiori redditi sulla base della presunzione di distribuzione degli utili dovuta alla ristretta base partecipativa della società. La società stessa aveva concluso un accertamento con adesione. Si è discusso se la chiusura del procedimento con adesione in capo alla società potesse avere efficacia anche nei confronti dei soci e se potesse bastare a provare l'effettiva distribuzione degli utili.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'accordo di adesione concluso dalla società non ha efficacia vincolante nei confronti dei soci. L'Amministrazione ha l'onere di fornire la prova dell'avvenuta effettiva distribuzione degli utili ai soci per fondare l'accertamento. Tale prova non è stata fornita, anzi l'Amministrazione aveva riconosciuto l'esistenza di una perdita di esercizio in capo alla società, incompatibile con l'esistenza di utili distribuibili. Pertanto l'accertamento nei confronti dei soci è stato respinto/annullato.

Norme richiamate

  • Normativa sul reddito d'impresa e imputazione dei dividendi ai soci (TUIR - D.P.R. 917/1986)

    La normativa fiscale richiede che, per imputare pro quota ai soci redditi da utili, sussista prova della disponibilità e dell'effettiva distribuzione degli utili; la mera ristretta base partecipativa non supplisce all'onere probatorio dell'Amministrazione.

  • Normativa sul procedimento di accertamento con adesione (norme procedurali di settore)

    L'accordo di adesione stipulato tra la società e l'Amministrazione vale nei rapporti tra le parti che lo hanno concluso, ma non estingue né prova automaticamente diritti o situazioni giuridiche altrui (quali i soci), salvo diverso e specifico riferimento normativo o prova.

Massime di principio

  • La chiusura di un accertamento con adesione in capo alla società non vincola automaticamente i soci: gli effetti soggettivi non si estendono senza prova.
  • Per imputare ai soci redditi derivanti da presunta distribuzione di utili la P.A. deve fornire la prova dell'effettiva distribuzione e della disponibilità degli utili.
  • La presunzione di distribuzione per ristretta base partecipativa non è assoluta: è necessario verificare la concreta capacità della società di distribuire utili (es. assenza di perdite contabili/di esercizio).
  • Se l'Amministrazione riconosce una perdita in capo alla società, tale elemento è incompatibile con la prova della distribuzione di utili e indebolisce l'accertamento nei confronti dei soci.
  • In situazioni analoghe il contribuente (socio) può validamente opporsi all'accertamento presentando la situazione economico-patrimoniale della società e richiedendo che l'Amministrazione provi l'effettiva distribuzione.

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