Sentenza del 18/10/2021 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella esattoriale - Prova della notifica - Copia fotostatica della relata - Ammessa - Contestazione della conformità all'originale - Disconoscimento valore probatorio - Non si applica - Valutazione delle singole difformità contestate - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto ammessa la produzione della copia fotostatica della relata di notifica come mezzo di prova. Tuttavia, in presenza di contestazione circa la conformità all'originale, il giudice non può automaticamente disconoscere il valore probatorio delle copie: è tenuto a valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, anche ricorrendo a valutazioni presuntive
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione della validità della notifica di una cartella esattoriale; l'agente della riscossione ha prodotto copia fotostatica della relata di notifica e il ricorrente ha contestato la conformità delle copie all'originale
Massime di principio
- La copia fotostatica della relata di notifica è ammissibile come mezzo di prova per dimostrare l'avvenuta notificazione di una cartella esattoriale.
- La mera contestazione generica della conformità della copia all'originale non è sufficiente per escluderne il valore probatorio; il giudice deve esaminare le difformità specificamente indicate.
- Spetta al ricorrente indicare e provare (o rendere credibili) le difformità essenziali rispetto all'originale; il giudice può utilizzare anche prove presuntive e gli altri elementi istruttori disponibili per decidere.
- Se le difformità contestate risultano rilevanti e provate, la copia può perdere efficacia probatoria; se non emergono elementi tali da rendere credibile la disconoscimento, la copia può essere conferita valore probatorio.
- In situazioni analoghe è consigliabile: (a) per il contribuente, indicare con precisione le difformità e produrre ogni elemento a supporto (testimonianze, timbri, documenti correlati); (b) per l'agente della riscossione, curare la tenuta e la documentazione della catena di notifica e conservare gli originali quando possibile.
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