Cassazione Civile, Ordinanza n. 22132/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso per il mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa a IVA e altri tributi per l'anno 1997. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, annullando l'atto, sul rilievo che la notifica della cartella prodromica, eseguita il 26 gennaio 2006, doveva considerarsi inesistente perché effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. da un concessionario/operatore postale privato, quando la disciplina vigente riservava gli invii raccomandati per notificazioni amministrative e giudiziarie al fornitore del servizio universale. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, ma il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile per invalidità della procura speciale, poiché conferita a un avvocato del libero foro senza che risultassero i presupposti convenzionali o la delibera necessaria. L'Agenzia delle Entrate ha invece dedotto: 1) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente avesse introdotto solo in appello un nuovo profilo di illegittimità della cartella, senza averlo dedotto in primo grado con motivi aggiunti; 2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle e degli atti, sostenendo che la cartella era stata in realtà validamente notificata, prima a mezzo posta con compiuta giacenza e poi, cautelativamente, tramite messo notificatore abilitato, con deposito in casa comunale e raccomandata informativa spedita tramite Poste Italiane; 3) omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato la prima notifica perfezionata per compiuta giacenza e la natura non postale privata, ma di notifica a mani tramite messo notificatore, della seconda notificazione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, rilevando che la notifica era stata ritualmente eseguita da messo notificatore abilitato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con raccomandata informativa tramite servizio universale postale, e non mediante operatore postale privato.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura al difensore del libero foro. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto quanto al primo motivo, mentre il secondo e il terzo motivo sono stati accolti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria dell'Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stato posto a carico dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la contestazione sulla notificazione, già dedotta in modo generale in primo grado, consente al giudice di verificare l'intero procedimento notificatorio senza che la specificazione di un singolo segmento in appello integri domanda nuova
non era necessario proporre motivi aggiunti per specificare un vizio della notificazione già ricompreso nella censura originaria
richiamato in tema di notificazione della cartella di pagamento e di regole applicabili alla notificazione eseguita nel procedimento di riscossione
richiamato quale disciplina applicabile alla notificazione degli atti tributari e al rinvio all'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa
la notifica è stata ritenuta ritualmente eseguita dal messo notificatore abilitato con deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa tramite servizio postale universale
richiamato dalla CTR per escludere la sanabilità dell'inesistenza della notifica; la Cassazione non ha condiviso la premessa fattuale della inesistenza
art. 43, comma 4, R.d. n. 1611/1933
costituisce una delle eccezioni che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro, in difetto delle quali la procura è invalida
richiamato per escludere, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, i presupposti per l'obbligo di ulteriore contributo unificato
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
richiamato in combinazione con la disciplina sopravvenuta sul contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non è stato applicato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Massime di principio
- La deduzione, in primo grado, della mancata notificazione di una cartella di pagamento comprende anche la contestazione di specifici vizi del procedimento notificatorio; la successiva precisazione di un singolo segmento non integra domanda nuova né richiede necessariamente motivi aggiunti.
- Quando la censura sulla notificazione è stata introdotta in termini generali, il giudice deve verificare la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, senza limitarsi al solo profilo specificamente evocato in appello.
- In tema di riscossione, la notificazione della cartella eseguita da messo notificatore abilitato con deposito presso la casa comunale e raccomandata informativa spedita tramite il servizio postale universale è idonea a integrare la notificazione ex art. 140 c.p.c.; non può qualificarsi come notifica tramite operatore postale privato se l'attività di recapito è svolta nell'ambito del servizio universale o da messo notificatore.
- Per la difesa in cassazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida se non risultano le condizioni convenzionali o la delibera prevista per derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; tale invalidità è rilevabile d'ufficio e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- L'errore del giudice di merito sulla natura e sulla ritualità della notificazione della cartella, se fondato su una ricostruzione fattuale non corretta, giustifica la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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