Cassazione Civile, Ordinanza n. 02370/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (magistrato)
La controversia
Un ex componente laico di un organo di giustizia amministrativa era stato condannato dalla Corte dei conti al risarcimento, in favore dell’Amministrazione di appartenenza, di un danno da disservizio per avere depositato con reiterato e grave ritardo numerosi provvedimenti giurisdizionali durante il periodo di servizio. In primo grado la domanda della Procura contabile era stata accolta; in appello la condanna era stata ridotta nel quantum. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti perché la materia sarebbe integralmente regolata dalla legge sulla responsabilità civile dei magistrati e, nei casi di ritardo nel deposito, dovrebbe operare solo la rivalsa del Presidente del Consiglio dei ministri dinanzi al giudice ordinario; con il secondo motivo ha chiesto il rinvio alla Corte costituzionale per asserita illegittimità costituzionale delle norme interpretate nel senso di consentire la giurisdizione contabile; con il terzo motivo ha denunciato l’applicazione retroattiva delle disposizioni che salverebbero la giurisdizione contabile. La questione centrale era se il mero ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali di un magistrato amministrativo possa integrare un danno erariale da disservizio devoluto alla Corte dei conti, oppure se la reazione dell’ordinamento sia esclusivamente disciplinare e, nei casi previsti, civile secondo la legge speciale sulla responsabilità dei magistrati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti del primo motivo, affermando che il mero ritardo, anche se reiterato, grave e ingiustificato, nel deposito dei provvedimenti da parte di un magistrato amministrativo non integra di per sé responsabilità amministrativo-contabile per danno da disservizio e non radica la giurisdizione della Corte dei conti. Ha ritenuto che tale condotta rientri nell’area della responsabilità disciplinare dell’organo di autogoverno della magistratura amministrativa; la responsabilità erariale può sussistere solo se ricorra un quid pluris, come un danno patrimoniale aggiuntivo collegato a condanne risarcitorie dello Stato o una condotta che si traduca in sostanziale rifiuto/omissione di atti d’ufficio o in radicale mancato svolgimento della prestazione lavorativa. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, assorbendo le ulteriori censure, con decisione favorevole al ricorrente.
Norme richiamate
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Corte dei conti per motivi inerenti alla giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
richiamato come base del motivo attinente alla giurisdizione.
art. 103, secondo comma, Cost.
attribuisce alla Corte dei conti la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e in quelle ulteriori previste dalla legge.
art. 108 Cost.
evoca la riserva di legge sulle norme riguardanti le magistrature speciali e la garanzia della loro indipendenza.
la Corte afferma che disciplina la responsabilità civile del magistrato, con rivalsa dello Stato nei casi previsti, ma non esaurisce ogni forma di responsabilità del magistrato; tuttavia non consente di attrarre il mero ritardo nel deposito nell’area della giurisdizione contabile.
art. 2, comma 3-bis, legge 13 aprile 1988, n. 117
clausola di salvezza del giudizio di responsabilità contabile; viene letta come conferma che la disciplina della responsabilità civile non esaurisce la responsabilità del magistrato per danni all’erario, ma non basta a includere il mero ritardo nella giurisdizione contabile.
art. 3, legge 13 aprile 1988, n. 117
definisce il diniego di giustizia, comprensivo del ritardo oltre i termini e dopo istanza di parte.
art. 7, legge 13 aprile 1988, n. 117
attribuisce al giudice ordinario l’azione di rivalsa del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del magistrato per i casi di responsabilità civile contemplati dalla legge; la Corte precisa che ciò non esclude altri giudizi contabili solo per ipotesi diverse e ulteriori di danno erariale.
art. 13, legge 13 aprile 1988, n. 117
in caso di fatti costituenti reato richiama le norme ordinarie sulla responsabilità dei pubblici dipendenti.
art. 1, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
definisce la giurisdizione della Corte dei conti nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all’erario e negli altri giudizi di contabilità pubblica.
art. 28 Cost.
richiamato per affermare la responsabilità della P.A. verso il terzo e il possibile riflesso sull’azione di responsabilità verso il dipendente.
art. 97 Cost.
evocato quale parametro del buon andamento e dell’efficienza dell’azione amministrativa.
art. 101 Cost.
citato per ribadire l’indipendenza del giudice, che però non comporta irresponsabilità assoluta.
art. 104 Cost.
richiamato come garanzia di indipendenza della magistratura.
art. 109 Cost.
richiamato nel contesto della funzione e dell’indipendenza della magistratura.
art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
qualifica come illecito disciplinare il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni.
art. 30, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109
prevede che la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati non si applica ai magistrati amministrativi.
art. 32, legge 27 aprile 1982, n. 186
per i magistrati amministrativi opera come rinvio fisso alle disposizioni del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 in tema disciplinare.
art. 18, r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511
individua l’illecito disciplinare per i magistrati amministrativi tramite rinvio.
art. 5, legge 24 marzo 2001, n. 89
prevede la comunicazione del decreto di equa riparazione al procuratore contabile ai fini dell’eventuale azione di responsabilità.
art. 172, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede la responsabilità di magistrati e funzionari amministrativi per errori e irregolarità nelle liquidazioni e nei pagamenti, secondo la disciplina generale della responsabilità amministrativa.
art. 9, comma 1, lettera a), n. 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78
richiamato quale esempio di tipizzazione legislativa della responsabilità amministrativa per violazione di obblighi di bilancio.
art. 53, comma 7-bis, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato come esempio di fattispecie legislativa che qualifica come erariale l’omesso versamento di compensi per incarichi extraistituzionali non autorizzati.
art. 51, codice di giustizia contabile
richiamato per il danno all’immagine della P.A. in caso di delitti commessi in suo danno nell’esercizio delle funzioni.
richiamato quanto al regolamento preventivo di giurisdizione.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 111, ottavo comma, Cost.
richiamato come base del ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei conti.
Massime di principio
- La giurisdizione contabile non può essere estesa in via interpretativa al mero ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali del magistrato, quando la condotta integri soltanto un illecito disciplinare per violazione dei doveri di diligenza e laboriosità.
- Per radicare la responsabilità amministrativo-contabile del magistrato occorre un quid pluris rispetto al semplice ritardo: un danno patrimoniale diretto o indiretto per l’erario, oppure una condotta che travalichi nella sostanziale assenza dalla funzione, nel rifiuto/omissione di atti d’ufficio o in un illecito penalmente rilevante.
- La legge sulla responsabilità civile dei magistrati disciplina la rivalsa dello Stato e il diniego di giustizia, ma non esclude in assoluto ogni forma di responsabilità contabile; tuttavia, le ipotesi di danno erariale devono rimanere nei confini propri della contabilità pubblica e non sovrapporsi all’area disciplinare.
- Nei confronti dei magistrati, l’indipendenza della funzione giurisdizionale non implica irresponsabilità: la reazione dell’ordinamento può essere civile, penale, disciplinare o contabile, ma ciascun rimedio opera nel proprio ambito e secondo i propri presupposti.
- Quando la condotta del magistrato si esaurisce nel ritardo reiterato, grave e ingiustificato nel deposito degli atti, la sede fisiologica di accertamento e sanzione è quella disciplinare dell’organo di autogoverno, non il giudizio contabile per danno da disservizio.
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