LEGGE 27 aprile 1982, n. 186
Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’organizzazione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, la composizione e le attribuzioni del Consiglio di presidenza, lo status, la carriera, le garanzie, le incompatibilità, la disciplina e il collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, nonché i ruoli e l’inquadramento del personale amministrativo. Numerose disposizioni risultano modificate, abrogate o superate da interventi successivi.
Ordinamento della giustizia amministrativa
Ordinamento della giustizia amministrativa
La legge disciplina l’assetto istituzionale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (TAR), nonché lo status dei magistrati amministrativi e l’organizzazione del relativo personale. Il testo riportato contiene anche disposizioni abrogate, modificate o interessate da pronunce di illegittimità costituzionale.
Consiglio di Stato e articolazione delle sezioni
Il Consiglio di Stato è composto dal presidente, dai presidenti di sezione e dai consiglieri di Stato, secondo la tabella organica allegata. È articolato in sette sezioni con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa prevista dalla legge n. 127/1997.
Le sezioni consultive sono composte da due presidenti, di cui uno titolare, e almeno nove consiglieri; quelle giurisdizionali da tre presidenti, di cui uno titolare, e almeno dodici consiglieri. Le deliberazioni delle sezioni consultive sono valide con la presenza di almeno quattro consiglieri.
All’inizio di ogni anno il presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza, individua le sezioni consultive e giurisdizionali, ne stabilisce le materie di competenza e la composizione e determina la composizione dell’Adunanza plenaria. Sono previsti criteri di avvicendamento dei magistrati tra sezioni consultive e giurisdizionali. In caso di insufficienza del numero dei consiglieri, il presidente dispone supplenze mediante magistrati di altre sezioni della stessa tipologia.
Adunanza generale e segretariato generale
L’Adunanza generale è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale o, in sua assenza, dal consigliere meno anziano nella qualifica tra i presenti.
L’Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa comprende il segretario generale e i segretari delegati per il Consiglio di Stato e per i TAR. Gli incarichi sono conferiti rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato, e dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza.
Gli incarichi durano cinque anni, salvo revoca motivata, e non sono rinnovabili. In caso di assenza o impedimento è prevista la sostituzione temporanea con altro magistrato. Gli oneri sono sostenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Tribunali amministrativi regionali
I TAR sono composti da presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari. Possono essere articolati in più sezioni, ciascuna composta da almeno cinque magistrati; l’istituzione di nuove sezioni staccate richiede una legge.
Il presidente del TAR presiede la prima sezione. Le altre sezioni sono presiedute da consiglieri ai quali il Consiglio di presidenza conferisce le funzioni di presidente di sezione, con il consenso degli interessati e secondo criteri che considerano anche l’anzianità. Le sezioni del TAR Lazio sono presiedute da presidenti di TAR.
I collegi giudicanti dei TAR e delle sezioni sono composti dal presidente e da due componenti. Il presidente del tribunale stabilisce annualmente il calendario delle udienze e trimestralmente la composizione dei collegi; nei tribunali articolati in sezioni stabilisce anche la composizione delle sezioni, assicurando l’avvicendamento dei magistrati.
In caso di assenza, impedimento o vacanza temporanea del presidente, le funzioni sono esercitate dal magistrato con la qualifica più elevata e, a parità, dal più anziano nella qualifica. Per le assenze dei magistrati si applica la disciplina richiamata dal testo.
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
Il Consiglio di presidenza ha sede presso il Consiglio di Stato ed è presieduto dal presidente del Consiglio di Stato. Ne fanno parte:
- quattro magistrati del Consiglio di Stato;
- sei magistrati dei TAR;
- quattro cittadini eletti dal Parlamento tra professori ordinari di materie giuridiche o avvocati con almeno venti anni di esercizio;
- magistrati supplenti per i componenti togati.
I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il vicepresidente è eletto tra i componenti laici e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di parità prevale il voto del presidente.
I magistrati che non esercitano funzioni istituzionali al momento dell’indizione delle elezioni non sono eleggibili. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro ai quali sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento; il magistrato censurato riacquista eleggibilità e diritto di voto dopo tre anni, se non ha riportato ulteriori sanzioni.
Elezioni, reclami e funzionamento del Consiglio di presidenza
Le elezioni sono indette dal presidente del Consiglio di Stato e devono svolgersi entro tre mesi dalla scadenza del precedente Consiglio. Il decreto di indizione deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima; la votazione si tiene in un giorno festivo, dalle ore 9 alle ore 21.
Ogni elettore può votare un solo componente titolare e un solo supplente per il gruppo elettorale di riferimento. L’ufficio elettorale procede immediatamente allo scrutinio e proclama eletti i candidati più votati; in caso di parità prevale il candidato più anziano di età.
I reclami sull’eleggibilità e sulle operazioni elettorali devono pervenire alla segreteria del Consiglio di presidenza entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati e non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella prima adunanza utile.
Qualora il Consiglio di presidenza non possa funzionare, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nuove elezioni devono essere indette entro un mese dallo scioglimento.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e a voto palese, salvo le deliberazioni riguardanti persone e stato giuridico dei magistrati, che sono adottate a scrutinio segreto. Il voto segreto può essere richiesto anche da almeno quattro componenti presenti.
Attribuzioni del Consiglio di presidenza
Il Consiglio di presidenza verifica i titoli degli eletti, disciplina il proprio funzionamento, formula proposte sull’organizzazione degli uffici e stabilisce i criteri generali per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi tra le sezioni del Consiglio di Stato e dei TAR.
Determina inoltre i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati e delibera, tra l’altro, su:
- assunzioni, assegnazioni di sede e funzioni, trasferimenti e promozioni;
- conferimento degli uffici direttivi;
- provvedimenti disciplinari;
- incarichi estranei alle funzioni istituzionali;
- piante organiche della magistratura e del personale di segreteria;
- divisione in sezioni dei TAR;
- commissioni speciali;
- collocamento fuori ruolo;
- dispensa dall’obbligo di residenza nei casi previsti.
Il Consiglio può disporre ispezioni sui servizi di segreteria. Gli atti relativi allo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la ripartizione di competenze stabilita dalla legge.
Qualifiche, funzioni e accesso alla magistratura amministrativa
Le qualifiche dei magistrati comprendono il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione e i presidenti di TAR, i consiglieri di Stato, nonché i consiglieri di TAR, i primi referendari e i referendari.
L’accesso alla qualifica di referendario avviene tramite pubblico concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie indicate dalla normativa richiamata e, secondo il testo, a candidati che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età. La commissione esaminatrice comprende magistrati amministrativi e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
Il referendario consegue la nomina a primo referendario dopo quattro anni di anzianità, previo giudizio di non demerito. Dopo ulteriori quattro anni nella qualifica, il primo referendario consegue la nomina a consigliere di TAR, sempre previo giudizio di non demerito. Le nomine producono effetti giuridici ed economici dalla maturazione dell’anzianità richiesta.
Nomina a consigliere di Stato
I posti vacanti di consigliere di Stato sono ripartiti secondo tre canali:
- metà ai consiglieri di TAR con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, previa domanda, valutazione dell’attività giurisdizionale e dei titoli e giudizio favorevole del Consiglio di presidenza;
- un quarto a professori universitari ordinari di materie giuridiche, avvocati con almeno quindici anni di esercizio e iscrizione agli albi per le giurisdizioni superiori, dirigenti generali o equiparati e magistrati con qualifica almeno pari a quella di magistrato di Corte d’appello;
- un quarto mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici, riservato alle categorie professionali e ai magistrati indicati dalla disposizione.
Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quattro mesi dell’anno. I vincitori conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno precedente a quello di indizione. Il testo prevede l’adozione di un regolamento attuativo e, nelle more, l’applicazione delle disposizioni regolamentari richiamate.
I posti non coperti mediante le quote possono essere trasferiti alle altre categorie, su proposta del Consiglio di presidenza, con riassorbimento negli anni successivi.
Funzioni direttive e presidente del Consiglio di Stato
I consiglieri di Stato e i consiglieri di TAR, dopo otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche, possono conseguire la qualifica direttiva, nei limiti dei posti disponibili e previo giudizio di idoneità del Consiglio di presidenza. Il conferimento richiede il consenso dell’interessato, salvo assegnazione d’ufficio per i posti rimasti scoperti.
Per la nomina a presidente di sezione del Consiglio di Stato è richiesto anche un servizio di almeno due anni presso il Consiglio di Stato. La nomina a presidente di TAR computa l’anzianità maturata come consigliere di TAR. Il testo prevede un obbligo di permanenza nella sede di assegnazione per almeno tre anni, salvo trasferimento d’ufficio; il periodo relativo a una specifica limitazione è indicato come soppresso da interventi normativi successivi.
I magistrati possono rinunciare al turno di conferimento delle funzioni direttive, conservando la posizione in ruolo che avrebbero avuto senza rinuncia, e possono essere valutati nei turni successivi nei limiti dei posti disponibili.
Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra magistrati che abbiano esercitato funzioni direttive per almeno cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere del Consiglio di presidenza. La nomina deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza; nelle more, le funzioni sono esercitate dal presidente di sezione più anziano nella qualifica.
Garanzie, trasferimenti e obblighi dei magistrati
I magistrati amministrativi non possono essere dispensati, sospesi, trasferiti ad altra sede o destinati ad altra funzione se non in base a una deliberazione del Consiglio di presidenza, adottata con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla legge.
I trasferimenti d’ufficio sono ammessi esclusivamente nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge. Se un TAR non può funzionare per mancanza del numero di magistrati necessario alla formazione del collegio, il Consiglio di presidenza può disporre l’invio in missione di magistrati di altro tribunale con il loro consenso; in mancanza, può procedere d’ufficio tra i tribunali più vicini, scegliendo secondo il criterio della minore anzianità. È dovuta l’indennità di missione intera.
I magistrati devono risiedere stabilmente in un comune della regione in cui ha sede l’ufficio di appartenenza. Per il collocamento a riposo si applicano le disposizioni previste per i magistrati ordinari.
Incompatibilità e collocamento fuori ruolo
Ai magistrati amministrativi si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i magistrati ordinari, anche con riferimento allo svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali e all’accettazione di incarichi.
Il collocamento fuori ruolo è possibile soltanto per magistrati che abbiano svolto funzioni istituzionali per almeno quattro anni. La permanenza fuori ruolo non può superare tre anni consecutivi; dopo tale periodo è necessario un ulteriore biennio di effettivo esercizio delle funzioni istituzionali prima di un nuovo collocamento.
Il fuori ruolo è consentito esclusivamente per funzioni giuridico-amministrative presso amministrazioni dello Stato, enti o organismi internazionali. Il numero complessivo dei magistrati fuori ruolo non può superare venti unità.
Trattamento economico, vigilanza e disciplina
Ai magistrati amministrativi si applicano le norme previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, prima sistemazione, trasferimento e indennità di missione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l’alta sorveglianza sugli uffici e sui magistrati e riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti fuori ruolo. Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza generale; i magistrati con funzioni direttive vigilano sugli uffici di rispettiva competenza.
Per la disciplina si applicano, salvo disposizioni speciali, le norme previste per i magistrati ordinari. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
Entro dieci giorni dalla richiesta di apertura, il Consiglio di presidenza affida gli accertamenti preliminari a una commissione di tre componenti, che deve concluderli entro trenta giorni. Se non procede all’archiviazione, il Consiglio contesta i fatti all’interessato, assegnandogli trenta giorni per le giustificazioni, e può disporre l’istruttoria, da concludere entro novanta giorni.
La discussione è fissata con preavviso di almeno quaranta giorni. L’interessato può esaminare ed estrarre copia degli atti e depositare le difese fino a dieci giorni prima. Può farsi assistere da un altro magistrato; la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte che escludeva l’assistenza di un avvocato.
Personale amministrativo e di segreteria
La legge stabilisce i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, ausiliario e ausiliario tecnico del Consiglio di Stato, del Consiglio di presidenza e dei TAR mediante le tabelle allegate.
Le assegnazioni e i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza. Il presidente del Consiglio di Stato e i presidenti dei TAR assegnano il personale ai servizi e impartiscono le istruzioni necessarie al funzionamento degli uffici.
Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei TAR dirigono i servizi di segreteria. Per gli incarichi direttivi sono richiesti i requisiti di qualifica dirigenziale indicati dalla legge. In caso di assenza, impedimento o vacanza, le funzioni sono esercitate dal dipendente con la qualifica più elevata e, a parità, con maggiore anzianità.
È istituito un Consiglio di amministrazione per il personale, composto da magistrati, dirigenti e rappresentanti eletti del personale, nominato ogni due anni. È inoltre prevista una commissione di disciplina costituita all’inizio di ogni biennio.
Inquadramento del personale e disposizioni transitorie
Il personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato e quello in servizio presso il Consiglio alla data di entrata in vigore della legge è inquadrato nei nuovi ruoli organici. Il personale in servizio presso i TAR da almeno sei mesi e quello della Presidenza del Consiglio dei ministri addetto da almeno quattro anni agli affari relativi al funzionamento dei TAR potevano chiedere l’inquadramento.
La domanda doveva essere presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, corredata dalla relazione sull’attività svolta, dallo stato di servizio e dagli altri documenti utili.
L’inquadramento tiene conto della qualifica acquisita, dell’anzianità maturata nelle amministrazioni di provenienza e nei precedenti rapporti di pubblico impiego, con computo integrale o parziale secondo la corrispondenza delle qualifiche. Le frazioni superiori a sei mesi sono computate come anno intero e sono attribuiti tre aumenti periodici non riassorbibili.
Gli inquadramenti possono avvenire anche in soprannumero, con riassorbimento alle prime vacanze corrispondenti. Sono previste regole specifiche per il personale dirigente e per il conseguimento della qualifica di primo dirigente mediante concorso per titoli, integrato da esame-colloquio; il primo concorso doveva essere bandito entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Stato di vigenza e aggiornamenti
Il testo include disposizioni non più applicabili nella formulazione originaria, tra cui l’articolo 5, espressamente abrogato dal Codice del processo amministrativo del 2010, e il comma 4 dell’articolo 7, oggetto di vicende abrogative e di successiva pronuncia di illegittimità costituzionale. Anche altre previsioni sono state modificate da interventi successivi.
La legge costituisce tuttavia ancora una fonte storica e ordinamentale di riferimento per la struttura della giustizia amministrativa, ma la sua applicazione deve essere coordinata con il Codice del processo amministrativo, con la normativa sopravvenuta e con le pronunce della Corte costituzionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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