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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20572/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in giudizio contro l’istituto di credito originario deducendo, in relazione a rapporti di conto corrente e conti collegati assistiti da apertura di credito, l’addebito unilaterale di interessi, anche anatocistici, spese e commissioni ritenuti non pattuiti o contrari a legge, nonché l’applicazione di tassi oltre la soglia usura. Inoltre aveva allegato che due contratti di mutuo stipulati con la banca sarebbero stati colpiti da usura, per effetto di interessi di mora superiori al tasso soglia del trimestre di sottoscrizione. In primo grado e in appello le domande erano state respinte. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e omessa motivazione sulla legittimità della commissione di massimo scoperto, lamentando anche la mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile che, a suo dire, avrebbe consentito di accertarne la nullità e l’illiceità applicativa; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 644 c.p., dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 2 l. n. 108/1996, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel calcolo del tasso soglia e nel giudicare non usurari i tassi applicati ai mutui e ai conti correnti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata proveniva da una "doppia conforme" e che il ricorso non indicava una diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; inoltre ha osservato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d’appello, la quale aveva escluso la nullità e la illegittimità della commissione di massimo scoperto e aveva motivato adeguatamente sul perché la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata esplorativa, in mancanza di specifici elementi di base e di richiesta di esibizione degli estratti mancanti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito i principi sul trattamento antiusura degli interessi moratori, richiamando la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite, ma ha ritenuto comunque inammissibile la censura perché la Corte territoriale aveva fatto applicazione dei criteri di calcolo del tasso soglia conformi ai principi di diritto consolidati. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con previsione dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è stato ritenuto inammissibile anche perché proposto contro una sentenza doppia conforme, senza indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata ritenuta inammissibile poiché la decisione impugnata aveva applicato correttamente i principi di diritto in tema di usura.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato quale norma sostanziale sull’usura, in rapporto anche agli interessi moratori.

  • art. 1815 c.c.

    È stata richiamata per la conseguenza della nullità della pattuizione usuraria: gli interessi non sono dovuti nella misura usuraria pattuita.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    È stato indicato come base per la debenza degli interessi nella misura lecitamente convenuta, una volta esclusa la misura usuraria.

  • art. 2, legge n. 108 del 1996

    La disciplina antiusura è stata ritenuta applicabile anche agli interessi moratori, secondo i criteri di calcolo del tasso soglia elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato, in via astratta, per i contratti conclusi con consumatori, quale possibile ulteriore tutela rispetto all’usura.

  • art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005

    Richiamato, in via astratta, come rimedio consumeristico alternativamente esperibile nei casi di clausole abusive collegate a pattuizioni usurarie.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, così da superare il regime della "doppia conforme".
  • Il giudice di merito può rigettare la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio quando la consulenza avrebbe natura esplorativa e la parte istante non fornisca elementi, parametri o allegazioni specifiche idonee a fondare l’accertamento tecnico richiesto.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che non si misuri con la motivazione resa dal giudice di merito.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini del confronto con il tasso soglia devono essere utilizzati i criteri di calcolo elaborati dalla giurisprudenza in relazione ai decreti ministeriali attuativi dell’art. 2 l. n. 108/1996.
  • Quando sia accertata l’usurarietà della pattuizione, la conseguenza è l’operatività dell’art. 1815, comma 2, c.c., con esclusione degli interessi nella misura usuraria pattuita e applicazione della misura lecita convenuta secondo i criteri richiamati dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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