Cassazione Civile, Ordinanza n. 13848/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito di una persona fisica per l'anno d'imposta 2007, valorizzando movimentazioni bancarie sui conti correnti personali e su conti riferiti a società partecipate, nonché operazioni di conferimento, acquisto e cessione di quote sociali e ulteriori incrementi patrimoniali desunti dai bilanci societari. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, ma la CTR aveva poi annullato integralmente l'atto, ritenendo: che la disciplina dell'accertamento sintetico come modificata nel 2010 si applicasse anche alla fattispecie; che le prove fossero insufficienti perché l'Ufficio aveva imputato al contribuente versamenti e rimborsi in modo proporzionale alle quote societarie; e che fosse necessario un contraddittorio preventivo specifico, che l'Ufficio non avrebbe adeguatamente svolto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 22 d.l. 78/2010, sostenendo che il nuovo regime del redditometro non fosse applicabile agli accertamenti relativi al 2007/2009 secondo il regime transitorio; 2) violazione degli artt. 32, 33 e 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., deducendo che la CTR avesse svalutato illegittimamente la presunzione derivante da movimentazioni bancarie e incrementi patrimoniali; 3) violazione degli artt. 32 e 38, comma 6, d.P.R. 600/1973, assumendo che l'accertamento non fosse subordinato a un previo contraddittorio endoprocedimentale e che, comunque, il contribuente fosse stato invitato due volte a fornire chiarimenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi sul regime transitorio dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e sull'assenza, per l'anno d'imposta considerato, di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia di accertamento sintetico. Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
quinto comma; sesto comma; settimo comma
Nel testo originario, per gli incrementi patrimoniali la spesa si presume sostenuta in quote costanti nell'anno di effettuazione e nei quattro precedenti, salvo prova contraria. La versione modificata dal d.l. 78/2010 e il relativo contraddittorio preventivo operano solo per gli accertamenti ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della riforma, quindi per i periodi successivi al 2009.
La modifica dell'accertamento sintetico ha efficacia con riferimento agli accertamenti relativi ai redditi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora scaduto il termine di dichiarazione; la Corte lo legge come disposizione di diritto transitorio prevalente sul principio tempus regit actum.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione legale di ricavi, con onere della prova contraria in capo al contribuente. La Corte ribadisce però che la censura dell'Ufficio, nel caso concreto, tendeva a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dall'Agenzia nel motivo sul valore probatorio delle indagini finanziarie e delle movimentazioni sui conti.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in tema di giustificazione delle movimentazioni bancarie e degli incrementi patrimoniali.
Richiamato quale base della prova presuntiva valorizzata dall'Ufficio; la Corte osserva che la censura non investiva una violazione di legge, ma la valutazione del materiale probatorio.
Il ricorso notificato entro il termine lungo semestrale è stato ritenuto tempestivo, tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla disciplina sulle controversie definibili.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50 del 2017
È richiamato per la sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione per le controversie definibili in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
La Corte esclude che da tale disposizione possa ricavarsi un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, e ne limita l'applicazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi del contribuente.
d.lgs. n. 219 del 2023, art. 6-bis L. n. 212 del 2000
Richiamato come intervento successivo che ha introdotto un principio generale del contraddittorio, non applicabile ratione temporis alla controversia.
artt. 385, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
Massime di principio
- In materia di accertamento sintetico, la disciplina sopravvenuta e le relative garanzie procedimentali si applicano solo nei limiti del regime transitorio espressamente previsto dal legislatore; per i periodi d'imposta anteriori alla soglia indicata dalla riforma continua a operare la disciplina previgente.
- Le movimentazioni bancarie e gli incrementi patrimoniali possono fondare presunzioni a carico del contribuente, ma la contestazione in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, che resta riservata al giudice di merito.
- Non esisteva, per le annualità anteriori all'introduzione del principio generale del contraddittorio nello Statuto del contribuente, un obbligo generalizzato di previo contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti cd. a tavolino, salvo specifiche previsioni normative.
- Le presunzioni relative alle operazioni bancarie e agli incrementi patrimoniali restano superabili dalla prova contraria del contribuente, ma l'accertamento della riferibilità delle movimentazioni alla sua sfera patrimoniale è un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito.
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