Cassazione Civile, Ordinanza n. 13771/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato una sanzione amministrativa per l'emissione di cinque assegni senza provvista, con sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi, nei confronti di una società e del suo legale rappresentante. Il destinatario aveva opposto l'ordinanza; il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, ma il Tribunale di Brindisi, in appello, aveva accolto il gravame ritenendo che, poiché il preavviso di revoca ex art. 9-bis l. 386/1990 era stato notificato solo alla società e non anche al legale rappresentante, quest'ultimo non fosse stato messo in condizione di esercitare la facoltà di pagamento tardivo prevista dall'art. 8 e che, quindi, il procedimento sanzionatorio dovesse considerarsi improcedibile. La Prefettura ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce motivazione apparente o difetto assoluto di motivazione ex art. 360, n. 4 c.p.c.; con il secondo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 8 e 9-bis l. 386/1990, sostenendo che il preavviso di revoca sia previsto per l'ipotesi di assegno senza autorizzazione e che, comunque, l'illecito di emissione di assegno senza provvista e le sanzioni ex art. 2 sarebbero autonomi rispetto alla comunicazione del preavviso. La parte resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione del Tribunale non apparente perché il percorso argomentativo è percepibile; accoglie invece il secondo motivo, affermando che il preavviso di revoca ex art. 9-bis riguarda proprio l'ipotesi di assegno emesso senza provvista e che, nel sistema della l. 386/1990, la mancata comunicazione non determina l'improcedibilità del procedimento sanzionatorio relativo all'art. 2. La mancata notifica del preavviso non incide sulla decorrenza del termine di 60 giorni per il pagamento tardivo né impedisce l'irrogazione delle sanzioni amministrative: produce soltanto l'effetto di differire l'iscrizione al CAI e la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, oltre a far sorgere l'obbligo del trattario di pagare gli assegni emessi nel frattempo entro i limiti di legge. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notificazione del ricorso si sana con la costituzione del controricorrente, che raggiunge lo scopo dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è stata accolta perché il Tribunale ha erroneamente coordinato la disciplina della l. 386/1990 sulle conseguenze del mancato preavviso di revoca.
art. 1, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Richiamato dalla ricorrente; la Corte chiarisce che il preavviso di revoca non è la base della fattispecie trattata, che riguarda invece l'assegno emesso senza provvista.
art. 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386
L'illecito di emissione di assegno senza provvista è autonomo e la sua sussistenza non dipende dalla trasmissione del preavviso di revoca; il pagamento tardivo nei termini di legge è l'unica causa escludente rilevata.
art. 4, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Individua il Prefetto del luogo di pagamento quale autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative.
art. 5, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Disciplina le sanzioni accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni, che nella seconda fase si aggiunge a quanto già operante automaticamente nella prima fase.
art. 5, comma 2, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Il divieto di emettere assegni per 24 mesi è sanzione accessoria irrogata dalla Prefettura, non effetto diretto del preavviso di revoca.
art. 5-bis, commi 4 e 5, l. 15 dicembre 1990, n. 386
La durata delle sanzioni accessorie è determinata entro i limiti di legge, tenendo conto della gravità dell'illecito e dell'importo degli assegni.
art. 8, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Prevede la facoltà di pagamento tardivo entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo; il decorso infruttuoso di tale termine è il presupposto del procedimento sanzionatorio.
art. 8, comma 4, l. 15 dicembre 1990, n. 386
La Corte esclude che la mancata notifica del preavviso di revoca renda improcedibile il procedimento sanzionatorio.
art. 8-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Richiamato nel quadro normativo e nella giurisprudenza costituzionale, in relazione alle comunicazioni al domicilio eletto dal cliente.
art. 9, commi 2 e 3, l. 15 dicembre 1990, n. 386
L'iscrizione al CAI e la revoca dell'autorizzazione operano automaticamente decorso inutilmente il termine per il pagamento tardivo.
art. 9, comma 2, lett. b), l. 15 dicembre 1990, n. 386
Prevede l'iscrizione nell'archivio CAI come conseguenza automatica del mancato pagamento nei termini.
art. 9-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386
La comunicazione di preavviso di revoca riguarda l'emissione di assegni senza provvista; la sua omissione non blocca la decorrenza del termine di 60 giorni, ma differisce gli effetti di iscrizione al CAI e revoca dell'autorizzazione e impone al trattario, nel frattempo, l'obbligo di pagare gli assegni emessi entro i limiti di legge.
art. 9-ter, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Richiamato come disposizione collegata all'avviso per evitare le sanzioni.
art. 10-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386
Richiamato per l'archivio informatico in cui avviene l'iscrizione del traente.
Corte cost. n. 50 del 2011
La Corte costituzionale ha precisato che il sistema non consente di ritenere che la comunicazione del preavviso non debba essere fatta anche all'emittente dell'assegno, ma tale profilo non incide sulla struttura della sanzione per l'art. 2.
Cass. Sez. 2, n. 24724 del 2016
Richiamata per affermare che la comunicazione al delegato di traenza/emittente è presupposto per le sanzioni di cui all'art. 9 della l. 386/1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto.
Cass. n. 20514 del 2020
Il mancato invio o il ritardo del preavviso produce l'obbligo del trattario di pagare gli assegni emessi dopo la data indicata fino al giorno successivo alla comunicazione.
Cass. n. 6431 del 2023
La sussistenza dell'illecito ex art. 2 è indipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca; il preavviso rileva piuttosto per gli effetti di cui agli artt. 8 e 9-bis.
Massime di principio
- Nel sistema della legge sugli assegni, il preavviso di revoca ex art. 9-bis svolge una funzione informativa e preventiva, diretta a consentire il pagamento tardivo e a differire alcuni effetti amministrativi, ma non costituisce condizione di procedibilità del procedimento sanzionatorio per emissione di assegno senza provvista.
- La mancata comunicazione del preavviso non fa slittare la decorrenza del termine di 60 giorni per il pagamento tardivo: il termine decorre dalla scadenza del termine di presentazione del titolo e, una volta infruttuosamente spirato, consente l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
- L'omessa notifica del preavviso determina soltanto il differimento dell'iscrizione al CAI e della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, oltre all'obbligo del trattario di pagare gli assegni emessi nel periodo intermedio nei limiti previsti dalla legge.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando la motivazione, pur esistente sul piano grafico, sia inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi; non ricorre se il giudice di merito espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2026 del 12/05/2026
- ordinanza_civile · 12 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13772/2026 del 12/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →