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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13765/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un’intimazione di pagamento notificata a mezzo PEC e riferita a diverse cartelle di pagamento, per lo più di natura tributaria. Il contribuente sosteneva di non aver mai ricevuto varie cartelle presupposte. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto: regolari alcune notifiche anteriori al 4 luglio 2006 anche se eseguite a persona diversa dal destinatario senza raccomandata informativa; irregolari altre notifiche per mancanza di prova della raccomandata informativa; viziata anche una cartella per insufficiente prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata. Pur riconoscendo la regolarità dell’intimazione di pagamento quanto alla motivazione, la CTR aveva annullato le cartelle ritenendo intervenuta la prescrizione decennale tra le singole notifiche e l’intimazione. In Cassazione l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione deducevano, con due motivi, da un lato l’omesso esame della documentazione prodotta e la nullità per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992; dall’altro la violazione delle regole sulla prova della notifica e sulla prescrizione, sostenendo anche che l’onere di provare la mancata ricezione gravasse sul contribuente e che alcune notifiche fossero state ritualmente eseguite, in particolare quella della cartella con numero finale 918, notificata direttamente dal concessionario al portiere senza necessità di raccomandata informativa.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello avesse una motivazione effettiva e non apparente e che non fosse configurabile il vizio di omessa motivazione nei limiti oggi ammessi. Ha accolto parzialmente il secondo motivo limitatamente alla cartella con numero finale 918, perché risultava notificata direttamente dall’agente della riscossione con modalità che non richiedeva la raccomandata informativa in caso di consegna al portiere. Per il resto ha dichiarato inammissibile o infondato il secondo motivo: ha ribadito che l’onere di provare la regolarità della notifica grava sull’amministrazione o sull’agente della riscossione; ha escluso che l’estratto di ruolo possa provare notifiche di atti interruttivi o l’interruzione della prescrizione; ha confermato l’irregolarità delle altre notifiche contestate e ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata solo per la cartella 918, poiché l’intimazione successiva era intervenuta entro tre anni dalla notifica valida. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva, benché eventualmente non condivisibile.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha richiamato il sindacato sul "minimo costituzionale" della motivazione, ammettendo solo le anomalie motivazionali radicali.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto la censura in parte inammissibile e comunque non decisiva.

  • art. 116, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di valutazione delle prove; la Corte ha escluso un vizio utile nei termini prospettati.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la regolarità della notifica dell’atto impositivo grava sull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione che intenda avvalersene.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Disciplina le modalità di notificazione della cartella; la Corte distingue tra notifica tramite soggetti abilitati e notifica diretta del concessionario, con differenti conseguenze quanto alla raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla CTR per le notifiche eseguite prima del 4 luglio 2006; la Corte ne prende atto nel valutare la regolarità di alcune notifiche antecedenti alla modifica normativa.

  • art. 37, comma 27, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006

    È stata richiamata come norma modificativa della disciplina notificatoria, con efficacia dal 4 luglio 2006.

  • L. n. 248 del 2006

    Legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006, rilevante per la modifica della disciplina notificatoria.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo in presenza di assenza assoluta di motivi, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione.
  • Nel contenzioso sulla notifica di cartelle e atti impositivi, l’onere di dimostrare la ritualità della notificazione grava sull’amministrazione finanziaria o sull’agente della riscossione che intenda avvalersi dell’atto.
  • L’estratto di ruolo è un documento interno all’amministrazione e non prova, di per sé, la notificazione degli atti ivi richiamati né l’interruzione della prescrizione.
  • La raccomandata informativa è necessaria solo nelle ipotesi previste dal tipo di notificazione effettivamente utilizzato; non è dovuta quando la normativa applicabile prevede una notifica diretta del concessionario con regole diverse.
  • In presenza di più cartelle, la prescrizione va verificata singolarmente per ciascun credito, tenendo conto della data della valida notificazione dell’atto presupposto e dell’eventuale successivo atto interruttivo, che deve essere provato dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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