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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13764/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva irrogato a un soggetto la sanzione pecuniaria prevista per l'emissione di assegni bancari rimasti impagati per difetto di provvista, nonché la sanzione amministrativa accessoria del divieto di emettere assegni per 31 mesi. Il destinatario dell'ingiunzione propose opposizione sostenendo che il preavviso di revoca previsto dalla legge non gli fosse stato comunicato personalmente, essendo stato inviato solo alla società traente, della quale egli era stato amministratore fino a pochi giorni dopo l'emissione degli assegni. In appello reiterò la tesi per cui la mancata comunicazione personale del preavviso avrebbe impedito la legittima applicazione della sanzione, in quanto la comunicazione sarebbe condizione necessaria anche per la violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990 e, comunque, il soggetto cessato dalla carica avrebbe dovuto ricevere l'avviso al proprio domicilio/residenza. Con il ricorso per cassazione denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 8 e 9-bis della legge n. 386/1990 e dell'art. 3 della legge n. 689/1981, sostenendo che il preavviso fosse indispensabile per la punibilità e che, in difetto, mancassero i presupposti per la sanzione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel sistema della legge n. 386/1990, la mancata o tardiva comunicazione del preavviso di revoca non incide sulla configurabilità dell'illecito di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2. Il preavviso è funzionale soprattutto a consentire il pagamento tardivo entro 60 giorni e a incidere sulla tempistica dell'iscrizione al CAI e della revoca dell'autorizzazione, nonché sulla fase preventiva del procedimento; tuttavia la sussistenza della violazione resta indipendente dalla ricezione del preavviso, salvo che il traente abbia pagato entro il termine di legge. La Corte ha inoltre ricordato che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni, l'iscrizione e la revoca operano comunque, e che l'omissione del preavviso comporta semmai effetti ulteriori verso il trattario, ma non esclude la responsabilità sanzionatoria dell'emittente. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell'Amministrazione; è stato altresì dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    norma richiamata quale base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione

  • art. 2 legge 15 dicembre 1990, n. 386

    emissione di assegni bancari non pagati in tutto o in parte per difetto di provvista

    la violazione si perfeziona con l'emissione dell'assegno rimasto impagato; la mancata comunicazione del preavviso non esclude la punibilità, salvo pagamento tardivo entro il termine di legge

  • art. 8 legge 15 dicembre 1990, n. 386

    entro sessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo

    consente al traente di evitare le conseguenze sanzionatorie tramite pagamento tardivo di assegno, interessi, penale e spese entro 60 giorni; il procedimento sanzionatorio non può avviarsi prima della scadenza di tale termine

  • art. 9-bis legge 15 dicembre 1990, n. 386

    Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente...

    impone al trattario un obbligo di preavviso funzionale a consentire il pagamento tardivo e a regolare iscrizione CAI e revoca; la sua omissione o tardività non rende inesistente l'illecito ex art. 2

  • art. 10-bis legge 15 dicembre 1990, n. 386

    la comunicazione ex art. 9-bis è collegata all'iscrizione nell'archivio CAI

  • art. 6 legge 24 novembre 1981, n. 689

    obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria

    richiamata per la solidarietà del soggetto diverso dal trasgressore nella fase amministrativa

  • art. 3 legge 24 novembre 1981, n. 689

    violazione in assenza dei presupposti per esercitare una facoltà prevista come causa di non punibilità

    la Corte esclude che la mancata comunicazione del preavviso determini non punibilità ai sensi di tale norma

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la costituzione della controparte ai soli fini della discussione orale non è soggetta al termine decadenziale della costituzione in giudizio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • Nel sistema sanzionatorio degli assegni bancari senza provvista, il preavviso di revoca previsto dall'art. 9-bis ha funzione di avviso e di incentivo al pagamento tardivo, ma non costituisce condizione di esistenza dell'illecito amministrativo di emissione dell'assegno impagato ex art. 2, salvo che il pagamento integrale intervenga entro il termine di legge.
  • La mancata o tardiva comunicazione del preavviso incide sulla decorrenza e sugli effetti delle misure di iscrizione al CAI e di revoca dell'autorizzazione, non sulla punibilità del traente per l'assegno emesso senza provvista.
  • La configurabilità della violazione ex art. 2 legge n. 386/1990 va distinta dalla fase preventiva disciplinata dagli artt. 8 e 9-bis: la prima si collega all'emissione e al mancato pagamento nel termine, la seconda alla comunicazione dell'avviso e agli effetti amministrativi accessori.
  • L'obbligo di comunicazione del preavviso è riferito al soggetto che ha emesso l'assegno e serve a consentirgli di fruire del pagamento tardivo; tuttavia la sua eventuale omissione non determina automaticamente una causa di non punibilità ex art. 3 l. n. 689/1981.
  • In presenza di assegno rimasto impagato per difetto di provvista, l'iscrizione al CAI e la revoca dell'autorizzazione operano comunque al decorso del termine di 60 giorni se non è stato effettuato il pagamento tardivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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