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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13770/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento notificata nel 2018 con riferimento a varie cartelle esattoriali emesse per diversi periodi d'imposta. In appello la CTR dell'Abruzzo aveva ritenuto non prescritta la pretesa limitatamente ad alcune cartelle, valorizzando una serie di atti e sospensioni dei termini legati al sisma abruzzese e alla normativa sopravvenuta. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame della prescrizione quinquennale dell'intera pretesa fiscale per sanzioni, interessi e oneri di riscossione, sostenendo che la CTR non avesse distinto tra imposte, da un lato, e sanzioni/interessi, dall'altro; (2) violazione di norme sostanziali e processuali sulla prescrizione e sulla prova, censurando il riconoscimento della validità interruttiva di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della successiva iscrizione ipotecaria sulla base di documenti ritenuti inidonei e non adeguatamente trascritti nel ricorso; (3) violazione delle norme sulle spese, contestando la condanna alle spese in favore dell'agente della riscossione assistito da un proprio funzionario, assumendo che avrebbe potuto ottenere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

La decisione

La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti in cui la sentenza d'appello non aveva distinto tra la diversa prescrizione delle imposte, da un lato, e di sanzioni e interessi, dall'altro. Ha infatti affermato che, per una cartella non fondata su giudicato, la prescrizione delle sanzioni e degli interessi è quinquennale, mentre quella delle imposte resta decennale; considerando le sospensioni dei termini richiamate dalla CTR, al momento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 4 luglio 2015 era già decorso il termine quinquennale per sanzioni e interessi, ma non quello decennale per le imposte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto né allegato i documenti richiamati, né chiarito la natura dei "referti di notifica"; il terzo motivo è stato rigettato, poiché l'art. 15, comma 2-sexies, del d.lgs. 546/1992 consente la liquidazione delle spese a favore dell'agente della riscossione assistito da propri funzionari secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al profilo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    è stato invocato per denunciare un omesso esame/vizio processuale relativo alla prescrizione e alla mancata valutazione di un fatto decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato come parametro del dovere del giudice di pronunciarsi su quanto devoluto dalle parti

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    non riportata integralmente nel testo

    per le sanzioni tributarie, in assenza di titolo giudiziale, il termine di prescrizione è quinquennale

  • art. 2948, comma 1, n. 4 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    per gli interessi il termine di prescrizione è quinquennale

  • OPCM n. 3753 del 06/04/2009

    sospensione dei termini dal 6 aprile al 31 dicembre 2009

    ha sospeso il decorso dei termini prescrizionali a seguito del sisma in Abruzzo

  • art. 1, commi 618-624, L. n. 147/2013

    sospensione dei termini dal 1° gennaio al 15 giugno 2014

    ha determinato un'ulteriore sospensione del decorso dei termini prescrizionali

  • art. 2943 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti interruttivi degli atti notificati

  • art. 2944 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione

  • art. 2945 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla decorrenza e agli effetti della sospensione/interruzione

  • art. 1219 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla mora e agli atti idonei a interrompere la prescrizione

  • art. 1220 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla mora e sulla ricostruzione degli effetti interruttivi

  • art. 2697 c.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato per sostenere che l'agente della riscossione non avrebbe provato validamente la notifica degli atti interruttivi

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato nel motivo sulla notifica degli atti della riscossione

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato nel motivo sulla notifica e sulla riscossione coattiva

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato nel motivo sulla notifica e sulla riscossione coattiva

  • art. 115 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove documentali

  • art. 116 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato in relazione al prudente apprezzamento delle prove

  • art. 91 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato per contestare la condanna alle spese

  • art. 92 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato per contestare la regolazione delle spese

  • art. 132 c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato nel motivo relativo alla motivazione e alla condanna alle spese

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione dei provvedimenti

  • art. 111, comma 6, Cost.

    non riportata integralmente nel testo

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992

    «Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto»

    legittima la liquidazione delle spese in favore dell'agente della riscossione assistito da propri funzionari secondo i parametri forensi, con riduzione del 20%

Massime di principio

  • In materia di riscossione mediante cartella non assistita da giudicato, occorre distinguere tra la prescrizione del credito per imposte, normalmente decennale, e quella delle sanzioni e degli interessi, che è quinquennale; la verifica della prescrizione va compiuta separatamente per ciascuna voce.
  • Gli atti interruttivi della prescrizione devono essere valutati con riferimento alla loro effettiva e valida notificazione, ma in sede di legittimità la censura sulla relata o sui documenti notificatori è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega specificamente gli atti su cui fonda il motivo.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo che investe la regolarità della notifica di un atto non giudiziale deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione e riproduzione dei documenti rilevanti.
  • L'agente della riscossione assistito da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri applicabili agli avvocati, con la riduzione prevista dalla legge; non è limitato al solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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