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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13768/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per l'anno d'imposta 2008 a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2009. L'Amministrazione finanziaria aveva iscritto a ruolo in via straordinaria, ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, ritenendo sussistente un fondato pericolo per la riscossione delle somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva annullato integralmente la cartella ritenendo insussistente il periculum. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, in combinato disposto con gli artt. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che, anche ove mancasse il requisito del pericolo per la riscossione, il giudice avrebbe dovuto limitarsi a escludere gli effetti dell'iscrizione a ruolo straordinaria, mantenendo quelli del ruolo ordinario e quindi la debenza integrale dei tributi e degli interessi, nonché la riscossione frazionata delle sanzioni nei limiti previsti dall'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, sia in caso di ruolo ordinario sia in caso di ruolo straordinario, deve essere motivata sulla pretesa tributaria; nel solo caso del ruolo straordinario deve anche indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni del fondato pericolo per la riscossione. Tuttavia, se il contribuente impugna la cartella contestando soltanto il periculum e non anche la debenza della pretesa erariale, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare integralmente l'atto ma deve limitarsi a escludere gli effetti propri del ruolo straordinario, conservando quelli del ruolo ordinario e riducendo le sanzioni secondo il meccanismo di cui all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    "In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata"

    In caso di impugnazione della cartella, anche quando la riscossione frazionata non è ordinariamente prevista, si applicano le regole dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la riscossione delle sanzioni.

  • art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per distinguere tra iscrizione a ruolo ordinaria e straordinaria.

  • art. 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973

    Consente l'iscrizione a ruolo straordinaria in presenza di fondato pericolo per la riscossione.

  • art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel combinato disposto indicato dalla ricorrente, in relazione alla giurisdizione tributaria sulla controversia.

  • art. 14 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Nel controllo automatizzato consente l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte, degli interessi e di quota parte delle sanzioni.

  • art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992

    In caso di impugnazione dinanzi al giudice tributario, regola la riscossione frazionata delle sanzioni; nel caso di ruolo straordinario, i suoi effetti vanno conservati ove venga meno solo il presupposto del periculum.

  • art. 7, primo comma, l. n. 212 del 2000

    Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche della decisione, compresa la formazione del ruolo straordinario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che ha disciplinato la camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che costituisce il primo e unico atto con cui l'ente impositore esercita la pretesa tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a consentire al contribuente e al giudice il controllo sulla correttezza dell'imposizione; se il ruolo è straordinario, la motivazione deve comprendere anche, sia pure sinteticamente, i presupposti del fondato pericolo per la riscossione.
  • Chi impugna una cartella emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria deve contestare tutti i presupposti dell'atto; se deduce solo l'inesistenza del periculum, la contestazione non travolge automaticamente la pretesa fiscale sottostante.
  • Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito, il giudice non è tenuto a una mera scelta tra annullamento totale e rigetto, ma deve rideterminare la portata dell'atto nei limiti in cui la pretesa sia comunque sorretta da un diverso titolo legittimante.
  • Il venir meno del presupposto per il ruolo straordinario non elimina la pretesa tributaria in sé, ma comporta soltanto il recupero degli effetti del ruolo ordinario, con applicazione della disciplina ordinaria di riscossione delle imposte e della riscossione frazionata delle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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