Cassazione Civile, Ordinanza n. 13767/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di definizione agevolata di carichi iscritti a ruolo relativi a due cartelle, negato perché ritenuto mancante uno dei requisiti richiesti dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, in particolare per il tardivo versamento della seconda rata. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della contribuente, affermando che solo il pagamento del debito complessivo ridotto dal condono rendeva definitiva la volontà di adesione. In Cassazione la società proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, lamentando la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e del dispositivo; con il secondo deduceva violazione degli artt. 12 l. n. 289 del 2000 e 10 l. n. 212 del 2000, sostenendo che la decisione non aveva considerato affidamento e buona fede. Nel corso del giudizio la società depositava documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata dei carichi ex legge n. 197 del 2022 (rottamazione-quater), dichiarando l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, ma senza produrre la ricevuta di pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta non consentiva di dichiarare estinto il giudizio ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata, perché mancava la prova del versamento della prima o unica rata. Tuttavia, la dichiarazione di adesione alla rottamazione-quater, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti e non contestata dall'Agenzia, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso. Per tale ragione la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i due motivi di censura, e ha compensato integralmente le spese. È stato inoltre escluso l'obbligo del doppio contributo unificato per sopravvenuta inammissibilità.
Norme richiamate
art. 12 l. n. 289 del 2002
richiamato come base del diniego originario della definizione agevolata per asserito mancato rispetto dei requisiti, in particolare del termine di versamento della rata.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione.
art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per omessa comunicazione dell'avviso di trattazione.
art. 34 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per omessa comunicazione del dispositivo.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per omessa comunicazione del dispositivo.
art. 24 Cost.
invocato nel primo motivo a tutela del diritto di difesa, in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio.
art. 111, secondo comma, Cost.
invocato nel primo motivo a tutela del giusto processo e del contraddittorio.
art. 6 CEDU
invocato nel primo motivo come parametro convenzionale del giusto processo e del diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge sostanziale.
art. 10 l. n. 212 del 2000
richiamato nel secondo motivo come espressione dei principi di affidamento e buona fede del contribuente.
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
richiamato come base della sospensione del giudizio in attesa della definizione agevolata.
art. 1, comma 236, secondo periodo, l. n. 197 del 2022
interpretato nel senso che l'effettivo perfezionamento della definizione, ai soli fini dell'estinzione del giudizio, si realizza con il versamento della prima o unica rata e con il deposito della documentazione richiesta.
art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025 conv. in l. n. 108 del 2025
norma di interpretazione richiamata per chiarire che l'estinzione del giudizio presuppone il versamento della prima o unica rata e la produzione della documentazione indicata dalla legge.
art. 10140/2020
citata in relazione al principio secondo cui la rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte.
Cass. n. 29574/2025
richiamata come precedente sul perfezionamento della definizione agevolata ai fini dell'estinzione del giudizio.
Cass. Sez. U. n. 19976/2024
richiamata per escludere, in caso di inammissibilità sopravvenuta, l'applicazione del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi, non è sufficiente la sola dichiarazione di adesione o la richiesta di pagamento rateale: occorre anche la prova del versamento della prima o unica rata e il deposito della documentazione prevista dalla disciplina applicabile.
- La sopravvenuta adesione del contribuente a una definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comportare l'inammissibilità del ricorso, anche se non ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione.
- La rinuncia al ricorso non richiede accettazione della controparte.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta, la Corte può compensare integralmente le spese in ragione della vicenda processuale e può escludere il raddoppio del contributo unificato se ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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