Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento per l'anno 2013. L'atto recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e IVA detratta in relazione a fatture emesse da una società ritenuta "cartiera", per operazioni di cessione di materiale elettrico e prestazioni di lavori edili giudicate oggettivamente inesistenti. La CTR aveva ritenuto che, pur a fronte di elementi presuntivi dell'Ufficio sulla fittizietà della fatturante (sede inesistente, assenza di struttura, mancato assolvimento degli obblighi fiscali, estraneità delle prestazioni all'oggetto sociale), la contribuente avesse dimostrato l'effettività delle operazioni sulla base della rifatturazione verso un terzo, della possibile fornitura di materiali risultante dalla visura camerale e di altri dati temporali. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze tributarie; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme tributarie sull'accertamento, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere assolto l'onere della prova contraria sulla base di elementi insufficienti e rivalutando indebitamente il merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il controricorso della società perché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 370 c.p.c. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR, pur sintetica, era percepibile e superava il minimo costituzionale, avendo dato conto degli elementi considerati per ritenere provata l'effettività delle operazioni. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della prova già compiuta dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, in ragione dell'inammissibilità del controricorso per tardività. È stata inoltre esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso
il controricorso notificato oltre tale termine è tardivo e quindi inammissibile
novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro dedotto per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato come norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto per la censura di violazione e falsa applicazione di legge
richiamato sul riparto dell'onere della prova tra Ufficio e contribuente
richiamato tra le norme sostanziali asseritamente violate
richiamato in tema di detrazione IVA
richiamato tra le norme IVA asseritamente violate
richiamato quale norma sull'accertamento IVA fondato anche su presunzioni
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato quale base dell'accertamento delle imposte dirette mediante presunzioni semplici
richiamato per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche
richiamato in relazione alle presunzioni semplici e al successivo onere della prova contraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
richiamato solo per escluderne l'applicazione nel caso di specie
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti; una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittimità del costo o della detrazione.
- La regolarità formale delle scritture contabili, l'esistenza delle fatture e la tracciabilità dei pagamenti non bastano, da sole, a provare l'effettività dell'operazione quando l'Ufficio abbia contestato la fittizietà soggettiva od oggettiva della fatturazione.
- Nel giudizio tributario il giudice di merito deve valutare complessivamente gli indizi offerti dall'Ufficio e solo successivamente la prova contraria del contribuente; tale apprezzamento, se sorretto da motivazione non apparente e superiore al minimo costituzionale, non è sindacabile in cassazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il percorso logico-giuridico della decisione; non è sufficiente che sia sintetica, se contiene gli elementi essenziali del ragionamento decisorio.
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